Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2002.
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio.
(pubblicato in GU n.207 del
4.09.2002)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici, ed in
particolare l'art. 11;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del
servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante
disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali
omogenee da affidare alle strutturein cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono
Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero
massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione
interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del
Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati,
secondo le rispettive competenze;
Visti i precedenti propri decreti emanati ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi
all'ordinamento delle strutture del Segretariato generale e
all'organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la sentenza 22 maggio 2001, n. 221, con la quale la
Corte costituzionale, pronunciandosi in merito al conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto tra il Governo e la
Corte dei conti relativamente all'art. 9, comma 7, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha ritenuto prevalenti le
ragioni addotte dalla Corte dei conti ed ha annullato il primo
periodo del citato art. 9, comma7;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante
interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate, ed in particolare
l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
luglio 2002, in corso di registrazione;
Ritenuto necessario emanare un provvedimento di disciplina
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in osservanza della procedura individuata dalla citata
sentenza della Corte costituzionale;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla
ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n.
303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei
Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla
determinazione della loro composizione si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle
autorita' politiche interessate;
Tenuto conto che il presente decreto non riguarda le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad essere
trasferite ad altre amministrazioni o a costituirsi in agenzie,
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, per le quali, in attesa della data prevista per il
trasferimento, ovvero della costituzione dell'agenzia, resta
intanto ferma l'attuale organizzazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente,
il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di
Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario
generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il
segretario generale ed il vice segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i
Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi
equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia
funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di
altra struttura, comprese le strutture generali affidate a
Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti
se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di
dipartimento di una struttura generale non discendono in modo
automatico conseguenze in materia di trattamento economico del
dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anchesse di livello dirigenziale
generale, in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non
generale.
Art. 2.
Strutture della Presidenza
1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle
aree funzionali omogenee di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo:
1) l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l'informazione e l'editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunita';
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali;
14) l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
15) l'ufficio di segreteria della conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di
particolari compiti, per il raggiungimento di risultati
determinati o per la realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresi' strutture generali della Presidenza,
adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse,
controllo e monitoraggio, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo:
a) l'ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e
l'organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l'ufficio bilancio e ragioneria;
f) l'ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i
seguenti uffici:
a) l'ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria
particolare;
b) l'ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l'ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di
diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto
disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio
alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali,
possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del
decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa
disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai
Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta
alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli
organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso
la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non
costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al
dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti
istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali
della presidenza le strutture di supporto dei commissari
straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono
individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del
presente decreto, della funzionalita' dell'ufficio e della
utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
Art. 3.
Disposizioni di carattere generale
1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture
non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle
dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale
sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa
del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile
dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza,
nonche' dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di
bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario
generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle
funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un
Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei
relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi
quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al
personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della
legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio
annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della
presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le
modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina
l'autonomia finanziaria della presidenza e gli adempimenti in
materia contabile. Sul progetto di bilancio, il presidente
acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari
delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia
affidata, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge, alla
responsabilita' di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di
un sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico
e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina
dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il segretario
generale impartisce le direttive generali per l'azione
amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli
obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche
peculiari dell'attivita' da svolgere, nonche', per le strutture
generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del
carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il
presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,
anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare
a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi
delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza
sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di
ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere
istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa
disposizione del segretario generale e comunque per non piu' di
quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo
Governo.
6. Quando l'affidamento di una struttura generale alla
responsabilita' di un Ministro o sottosegretario viene a cessare
per causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario
generale propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma
o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a
diversa disposizione del segretario generale, le deleghe
attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.
Art. 4.
Organizzazione degli uffici
1. Nei limiti determinati dal presente decreto,
l'organizzazione interna delle strutture che compongono il
Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di
essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere
modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i
limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle
strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o
Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari
interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di piu'
strutture, il segretario generale puo' istituire, sentiti i capi
delle strutture generali interessate e previo assenso delle
autorita' politiche, ove si tratti di strutture affidate alla
responsabilita' di Ministri o poste alle dipendenze di
Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali.
Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore
della struttura, il livello dell'incarico, anche ai fini della
graduazione delle inerenti responsabilita'.
Art. 5.
