Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Dipartimento del Cerimoniale di Stato - Ufficio Onorificenze e Araldica pubblica

   

Araldica, normativa

Emblemi Araldici
(R.D. 7 giugno 1943, n. 652)

In conformità al R.D. 7 giugno 1943, n. 652 gli enti, territoriali e giuridici, che intendano conseguire ufficialmente emblemi araldici, debbono rivolgersi al Servizio Araldica pubblica nell'ambito dell'Ufficio Onorificenze e Araldica.

L'odierno ordinamento riconosce valore solamente agli emblemi araldici (stemmi, gonfaloni e bandiere) delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Forze Armate, delle Università, degli Enti pubblici, degli Enti giuridici.

La concessione di essi, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'istruttoria è curata dall'Ufficio che garantisce la congruità, la correttezza araldica e l'omogeneità dei criteri e della simbologia su tutto il territorio nazionale.

Autorizzazioni all'uso delle onorificenze straniere
(art. 7 Legge 3 marzo 1951, n. 178;
artt. 33, 34 e 35 R.D. 7 giugno 1943, n. 652)

Per le onorificenze cavalleresche Pontificie e per le onorificenze cavalleresche che fanno capo alla Santa Sede, il cittadino italiano insignito può fregiarsene previa autorizzazione accordata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e successivo rilascio dell'attestato autorizzatorio.

Titoli nobiliari
(XIV disposizione transitoria della Costituzione italiana)

I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

 

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