LEGGE 7 aprile 2005,
n. 57 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta
una Costituzione per lEuropa e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma
il 29 ottobre 2004.
Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato
a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per
lEuropa e alcuni atti connessi, con atto finale,
protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre
2005.
Articolo 2
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data
al Trattato di cui allarticolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore in conformità
a quanto disposto dallarticolo IV-447 del Trattato
stesso.
Articolo 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA
PREAMBOLO
(omissis)
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose
e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i
valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili
della persona, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;
(omissis)
PARTE I
(omissis)
TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE
(omissis)
Articolo I-9
Diritti fondamentali
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e
i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite
nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione
europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del
diritto dell'Unione in quanto principi generali.
(omissis)
TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE
(omissis)
Articolo I-52
Status delle chiese e delle organizzazioni
non confessionali
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo
status di cui godono negli Stati membri, in virtù
del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità
religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono,
in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni
filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico,
l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare
con tali chiese e organizzazioni.
(omissis)
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
TITOLO I
DIGNITÀ
Articolo II-61
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve
essere rispettata e tutelata.
Articolo II-62
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte,
né giustiziato.
Articolo II-63
Diritto allintegrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità
fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare
di quelle aventi come scopo la selezione
delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti
in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri
umani.
(omissis)
TITOLO II
LIBERTÀ
(omissis)
Articolo II-70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà
di cambiare religione o convinzione, così come
la libertà di manifestare la propria religione
o la propria convinzione individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento,
le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
(omissis)
TITOLO III
UGUAGLIANZA
(omissis)
Articolo II-81
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza
ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita,
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito dapplicazione della Costituzione
e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute,
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità.
Articolo II-82
Diversità culturale, religiosa
e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa
e linguistica.
PARTE III
LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
(omissis)
TITOLO II
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA
(omissis)
Articolo III-118
Nella definizione e nell'attuazione delle
politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione
mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni
personali, la disabilità, l'età o l'orientamento
sessuale.
(omissis)
Articolo III-124
1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione
e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione,
una legge o legge quadro europea del Consiglio può
stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione
o le convinzioni personali, la disabilità, l'età
o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro
europea può stabilire i principi di base delle
misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure
per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire
alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo
1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro
disposizioni legislative e regolamentari.
(omissis)