Poteri gestionali
1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale
ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di
piu' vice segretari generali, uno di essi e' delegato dal
segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o
impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario
generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno o piu' dirigenti
di prima fascia o equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai
sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti
agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o
servizi si provvede, sulla base dei criteri generali
eventualmente fissati dal presidente, per le strutture affidate
alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e,
per le strutture generali che compongono il Segretariato
generale, con provvedimenti del segretario generale. Il
segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture
generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non
generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con
le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati,
nonche', per quanto di competenza, il segretario generale
provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per
attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla
direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della
presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario
generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni
vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile,
sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario
competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo
delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le
funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella
qualifica tra quelli in servizio presso la struttura
interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle
strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli
dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro,
nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della
presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione,
ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del
decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio,
ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la
composizione dell'Ispettorato per la funzione pubblica, e'
stabilito in dieci ulteriori unita' il numero massimo dei
dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unita' il
numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla
presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal
presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e
ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, a
norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda
necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti
di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti
rispettivamente di 10 e 14 unita', sara' reso indisponibile un
pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione
per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o
superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 1,
secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3
luglio 1997, n. 520.
Art. 6.
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e
Sottosegretari
1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla
presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono
di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti
uffici e' disciplinata dal presente articolo. All'adozione di una
composizione diversa da quest'ultima si provvede, nei limiti
delle risorse di bilancio, con decreti del presidente, su
proposta del Ministro o sottosegretario interessato, ai sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti
cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di
Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la
seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro ed e' nominato dal Ministro
stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri
parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed
equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in
servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o
anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata
professionalita'. Il Ministro puo' avvalersi di tre consiglieri
giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti
tra persone di elevata professionalita'. L'ufficio di gabinetto
si avvale di tre dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o
livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all'area
funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie
indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Un terzo del personale puo' essere scelto tra
estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con
il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
presidenza. Al settore e' preposto un consigliere giuridico,
designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due
dipendenti appartenenti all'area funzionale C, o livello
equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all'area funzionale
B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma
3. Un terzo del personale puo' essere scelto tra estranei alla
pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario
particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti
appartenenti all'area funzionale B, o livello equiparato, tratti
dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale puo'
essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. All'ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo
iscritto all'albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri
senza portafoglio operano in collegamento funzionale con
l'ufficio stampa e del portavoce del presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di
diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza e dei
Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni da
parte del presidente consistono nella segreteria particolare,
organizzata secondo modalita' analoghe a quelle di cui al comma
5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di
prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti
quattro dipendenti dell'area B, o livello equiparato. Un terzo
del personale puo' essere scelto tra estranei alla pubblica
amministrazione. Il sottosegretario puo' attribuire al capo della
segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il
compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta
collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte
di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria
particolare.
Art. 7.
Conferenza dei capi delle strutture generali
1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei
capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di
bilancio della presidenza, secondo le indicazioni del decreto
sull'ordinamento finanziario e contabile, nonche' per l'esame di
problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.
Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE STRUTTURE
Art. 8.
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
1. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri
costituisce la struttura di supporto che opera nell'area
funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo
collegiale di Governo ed e' posto alle dirette dipendenze del
sottosegretario di Stato alla presidenza-segretario del Consiglio
dei Ministri, l'ufficio cura la predisposizione dei decreti
relativi alla formazione del Governo, nonche' gli adempimenti
preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura
altresi' gli adempimenti consequenziali alle deliberazioni
collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche'
quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione
degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri,
assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
3. Il capo dell'ufficio informa il segretario generale sulle
questioni in trattazione, sui lavori del Consiglio dei Ministri e
sulle deliberazioni adottate.
Art. 9.
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
1. Il dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la
struttura di supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti
del Governo con il Parlamento. Esso cura gli adempimenti
riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori
parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in
Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del
Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la
presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione
di emendamenti governativi, l'espressione unitaria del parere del
Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sull'assegnazione
di progetti di legge alla sede legislativa; i rapporti con i
gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di
sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di
sindacato ispettivi rivolti al presidente o al Governo nel suo
complesso; la verifica degli impegni assunti dal Governo in
Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati,
schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini
del parere parlamentare.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non
piu' di otto servizi.
Art. 10.
