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Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

   

Professioni turistiche - Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206

La direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Tale decreto stabilisce le procedure per:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è competente per le attività che riguardano il settore turistico (es. guida turistica) ed anche per le professioni di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo  se le Regioni non hanno individuato l’autorità competente a pronunciarsi.

LIBERTA’ DI STABILIMENTO

Ai fini del riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Paese di origine il professionista presenta domanda al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo corredata da alcuni documenti.
Il Dipartimento accerta la completezza della documentazione, ne informa l’interessato e successivamente la richiesta è valutata in Conferenza di servizi.
Il Dipartimento, con decreto motivato, comunicherà all’interessato la valutazione della richiesta. Il riconoscimento può essere subordinato a misura compensativa qualora la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

Per la sola professione di guida turistica il riconoscimento è relativo ad un ambito territoriale provinciale o regionale.

Per le professioni di accompagnatore turistico e di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo il riconoscimento è possibile anche solo sulla base dell’esperienza professionale purchè rispondente ai criteri indicati  rispettivamente dagli artt. 30 e 29 del d.lgs. 206/07.

PRESTAZIONE DEI SERVIZI TEMPORANEA E OCCASIONALE

Il professionista che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro in Italia è tenuto ad informare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e internazionali con una Prestazione occasionale.

Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso o sino a mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti.

Alla dichiarazione occorre allegare alcuni documenti, previsti dall’art. 10 del d.lgs. 206/07, individuati nel fac simile di dichiarazione preventiva.

Il professionista eserciterà in Italia la sua professione esibendo il titolo professionale del Paese di origine.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato dal Dipartimento, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità..

Per ulteriori informazioni:

Rag. Giovanna Corrado
Tel.: 06.45532 5210
Fax: 06.45532 5426
e-mail:  g.corrado@governo.it
Il pubblico si riceve esclusivamente previo appuntamento.

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