Norme in materia di conferenza di servizi.
Linee guida
operative per la remissione al Consiglio dei Ministri.
Legge 7
agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater
Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 2003, n. 1.
n.b.: l’art. 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n.241 è stato modificato ed integrato dalla
legge 11 febbraio 2005, n. 15 in ordine agli effetti
del dissenso espresso nella conferenza di servizi da un’amministrazione
preposta alla tutela di un interesse cd sensibile, nel seguente
modo, evidenziando in neretto corsivo dette modifiche
ed integrazioni apportate.
Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) (1)
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. (Abrogato).
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;
b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione invita ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. (Abrogato).
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(1) Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
ll testo è stato modificato ed integrato dall'art. 11 della legge 15/2005
Tenuto conto di detta modifica ed in attesa della elaborazione di nuove linee-guida che siano rispondenti alla attuale normativa in vigore, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili, le sottoelencate indicazioni :
Premesse
Scopo delle presenti «linee guida» è di
fornire un utile contributo alle amministrazioni che si trovano
dinanzi all'esigenza di dover rimettere la decisione conclusiva
di una conferenza di servizi al Consiglio dei Ministri in
presenza di dissensi espressi in materia di c.d. «interessi
sensibili» (paesaggio, ambiente, beni storico/artistici,
salute), non potendo trovare applicazione, in tali ipotesi, il
criterio della «decisione a maggioranza».
Tale finalità è suggerita da talune
difficoltà operative che, soprattutto, sotto il profilo
della completezza documentale, vengono manifestate dalle
amministrazioni -- in particolar modo enti locali -- chiamate a
dare applicazione alla normativa specifica.
Considerata, pertanto, l'opportunità di fornire linee
guida principalmente di carattere operativo, si è ritenuto
utile articolare il presente documento in tre parti:
nella prima si traccia un breve profilo sul significato
dell'istituto della conferenza di servizi;
nella seconda si individuano le fasi conclusive del
procedimento;
nella terza si illustrano le singole fasi attraverso le quali
si articola il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri (in
particolare, lo svolgimento dell'istruttoria presso i competenti
uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri) fornendo,
altresì, precise indicazioni in merito alla documentazione
necessaria per delimitare l'istruttoria nei termini indicati
dalla norma.
1. Profili introduttivi.
1.1. Come è stato opportunamente sottolineato, «la
conferenza di servizi è quel modulo procedimentale con cui
si ottiene il coordinamento e la contestuale valutazione di tutti
gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento,
attraverso la trattazione contemporanea di uno stesso affare da
parte di una pluralità di soggetti pubblici».
1.2. L'istituto, nato alla fine degli anni ottanta in
occasione di procedimenti disciplinati da leggi speciali dirette
a soddisfare esigenze particolari e, successivamente,
disciplinato dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990,
riveste una duplice funzione: da un lato si pone come modulo
generale di semplificazione procedimentale, trattandosi, in
definitiva, del «luogo del procedimento nel quale tutti gli
interessi pubblici rilevanti hanno l'occasione per essere
sincronicamente rappresentati» (profilo della
semplificazione); dall'altro, come strumento di coordinamento,
ossia diretto alla composizione dei vari interessi pubblici
coinvolti in un dato procedimento e quindi -- attraverso la loro
complessiva e contestuale valutazione -- finalizzato alla
«individuazione e riaffermazione dell'interesse pubblico
primario» o prevalente (profilo dell'assetto degli
interessi).
1.3. Ciò anche allo scopo di pervenire, in virtù
del principio costituzionalmente garantito del buon andamento
dell'azione amministrativa, ad una rottura della rigida
sequenzialità dell'azione amministrativa.
1.4. Le successive norme e, da ultimo, la legge n. 340 del
2000, hanno apportato importanti e sostanziali variazioni al
previgente sistema delineato e al suo originario contenuto,
ponendo «regole» sempre più mirate al
raggiungimento delle funzioni sopra indicate.