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie
1. Il dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e' la struttura di supporto che opera nell'area
funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni europee e
della quale il presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo, per l'attivita' inerente all'attuazione
degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le
azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione
italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, in sede di Unione europea. Il dipartimento, in
particolare, cura e segue la predisposizione, l'iter parlamentare
e l'attuazione della legge comunitaria annuale; vigila
sull'attuazione delle norme comunitarie; assicura, durante il
procedimento normativo comunitario, il monitoraggio del processo
decisionale; segue il contenzioso comunitario, adoperandosi per
prevenirlo; promuove l'informazione sull'attivita' dell'Unione
europea e coordina, in materia, le iniziative di formazione.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e
non piu' di tredici servizi. Dipende funzionalmente dal
dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la
repressione delle frodi comunitarie.
Art. 11.
Dipartimento per gli affari regionali
1. Il dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di
supporto che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo
con il sistema delle autonomie e della quale il presidente si
avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le
azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della
collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la
promozione, anche in esito alle deliberazioni degli appositi
organi a composizione mista e con la collaborazione degli uffici
di segreteria della Conferenza permanente Stato, regioni e
province autonome nonche' della Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, delle iniziative necessarie per l'ordinato
svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e
coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o
inadempienza. Il dipartimento provvede, in particolare, anche
agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei
rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a
composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra
presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della
legislazione regionale ed i profili generali del contenzioso
Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni
all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province
ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi
delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle
azioni governative per la salvaguardia delle zone montane.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non
piu' di undici servizi.
Art. 12.
Dipartimento per gli affari economici
1. Il dipartimento per gli affari economici e' la struttura di
supporto che opera in materia di:
a) analisi macroeconomiche, con riferimento anche alla finanza
pubblica ed al mercato del lavoro; provvedimenti
economico-finanziari di carattere generale;
b) attivita' di concertazione del Governo con le parti
sociali; monitoraggio e valutazione del conseguimento degli
obiettivi economico-finanziari programmati e degli andamenti
economici generali; occupazione, in riferimento anche
all'attuazione e all'aggiornamento degli accordi con le parti
sociali; interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione
degli strumenti di programmazione negoziata; rapporti con le
parti sociali e le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento opera il comitato per
l'emersione del lavoro non regolare.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in
non piu' di cinque servizi.
Art. 13.
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
1. Il dipartimento e' la struttura di supporto che cura in
maniera specifica le tematiche relative all'attuazione ed
aggiornamento del protocollo sulle politiche dei redditi e
dell'occupazione. Provvede all'organizzazione ed alla cura delle
attivita' preparatorie delle riunioni sulla concertazione con le
parti sociali e cura le relazioni con le organizzazioni di
categoria e le amministrazioni interessate. Il dipartimento opera
altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle
situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di
interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli
strumenti della programmazione negoziata. Nell'ambito di tali
materie, il dipartimento cura i rapporti con le parti sociali e
le amministrazioni pubbliche interessate.
2. Nell'ambito del dipartimento operano il comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione e l'Osservatorio
per la piccola e media impresa.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in
non piu' di sei servizi.
Art. 14.
Ufficio del consigliere diplomatico
1. L'ufficio del consigliere diplomatico assiste il presidente
nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in
Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla
politica estera.
Art. 15.
Ufficio del consigliere militare
1. L'ufficio del consigliere militare assiste il presidente
nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che
provvedono alla difesa nazionale e cura altresi' gli affari di
interesse della presidenza relativi agli aspetti militari
connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza
atlantica, all'UEO e alla OSCE.
2. Nell'ambito dell'ufficio del consigliere militare opera, in
posizione di autonomia, il servizio per il coordinamento della
produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio
1990, n. 185. Al servizio e' preposto il capo dell'ufficio.
Art. 16.
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente
1. L'ufficio stampa e del portavoce del presidente cura
l'informazione inerente all'attivita' del presidente e del
Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di
informazione. Operano in raccordo funzionale con l'ufficio gli
uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe
strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della
presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con
decreto del presidente in data 10 novembre 1993.
Art. 17.
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e'
la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce
supporto all'attivita' di coordinamento del presidente ed assiste
il sottosegretario alla presidenza e il segretario generale in
materia di attivita' normativa. Il dipartimento assicura altresi'
alla presidenza la consulenza giuridica di carattere generale.
