Fondo nazionale di garanzia
Il Fondo Nazionale di Garanzia, disciplinato dall’art. 51 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo), interviene, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario di pacchetti turistici, per:
- a) consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del prezzo versato;
- b) consentire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);
- c) fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
Le istanze di rimborso presentate al Fondo sono valutate, ai fini della loro accoglibilità, dal Comitato di gestione, presieduto dal Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo o suo delegato, e composto da tre rappresentanti, rispettivamente del Ministero Affari esteri, del Ministero Sviluppo Economico e del Ministero Economia e Finanze.
Presupposti d’intervento
Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico, come definito dall’art. 34 del Codice del Turismo, sia stato venduto sul territorio nazionale da organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della legislazione nazionale, che sia fallito o insolvente.
Il Fondo, secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 2 del Codice, viene alimentato esclusivamente da una quota pari al 2% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore per risarcimento danni. Tali somme sono attualmente quantificabili, in media, in circa 200.000 euro annui. E’ bene, quindi, sapere che il Fondo interviene nei limiti delle risorse disponibili.
Il Fondo non interviene laddove venga richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni morali, nonché quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, solo volo, etc.
Presentazione della domanda
La domanda di rimborso deve essere presentata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Via della Ferratella in Laterano, n. 51
00184 ROMA
L’istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- copia fotostatica del documento di identità di chi presenta la domanda;
- eventuali deleghe alla presentazione della domanda di rimborso da parte degli altri partecipanti al viaggio, corredate di copia fotostatica dei documenti di identità dei deleganti;
- contratto di acquisto del pacchetto turistico, firmato dall’organizzatore o dall’intermediario;
- documenti comprovanti i pagamenti effettuati.
E’ bene sapere che:
- Il Fondo è stato gravato, a causa principalmente del fallimento di Todomondo, dalla presentazione di circa 4500 istanze, pervenute al Dipartimento nell’arco di una settimana. Altre continuano a pervenire, a dicembre 2011 è stata raggiunta la cifra di circa 5800 domande di rimborso.
- Il Comitato di gestione del Fondo ne ha processate finora circa 5200. Ne sono state liquidate 417, con i fondi a disposizione nel 2011, che sono esauriti. Complessivamente, dall’inizio dell’attività del Fondo di garanzia, le istanze rimborsate sono state 610.
- Dato il sistema di alimentazione del Fondo, sopra descritto, i tempi di liquidazione delle istanze accolte non sono quantificabili, è prevedibile invece che si tratterà di tempi lunghi.
- Il Codice del Turismo di recente approvazione prevede, tuttavia, alcune modalità aggiuntive di tutela del turista, sotto forma di assicurazioni facoltative (art.50 comma 2) che possono essere attivate dal turista come assistenza integrativa, di costituzione di consorzi o altre forme associative, anche mediante la costituzione di un apposito fondo per la copertura dei rischi, cui possono aderire gli organizzatori/intermediari dei viaggi, anche prevedendo forme di riassicurazione (art. 50 comma 3).
- I dati relativi al numero di posizione delle istanze liquidate, e quello delle istanze esaminate dal Comitato di gestione del Fondo, saranno disponibili su questo sito e periodicamente aggiornati. E’ pertanto consigliabile collegarsi periodicamente al sito per avere informazioni recenti e attendibili.
Allegati
Aggiornato alla data di dicembre 2011
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