Possono ricordarsi, a titolo esemplificativo:
a) la previsione non più facoltativa («di
regola») ma obbligatoria («la regola») del
ricorso alla conferenza di servizi decisoria;
b) il ricorso alla conferenza preliminare, che si distingue a
sua volta in facoltativa, nel caso in cui sia il privato a
richiederla per progetti di particolare complessità, e
obbligatoria, che interviene tutte le volte in cui debbano
realizzarsi opere pubbliche e di interesse pubblico;
c) il passaggio dalle «determinazioni concordate»,
risultante dalla positiva volontà e dalla reciproca intesa
di diversi soggetti a vario titolo interessati, alle
«determinazioni conclusive», che rappresentano il
superamento dell'accordo, concretizzandosi in una vera e propria
approvazione di una proposta di provvedimento mediante
l'applicazione del principio di maggioranza;
d) l'abrogazione dell'istituto della «ratifica
tacita» e la sua contestuale sostituzione con la
possibilità, da parte dell'amministrazione coinvolta nel
procedimento, di adottare un parere tardivo, o
«postumo», sulla base della determinazione
conclusiva;
e) la radicale modifica della disciplina del dissenso.
2. Le fasi conclusive della conferenza di servizi.
In considerazione delle finalità sopra delineate ed allo
scopo di evitare un eccessivo prolungamento dei tempi previsti
per la conclusione del procedimento, la citata legge n. 340 del
2000 ha fissato una più netta scansione delle fasi finali
del procedimento individuando, altresì, i casi in cui
l'amministrazione procedente rimette gli atti al Consiglio dei
Ministri per l'adozione del provvedimento conclusivo.
2.1. Il procedimento nella parte terminale della conferenza si
svolge attraverso le seguenti fasi:
a) al termine dei novanta giorni, l'amministrazione procedente
(ossia, l'amministrazione deputata ad adottare il provvedimento
finale) adotta, sulla base della maggioranza delle posizioni
espresse, la c.d. determinazione conclusiva;
b) qualora alcune delle amministrazioni partecipanti non si
siano espresse in sede di conferenza (amministrazioni
«silenti»), entro trenta giorni dalla determinazione
conclusiva le medesime hanno la possibilità di rilasciare
tardivamente il proprio parere (c.d. parere postumo). In caso di
silenzio protratto oltre il termine di trenta giorni, si applica
l'istituto del silenzio assenso.
Detta ipotesi costituisce deroga al meccanismo descritto
dall'art. 14-quater, comma 1 (dissenso espresso «in
conferenza di servizi»).
La disposizione prevede, altresì, la possibilità
di impugnare, nel medesimo termine di trenta giorni, la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi;
c) adozione del provvedimento finale il quale sintetizza la
fase sub «a» (necessaria) ed eventualmente quella sub
«b», sostituendo ad ogni effetto tutti gli atti di
assenso, anche nei confronti degli assenti.
2.2. Le decisioni in seno alla conferenza vengono adottate
secondo il principio della maggioranza e non
dell'unanimità, (come previsto dalla originaria
formulazione della legge n. 241 del 1990).
2.3. Tale principio soffre tuttavia di alcune fondamentali
eccezioni:
a) nel caso in cui tra le amministrazioni dissenzienti (in
minoranza) vi siano alcuni soggetti portatori di particolari
interessi sensibili (salute, paesaggio, patrimonio
storico-artistico e ambiente), la decisione non può essere
adottata a maggioranza dalla amministrazione procedente, la quale
dovrà invece richiedere la determinazione sostitutiva
all'organo collegiale di governo competente.
La competenza dell'organo collegiale di governo si individua
in base alla natura rivestita dall'amministrazione procedente o
di quella dissenziente: se una sola di queste due amministrazioni
è statale, la decisione è rimessa al Consiglio dei
Ministri.
Pertanto, mentre nella ipotesi generale il dissenso di una
amministrazione non portatrice di interessi sensibili viene
«gestito» dall'amministrazione procedente secondo il
criterio della maggioranza, nel caso in cui il dissenso sia
espresso da un'amministrazione portatrice di interessi sensibili,
ossia da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, l'amministrazione
procedente, senza naturalmente adottare una determinazione
conclusiva del procedimento, rimette gli atti al Consiglio dei
Ministri affinché questi provveda ad adottare la c.d.
determinazione sostitutiva;
b) nell'ipotesi in cui l'intervento sia sottoposto a
valutazione di impatto ambientale (VIA) e in caso di
provvedimento negativo, la decisione è rimessa, anche in
tale fattispecie, al Consiglio dei Ministri.