Esso in particolare:
a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa
legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle
indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la
coerenza con il programma dei lavori parlamentari;
b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri
competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti
con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi
o parlamentari, relativi ai disegni di legge;
c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera a),
la qualita' dei testi normativi e degli emendamenti del Governo,
anche con riferimento all'omogeneita' e alla chiarezza della
formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il
riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle
diverse fonti;
d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla
decretazione d'urgenza;
e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle
necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi
appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative
legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro
normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali
precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e
la congruita' dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove
disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese;
f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di
Impatto della Regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende
all'applicazione delle direttive del presidente del Consiglio dei
Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative
procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del
relativo personale;
h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su
richiesta degli organi parlamentari;
i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa
regolamentare del Governo;
l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e
redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le
analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione
dell'ordinamento legislativo esistente;
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso
curato dalla presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di
costituzionalita' e i relativi rapporti con gli uffici della
Corte costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato;
n) cura i rapporti con le autorita' amministrative
indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la
normazione;
o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari
regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e
Stato-citta', gli adempimenti preliminari per l'espressione dei
pareri sugli atti normativi del Governo;
p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali
e con i competenti uffici informatici della presidenza, la
predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici
della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche
amministrazioni e dei cittadini;
q) svolge le attivita' di ricerca e documentazione giuridica
ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito
delle proprie competenze, dal presidente, dal sottosegretario
alla presidenza o dal segretario generale.
2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalita' dell'art. 9
del decreto del presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n.
366:
a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di
adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, nonche'
nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;
b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione
in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame
preliminare della situazione normativa ed economica interna e la
valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme
comunitarie sull'assetto interno.
3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento,
relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori
legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza
portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove
l'affidamento venga a cessare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non
piu' di nove servizi.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di otto
unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11,
comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 18.
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
1. Il dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la
struttura di supporto che opera nel settore dell'attuazione, in
via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il
dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento e
indirizzo, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica
di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni
altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo
demandata alla presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle
competenze di carattere politico-amministrativo direttamente
esercitate dal presidente.
2. Il dipartimento fornisce supporto all'attivita' della
commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo
con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo e con i commissari straordinari istituiti dal
Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a
particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non
piu' di cinque servizi.
Art. 19.
Dipartimento per le pari opportunita'
1. Il dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di
supporto che opera nell'area funzionale inerente alla promozione
ed al coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle
azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le
discriminazioni. Della struttura stessa il presidente si avvale,
ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, per promuovere e
coordinare le azioni di Governo nell'area funzionale suindicata e
quelle volte a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il
monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei. Il
dipartimento, in particolare, provvede anche agli adempimenti
riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni
e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive,
di verifica, controllo, formazione e informazione nelle materie
della parita' e delle pari opportunita'; alla cura dei rapporti
con le amministrazioni e gli organismi operanti all'Italia e
all'estero nelle materie stesse; all'adozione delle iniziative
necessarie, in materia, per assicurare la rappresentanza del
Governo negli organismi nazionali e internazionali.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non
piu' di cinque servizi. Presso il dipartimento opera la
segreteria della commissione per le pari opportunita'.
Art. 20.
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
1. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la
struttura di supporto del presidente che opera nell'area
funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di
comunicazione istituzionale e delle politiche relative
all'editoria e ai prodotti editoriali. Il dipartimento, in
particolare svolge compiti in materia di attivita' di
informazione, pubblicita' e documentazione istituzionale. Esso
cura altresi' gli affari relativi all'editoria e alla stampa.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non
piu' di nove servizi.
Art. 21.
Dipartimento della funzione pubblica
1. Il dipartimento della funzione pubblica e' struttura di
supporto per il coordinamento e la verifica delle attivita' in
materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche
amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei
modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza,
efficacia ed economicita', nonche' per il coordinamento in
materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il
dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di:
analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei
reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico e
trattamento economico del personale, anche dirigenziale, delle
pubbliche amministrazioni; gestione stralcio del ruolo unico dei
dirigenti sino alla costituzione dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato; cura della banca dati informatica contenente i dati
relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato; tenuta
dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti;
formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei
rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale
contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto
attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di
diritto pubblico; assistenza, monitoraggio e verifica
relativamente all'attuazione delle riforme concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni.
Il dipartimento esercita altresi' compiti ispettivi sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e
l'ottimale utilizzazione del personale pubblico.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di sei uffici e non
piu' di ventisei servizi. Presso il dipartimento opera, inoltre,
l'ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due
ulteriori servizi.
