Araldica, normativa
In conformità al R.D. 7 giugno 1943, n. 652 gli
enti, territoriali e giuridici, che intendano conseguire
ufficialmente emblemi araldici, debbono rivolgersi al
Servizio Araldica pubblica nell'ambito dell'Ufficio Onorificenze
e Araldica.
L'odierno ordinamento riconosce valore solamente agli
emblemi araldici (stemmi, gonfaloni e bandiere) delle
Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Forze Armate,
delle Università, degli Enti pubblici, degli Enti
giuridici.
La concessione di essi, è disposta con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
L'istruttoria è curata dall'Ufficio che garantisce
la congruità, la correttezza araldica e l'omogeneità
dei criteri e della simbologia su tutto il territorio
nazionale.
Per le onorificenze cavalleresche Pontificie e per
le onorificenze cavalleresche che fanno capo alla Santa
Sede, il cittadino italiano insignito può fregiarsene
previa autorizzazione accordata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e successivo rilascio dell'attestato
autorizzatorio.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.