Professioni turistiche - Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
La direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è stata
recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Tale decreto stabilisce le procedure per:
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è competente per le attività che riguardano il settore turistico (es. guida turistica) ed anche per le professioni di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo se le Regioni non hanno individuato l’autorità competente a pronunciarsi.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO
Ai fini del riconoscimento del titolo professionale conseguito
nel Paese di origine il professionista presenta domanda al Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo corredata da alcuni documenti.
Il
Dipartimento accerta la completezza della documentazione, ne informa l’interessato
e successivamente la richiesta è valutata in Conferenza
di servizi.
Il Dipartimento, con decreto motivato, comunicherà all’interessato
la valutazione della richiesta. Il riconoscimento può essere subordinato
a misura compensativa qualora la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.
Per la sola professione di guida
turistica il riconoscimento è relativo ad un ambito territoriale
provinciale o regionale.
Per le professioni di accompagnatore
turistico e di direttore
tecnico di agenzia di viaggi e turismo il riconoscimento è possibile
anche solo sulla base dell’esperienza professionale purchè rispondente
ai criteri indicati rispettivamente dagli artt.
30 e 29 del d.lgs. 206/07.
PRESTAZIONE DEI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE
Il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro in Italia è tenuto ad informare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e internazionali con una Prestazione occasionale.
Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso o sino a mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti.
Alla dichiarazione occorre allegare alcuni documenti, previsti dall’art.
10 del d.lgs. 206/07, individuati nel fac
simile di dichiarazione preventiva.
Il professionista eserciterà in Italia la sua professione esibendo il titolo professionale del Paese di origine.
Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dal Dipartimento, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità..
Per ulteriori informazioni:
Rag. Giovanna Corrado
Tel.: 06.45532 5210
Fax: 06.45532 5426
e-mail: g.corrado@governo.it
Il pubblico si riceve esclusivamente previo appuntamento.