3. Nell'ambito del dipartimento, alle dirette dipendenze del
Ministro per la funzione pubblica, opera, altresi', l'ufficio per
l'attivita' normativa ed amministrativa di semplificazione delle
norme e delle procedure con il compito di coadiuvare il Ministro
nell'espletamento di tale attivita'. L'ufficio si articola in un
ulteriore servizio.
4. Il dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del
personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo,
3, 16, 17 e 18 del decreto del presidente della Repubblica 20
giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso
decreto.
5. Il dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci
unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11,
comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Art. 22.
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
1. Il dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e'
struttura di supporto ai fini del coordinamento delle politiche
di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione,
nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni
pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il
dipartimento cura il supporto per: la definizione di una
strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si
traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione,
il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione
volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e
l'economicita' delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i
servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare
l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la
promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del
piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il
coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso
l'interoperabilita' dei sistemi informativi, riguardano le
attivita' di piu' amministrazioni; l'assistenza alle singole
amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di
progetti di informatizzazione dell'attivita' e di fornitura di
servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della
diffusione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nei settori della vita economica e sociale del
Paese, nonche' il coordinamento della ricerca applicata nelle
medesime tecnologie; le attivita' del comitato dei Ministri per
la societa' dell'informazione, nonche' l'attuazione delle
relative decisioni; le attivita' di concertazione del Governo con
le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le
competenze attribuite al dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli
organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle
proposte governative nelle sedi comunitarie ed
internazionali.
2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie si avvale,
inoltre, del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24
novembre 2000, n. 340, nonche', ai sensi dell'art. 29, comma 7,
lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle strutture
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento
dell'attivita' del Centro tecnico e dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del
dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle
relative risorse umane e strumentali.
3. Il dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento
e all'attivita' dei comitati dei Ministri per la societa'
dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla
navigazione satellitare.
4. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e
in non piu' di dodici servizi.
Art. 23.
Dipartimento per le riforme istituzionali
1. Il dipartimento per le riforme istituzionali assicura al
presidente il supporto in materia di coordinamento finalizzato
alla elaborazione delle riforme istituzionali, relative in
particolare agli organi costituzionali o di rilievo
costituzionale, alla rappresentanza italiana nel Parlamento
europeo, al sistema delle autonomie, allo studio e confronto
sulle questioni istituzionali ed elettorali, alla verifica della
coerenza delle iniziative normative con gli indirizzi del
Parlamento e con quelli di riforma del programma di Governo.
2. Il dipartimento si articola in non piu' di un ufficio e non
piu' di tre servizi.
Art.
24.
Ufficio del Segretario generale
1. L'ufficio del segretario generale fornisce a quest'ultimo il
supporto per l'attivita' di coordinamento e di raccordo
organizzativo e funzionale tra le diverse strutture, nonche' per
la predisposizione delle iniziative di carattere normativo
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento della presidenza.
L'ufficio opera nell'area funzionale della progettazione delle
politiche generali e delle decisioni di indirizzo
politico-amministrativo generale. In particolare l'ufficio:
a) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle
notizie relative ad iniziative normative del Governo
nonché all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento
del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai
sensi dell'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n.229;
b) cura la ricerca e lo studio degli elementi conoscitivi
funzionali all'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di
direttiva, anche con riferimento alle tematiche di raccordo tra i
diversi livelli di governo;
c) cura, per il tramite della biblioteca di Palazzo Chigi, la
documentazione economica e tecnica necessaria alla funzionalita'
degli uffici della presidenza;
d) assicura il supporto al segretario generale per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 5;
e) assiste il segretario generale, in raccordo con le altre
strutture della presidenza, nell'esercizio delle funzioni
istituzionali di coordinamento e supporto all'attivita' del
presidente nei rapporti con le autorita' amministrative
indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre
amministrazioni ed enti, assicurando il quadro conoscitivo e
l'istruttoria funzionali allo studio delle varie problematiche
inerenti alle relazioni in questione;
f) provvede all'esame degli atti e dei documenti sottoposti al
segretario generale, e predispone ricerche e analisi di carattere
giuridico-amministrativo su questioni specifiche;
g) assiste il segretario generale negli adempimenti connessi
alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della
legge 24 ottobre 1977, n. 801;
h) assicura il servizio di segreteria della conferenza di cui
al comma 5;
i) coordina le attivita' di accettazione e di smistamento
della corrispondenza e del settore delle fotocopie;
l) provvede, in collaborazione con gli uffici interessati,
alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato
generale e cura la gestione del protocollo informatico integrato
della presidenza.
