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La Costituzione della Repubblica Italiana

 

LEGGE 7 aprile 2005, n. 57 - Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.


Articolo 1
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2005.

Articolo 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo IV-447 del Trattato stesso.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

PREAMBOLO

(omissis)

ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto;

(omissis)

PARTE I

(omissis)

TITOLO II
DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

(omissis)

Articolo I-9
Diritti fondamentali

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

(omissis)


TITOLO VI
LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

(omissis)

Articolo I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

(omissis)


PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo II-61
Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-62
Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-63
Diritto all’integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione
delle persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

(omissis)


TITOLO II

LIBERTÀ

(omissis)

Articolo II-70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

(omissis)


TITOLO III

UGUAGLIANZA

(omissis)

Articolo II-81
Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-82

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.


PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

(omissis)


TITOLO II

NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA

(omissis)

Articolo III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

(omissis)

Articolo III-124

1. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle competenze da essa attribuite all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari.

(omissis)

 

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