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Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali

Assistenza spirituale

Attraverso il servizio di assistenza spirituale è garantita, in particolari condizioni o stati della persona umana, la tutela della libertà religiosa agli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai degenti in luoghi di cura e ai detenuti.
 

Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate di religione cattolica
La disciplina dell’assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate di religione cattolica è tuttora di tipo unilaterale ed è contenuta nel Codice dell’ordinamento  militare, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66,  e successive modificazioni. Tale normativa è applicabile fino alla conclusione dell’intesa prevista dall’articolo 11 dell’Accordo del 1984.

Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate di religione diversa dalla cattolica
Con riguardo agli appartenenti alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il Codice dell’ordinamento militare reca disposizioni di carattere generale all’articolo 1471 rubricato “Libertà di culto”.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa approvata con legge

  • Legge 449/1984, (Tavola valdese)-(art. 5)
  • Legge 516/1988, e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(art. 7)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(art. 3)
  • Legge 101/1989, e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane) -(art. 8)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia) (UCEBI)-(art. 5)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(art. 5)
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (art. 4)
  • Legge 127/2012, (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) – (art. 8)
  • Legge 128/2012, (Chiesa Apostolica in Italia) – (art. 4)
  • Legge 245/2012 (Unione Buddista italiana (UBI) -(art. 4)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) -(art. 4)


Assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze di polizia
La legge 1° aprile 1981, n. 121“Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, all’articolo 69, rubricato “Assistenza religiosa”, reca una norma generale, valida per tutte le confessioni religiose.
In particolare, per quanto riguarda la Chiesa cattolica, la disciplina è dettata dal dPR 27 ottobre 1999, n.421, che ha dato attuazione all’articolo 11 dell’Accordo del 1984.

 

Assistenza spirituale agli appartenenti al Corpo dei Vigili del> fuoco

In materia di assistenza spirituale al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l’unica disposizione che si rinviene espressamente nell’ordinamento è l’art. 6, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1961, n. 469

Assistenza spirituale nei luoghi di cura
La legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” all’articolo 38 sancisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino”.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica numerose Regioni italiane hanno sottoscritto con i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali intese per l'assistenza religiosa negli ospedali pubblici:

  • Regione - Provincia ecclesiastica veneta:
    Protocollo di intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti assistenziali pubblici e privati accreditati, deliberazione della GR n. 3583 del 24 novembre 2009;
  • Regione Toscana –Regione ecclesiastica toscana:
    Protocollo d’intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, delibera della GR n. 890 del 3 dicembre 2007;
  • Provincia autonoma di Trento - Arcidiocesi di Trento:
    Intesa-guida per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture ospedaliere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e nelle Residenze sanitarie assistenziali presenti sul territorio provinciale, del 12 febbraio 2003;
  • Regione Puglia - Conferenza episcopale pugliese:
    Protocollo d'intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica nelle strutture di ricovero delle aziende ospedaliere, del 30 gennaio 2002, ratificato con delibera GR n.110 del 18 febbraio 2002;
  • Regione Lazio - Regione ecclesiastica Lazio:
    Protocollo d'intesa per il servizio di assistenza religiosa agli infermi e al personale nelle aziende sanitarie, del 7 dicembre 2001, approvato con delibera della GR n. 1891;
  • Regione Umbria - Conferenza episcopale umbra:
    Protocollo d'intesa relativamente alla assistenza religiosa di confessione cattolica presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario regionale, del 19 novembre 2001;
  • Regione Siciliana - Conferenza episcopale siciliana:
    Schema di intesa tra l'Assessorato regionale della sanità e la Conferenza episcopale siciliana sull'assistenza religiosa, delibera della GR n. 194, del 30 aprile 2001;
  • Regione Lombardia - Regione ecclesiastica Lombardia:
    Protocollo d'intesa per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati, 21 marzo 2005, approvato con delibera GR n. VII/20593 dell’11 febbraio 2005;
  • Regione Piemonte –Conferenza Episcopale piemontese:
    Protocollo di intesa per il servizio di assistenza religiosa del 22 luglio 1998;
  • Regione Friuli V.G. –Vescovi del FVG:
    Protocollo di intesa per il servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture socio-sanitarie della Regione del 9 ottobre 2001;
  • Regione autonoma Sardegna:
    Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie, Legge regionale 15 aprile 1997, n. 13;
  • Regione Emilia-Romagna:
    Disciplina dell’assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali, Legge regionale 10 aprile 1989, n. 12:
  • Regione Campania:
    Ordinamento del servizio di assistenza religioso cattolico nelle strutture di ricovero, deliberazione della GR n. 1744 del 18 marzo 1997.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa

  • Legge 449/1984, (Tavola valdese)-(art. 6)
  • Legge 516/1988 ,e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(art. 8)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(art. 4)
  • Legge 101/1989, e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane) -(art. 9)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)-)-(art. 6)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(art. 6).
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (art. 5)
  • Legge 127/2012, (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) – (art.9)
  • Legge 128/2012, (Chiesa Apostolica in Italia) – (art. 6)
  • Legge 245/2012 (Unione Buddista italiana (UBI) -(art. 4)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) -(art. 4)

 

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge alle quali si applica la disciplina generale:

 

Assistenza spirituale nei luoghi di detenzione
E’ disciplinata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (artt. 17, 26 e 67) e successive modificazioni, e dal relativo regolamento attuativo dPR 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, in particolare dall’articolo 58 ,“Manifestazioni della libertà religiosa” e dagli artt. 68 e 116.
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l’articolo 1 della legge 4 marzo 1982 n. 68, stabilisce che negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza religiosa della confessione cattolica siano affidate, sotto forma di incarico, ad uno o più cappellani.

Nelle singole intese con confessioni religiose diverse dalla cattolica, è previsto che negli istituti penitenziari debba essere assicurata l’assistenza spirituale tramite ministri del culto designati dalla confessione religiosa.  Apposito elenco viene trasmesso all’autorità competente.

Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa approvata con legge

  • Legge 449/1984, (Tavola valdese)-(art. 8)
  • Legge 516/1988 ,e successive modificazioni (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)-(art. 9)
  • Legge 517/1988, e successive modificazioni (Assemblee di Dio in Italia)-(artt. 6)
  • Legge 101/1989, e successive modificazioni (Unione delle Comunità ebraiche italiane)-(art. 10)
  • Legge 116/1995, e successive modificazioni (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)-(art. 7)
  • Legge 520/1995, e successive modificazioni (Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)-(art. 7)
  • Legge 126/2012, (Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale) – (art. 6)
  • Legge 127/2012, (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni) – (art.10)
  • Legge 128/2012, (Chiesa Apostolica in Italia) – (art. 7)
  • Legge 245/2012 (Unione Buddista italiana (UBI) -(art. 4)
  • Legge 246/2012 (Unione Induista Italiana (UII) -(art. 4)


Disposizioni relative alle Confessioni religiose con intesa sottoscritta e non ancora approvata con legge alle quali si applica la disciplina generale
:

Disposizioni relative alle Confessioni religiose senza intesa

Per le confessioni religiose prive di intesa, l’ingresso dei ministri di culto preposti all’assistenza spirituale è sottoposta ad un duplice regime:

  • ministri di culto abilitati: il direttore dell’istituto autorizza, su richiesta di singoli detenuti o internati, ad accedere all'istituto, i ministri di culto indicati dal Ministero dell’interno (art. 58, comma 6, art. 116  DPR 230/2000)
  • ministri di culto non abilitati: è necessaria l’acquisizione, di volta in volta, da parte del direttore dell’istituto penitenziario, del parere del Ministero dell’interno sul ministro di culto per il quale si richiede l’accesso all’istituto

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