2. Nell'ambito dell'ufficio operano la segreteria del
segretario generale e il Centro comunicazioni classificate,
deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo
di apparati elettronici.
3. E' un servizio dell'ufficio la Segreteria speciale per le
attivita' di cui al comma 1, lettera g).
4. Nell'ambito dell'ufficio opera, a livello di ufficio
dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il Capo
dell'ufficio, l'ufficio studi e rapporti istituzionali articolato
in non piu' di tre servizi. Tale ufficio assiste il segretario
generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di
supporto al presidente del Consiglio in materia di rapporti tra
Governo e confessioni religiose, di rapporti con le istituzioni
internazionali e comunitarie in raccordo con le altre strutture
della presidenza, nonche' nello svolgimento delle funzioni di
coordinamento e raccordo organizzativo delle attivita' di
organismi e commissioni facenti capo al Segretariato generale, in
materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo
etico e umanitario. Cura altresi' gli adempimenti relativi ai
rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con
l'Avvocatura dello Stato.
5. L'ufficio assicura il supporto organizzativo per la
conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri, convocata e
presieduta dal segretario generale per l'esame preparatorio delle
problematiche inerenti a profili istituzionali di ordine generale
e coinvolgenti piu' amministrazioni. La conferenza puo' essere
convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro
per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la
presiede anche tramite un suo delegato.
6. L'ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si
avvale di tre dirigenti con compiti di consulenza, studio e
ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5,
nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo.
Art. 25.
Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
1. Il dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione
provvede all'acquisizione, alla formazione ed alla gestione del
personale della presidenza; alle attivita' di carattere generale,
di studio, di analisi e di verifica delle funzioni organizzative
della presidenza; al supporto organizzativo degli organi
collegiali che operano presso la presidenza. Il dipartimento cura
la gestione del contenzioso del personale ed assume direttamente
la difesa dell'amministrazione in sede di conciliazione e nei
giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni
sindacali.
2. Nell'ambito del dipartimento opera l'ufficio del medico
competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto
soccorso, in attuazione degli articoli 15, 16 e 17 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni.
All'ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal
segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso
la presidenza.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e
non piu' di dodici servizi.
Art. 26.
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un
quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente con le esigenze di funzionamento della presidenza e
compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di
beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica nonche'
all'ottimale gestione degli immobili in uso alla presidenza. Il
dipartimento provvede, altresi', alla programmazione e alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei
locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi
strutturali ai fini del-l'applicazione della normativa
concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
sui luoghi di lavoro. Il dipartimento, inoltre, predispone e
gestisce i programmi di informatizzazione della presidenza,
curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei
sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche
sotto il profilo della sicurezza e riservatezza. Il dipartimento
cura la gestione dell'autoparco e la sicurezza del servizio di
trasporto. Coordina le attivita' di rilevamento ed elaborazione
dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della
presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico
nazionale. Il dipartimento predispone, altresi', progetti pilota
di outsourcing anche attraverso l'eventuale costituzione di
societa' miste per la gestione dei servizi generali di
supporto.
2. Il dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti,
provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla
valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di
acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica
nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure
amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione
operativa quale referente unico della presidenza. Il dipartimento
provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle
opere e degli interventi o delle prestazioni. Nell'ambito di
tutte le attivita' di competenza, il dipartimento cura la
gestione delle procedure contabili, ivi compresi la liquidazione
delle spese e i pagamenti in contanti tramite cassiere.
3. Al dipartimento fanno capo i consegnatari del segretariato
generale e il centralino telefonico. Presso il dipartimento e'
collocato il servizio prevenzione e protezione che supporta il
responsabile, a livello centrale, della prevenzione e protezione
ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo
di lavoro.
4. Il dipartimento si articola in tre uffici:
a) ufficio per la fornitura di beni e servizi;
b) ufficio per le infrastrutture;
c) ufficio per l'informatica e la telematica.
5. I capi degli altri dipartimenti, su richiesta del
segretario generale, del capo del dipartimento o del coordinatore
dell'ufficio per l'informatica e la telematica, designano un
responsabile per l'informatica e le telecomunicazioni, con il
compito di interfaccia tra le strutture interne e il
dipartimento.
6. Nel limite delle spese gestite dal segretariato generale,
il coordinatore dell'ufficio per l'informatica e la telematica e'
il responsabile dei sistemi informativi automatizzati nonche'
della sicurezza informatica e delle telecomunicazioni della
presidenza.
7. Il dipartimento si articola in non piu' di 12 servizi e si
avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e
ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma
5.
Art. 27.
Ufficio bilancio e ragioneria
1. L'ufficio bilancio e ragioneria predispone il bilancio
preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della
gestione.
2. L'ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al
controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui
provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di
responsabilita' e di spesa della presidenza. Provvede, altresi',
alla registrazione dei relativi impegni nonche' alla validazione
dei titoli di spesa.
3. L'ufficio esercita, inoltre, la vigilanza sui cassieri.
4. All'ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti
di organizzazione e gestione. Esso riferisce al segretario
generale eventuali osservazioni. Cura, altresi', i rapporti con
il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle
variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della
presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei conti,
relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al
controllo.
5. L'ufficio si articola in non piu' di quattro servizi.
Art. 28.
Dipartimento del cerimoniale di Stato
1. Il dipartimento cura il cerimoniale di Stato e assiste il
presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale,
assicurando il coordinamento delle attivita' di cerimoniale
svolte dalle prefetture; coordina le adesioni, i patronati e i
patrocinii governativi; collabora all'organizzazione delle visite
all'estero del presidente; cura l'istruttoria relativa alle
onorificenze e all'araldica.
2. Nell'ambito del dipartimento operano l'ufficio del
cerimoniale e l'ufficio onorificenze e araldica.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di quattro
servizi.
Art. 29.
Ufficio di segreteria della Conferenza permanente
per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli
indirizzi del presidente della conferenza, ai sensi dell'art. 10,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni
della conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle
determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle
funzioni e dei compiti attribuiti alla conferenza o da questa
svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei
competenti uffici dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca
informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello
Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di
lavoro o comitati istituiti nell'ambito della conferenza, a norma
dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il
funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il responsabile dell'ufficio, ovvero il responsabile
dell'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del
presidente, di svolgere le funzioni di segretario della
Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di
supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art.
10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'ufficio si articola in non piu' di sei servizi ed una
segreteria tecnica e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un
massimo di cinque.
Art. 30.
Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali
1. L'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria
allo svolgimento delle attribuzioni della conferenza stessa, in
particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti
alle riunioni della conferenza, ivi compresa l'informazione
relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria
connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti
alla conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario
raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e
delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo,
alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le
amministrazioni dello Stato e le autonomie locali. L'ufficio
cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni,
a norma dell'art. 29, comma 3, l'attivita' istruttoria e di
supporto per il funzionamento della conferenza unificata.
2. L'ufficio si articola in non piu' di due servizi.
Art. 31.
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari
1. L'ufficio per i voli di Stato e umanitari elabora le
predisposizioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e
finanziario necessarie per assicurare le condizioni di
svolgimento del trasporto aereo di Stato in ogni circostanza di
luogo e di tempo, fornisce gli elementi per la valutazione delle
esigenze di trasporto, coordina continuamente l'impiego degli
aeromobili di Stato, programma e dirige le operazioni aeree in
occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza, cura la
negoziazione di accordi, anche in campo internazionale, con
amministrazioni e con enti aventi competenza in materia di
traffico aereo al fine di assicurare la priorita' degli
spostamenti degli aeromobili di Stato e propone l'attribuzione
della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati,
impiegati per il conseguimento di finalita' istituzionali.
L'ufficio si articola in non piu' di un servizio.
Art. 32.
Ufficio per il controllo interno
1. L'ufficio per il controllo interno, per il perseguimento
degli obiettivi e nelle forme indicate dal decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, esercita l'attivita' di valutazione e
controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione
degli obiettivi contenuti nelle direttive e in altri atti di
indirizzo politico-amministrativo della presidenza e ne riferisce
al segretario generale, per quanto attiene al funzionamento delle
strutture che compongono il Segretariato generale e ai Ministri e
Sottosegretari per le strutture affidate alla responsabilita' dei
medesimi.
2. L'ufficio svolge la funzione di supporto per la valutazione
dei dirigenti secondo previsioni normative e contrattuali, in
conformita' dei criteri adottati con decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2002. Cura il
coordinamento e l'indirizzo metodologico delle attivita' di
controllo di gestione. L'ufficio opera in posizione di autonomia
funzionale.
3. Alla direzione dell'ufficio e' preposto un collegio
composto da tre membri, scelti dal presidente del Consiglio con
proprio decreto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati,
docenti universitari, esperti esterni di comprovata
professionalita'. Con il medesimo decreto e' nominato il
presidente del collegio, che e' il capo della struttura ai sensi
dell'art. 18 della legge e dell'art. 2, comma 8.
4. L'ufficio coordina le strutture istituite, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, dai dipartimenti ed uffici affidati alla
responsabilita' di Ministri senza portafoglio e di Sottosegretari
di Stato, al fine di assicurare l'omogeneita' dei criteri e delle
metodologie in uso nella presidenza del Consiglio dei
Ministri.
5. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi e si
avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e
ricerca, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5,
per lo sviluppo di interventi di ottimizzazione dei processi
gestionali, per l'aggiornamento delle metodologie, per la
realizzazione di progetti di sperimentazione.
Art. 33.
Comitato tecnico-scientifico per la valutazione
e il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato
1. Il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, si avvale di un ufficio di livello
dirigenziale generale per il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato. Tale ufficio svolge altresi' compiti di supporto in ordine
alla metodologia dei sistemi di valutazione, al coordinamento dei
controlli di tipo strategico, alla valutazione della
funzionalita' dei sistemi di controllo interno delle pubbliche
amministrazioni. Nell'ambito dell'ufficio operano l'osservatorio
dei controlli interni, di cui al comma 3 del citato art. 7,
nonche' la banca dati di cui al comma 1 dell'articolo stesso.
2. L'ufficio si articola in non piu' di tre servizi.
Art. 34.
Dipartimento per la protezione civile
1. Il dipartimento per la protezione civile, nell'ambito degli
indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell'interno
da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento
attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le
attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della commissione
nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del
comitato operativo della protezione civile nonche' del comitato
paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di
protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi
istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo
della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di
collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non piu' di otto uffici e
non piu' di quarantatre servizi. Presso il dipartimento e'
nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di
due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo
svolgimento di attivita' di studio e di un consigliere giuridico
che operano alle dirette dipendenze del capo del
dipartimento.
Art. 35.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'ufficio svolge i compiti previsti dalla legge 8 luglio
1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ed in particolare, cura
l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio
civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed
individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio
civile su scala nazionale.
2. L'ufficio si articola cosi' come stabilito dal decreto del
presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352.
Art. 36.
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
opera la struttura di missione denominata "Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga", di cui ai decreti del presidente del
Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e 15 febbraio 2002, con
il compito di assicurare il necessario supporto amministrativo
alla funzione di indirizzo e coordinamento del comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga e in particolare del
presidente, il quale lo presiede. La struttura, ferme restando le
competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in
materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha il
compito di effettuare le attivita' istruttorie necessarie ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del
Governo; di predisporre, in applicazione degli indirizzi generali
del Governo, un piano triennale di contrasto alla diffusione del
fenomeno della droga, nonche' ulteriori proposte e piani
operativi; di acquisire, per il tramite delle amministrazioni
competenti, ed elaborare adeguate statistiche su tutti gli
aspetti del fenomeno della tossicodipendenza; di predisporre
proposte di revisione della vigente legislazione in materia da
sottoporre al comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga; di verificare il rispetto, da parte dei Ministeri
interessati e degli altri soggetti pubblici e privati operanti
nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal
Piano nonche' da ogni ulteriore provvedimento del Governo in
materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per
l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione
degli interventi.
2. Alla struttura di missione, che e' posta funzionalmente a
supporto del commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle politiche antidroga, puo' essere preposto un
responsabile ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 18 della
legge.
3. La struttura di missione si avvale di quattro unita' di
personale con qualifica dirigenziale con funzioni di consulenza,
collaborazione e studio, nonche' di esperti nominati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo.
Capo III
Art. 37.
Disposizioni finali
1. Entro il 31 dicembre 2002 sono emanati i decreti di
organizzazione interna di cui all'art. 4, comma 1.
2. Sono abrogati il decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni ed
integrazioni, e gli altri decreti del presidente del Consiglio
dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto legislativo concernenti le strutture generali di cui al
presente decreto. L'attuale organizzazione delle stesse strutture
generali resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di
organizzazione interna di cui al comma 1.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2002
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 10, foglio n. 72