2.4. La previsione normativa di esame presso il Consiglio dei
Ministri del procedimento conclusosi con il dissenso di
un'amministrazione portatrice di un interesse sensibile,
considerato che i meccanismi previsti in conferenza non hanno
consentito di raggiungere un convincimento unanime sulle
soluzioni proposte, è finalizzata ad un confronto tra gli
interessi pubblici coinvolti, affinché l'organo di Governo
possa effettuare una ponderazione diretta ad individuare
l'interesse prevalente.
2.5. Qualora il dissenso sia espresso da una Regione, il
presidente della giunta regionale interessata è invitato,
per essere ascoltato, senza diritto di voto, a partecipare alla
riunione del Consiglio dei Ministri per l'adozione della
deliberazione.
3. Il procedimento davanti al Consiglio dei Ministri.
3.1. L'amministrazione procedente, nel rimettere la decisione al
Consiglio dei Ministri, deve trasmettere ogni documentazione
utile all'adozione della decisione e, in particolare, il verbale
conclusivo della conferenza di servizi dal quale deve
risultare:
a) la regolarità della convocazione delle
amministrazioni interessate;
b) le eventuali note precedenti o successive alla conferenza
da parte delle amministrazioni che non hanno partecipato;
c) le modalità di svolgimento della discussione e le
relative posizioni assunte in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni convocate, con particolare riguardo alle
eventuali soluzioni alternative ivi prospettate e ai dissensi
espressi e motivati, soprattutto nella materia degli interessi
sensibili;
d) le conclusioni adottate in seno alla conferenza di servizi
che comportano la remissione della decisione al Consiglio dei
Ministri;
e) nei casi di interventi infrastrutturali e produttivi, la
documentazione progettuale completa di relazione tecnica, dal cui
esame possa emergere un confronto tra lo stato dei luoghi e
quello che si verrebbe a creare a seguito del prospettato
intervento;
f) l'eventuale materiale fotografico.
3.2. L'amministrazione procedente deve inviare la richiesta di
adozione della decisione da parte del Consiglio dei Ministri alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo (via della Vite n. 13 - 00186
Roma).
3.3. Il termine previsto per l'adozione della decisione
decorre dalla data di ricezione della richiesta sopraindicata,
completa dei relativi allegati (punto 3.1.).
3.4. Il suddetto Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, ricevuta la richiesta di remissione della
decisione al Consiglio dei Ministri, verifica la completezza
degli atti a corredo della richiesta per il successivo avvio
dell'istruttoria e, ove necessario, provvede a richiedere la
necessaria documentazione integrativa all'amministrazione
proponente.
3.5. L'eventuale carenza della documentazione inviata a
corredo della richiesta di remissione della decisione al
Consiglio dei Ministri non consente l'avvio della relativa
istruttoria da parte del Dipartimento a ciò preposto, in
quanto la completezza della documentazione costituisce un
presupposto indefettibile per la remissione degli atti al
Consiglio dei Ministri e reca connessa la mancata decorrenza dei
termini previsti entro i quali l'organo collegiale dovrebbe
rendere la decisione.
3.6. Come peraltro anticipato nelle premesse, quest'ultima
precisazione appare necessaria, atteso che continuano a pervenire
richieste di determinazione sostitutiva del tutto incomplete,
sotto il profilo documentale, tali da impedire materialmente agli
uffici della Presidenza del Consiglio di intraprendere ogni utile
iniziativa di carattere istruttorio-procedimentale.
3.7. Su segnalazione del Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, il Presidente del Consiglio, in considerazione
della complessità dell'istruttoria, può disporre
una proroga del termine per l'adozione della decisione da parte
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.8. In ogni caso, il termine stabilito per l'adozione della
deliberazione non può essere superiore a complessivi
novanta (90) giorni.
3.9. Il Presidente del Consiglio comunica all'amministrazione
procedente l'intervenuta proroga del termine per la deliberazione
del Consiglio stesso, invitandola, nel contempo, a notificare il
nuovo termine a tutte le amministrazioni interessate nel
procedimento.
3.10. Nel corso dell'istruttoria, al fine della successiva
sottoposizione della decisione al Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa gli
uffici centrali delle amministrazioni in merito alle posizioni
assunte dai rispettivi uffici periferici nell'àmbito della
conferenza di servizi.
3.11. È facoltà della Presidenza del Consiglio
-- in ragione della complessità istruttoria -- indire
riunioni di coordinamento per acquisire i necessari elementi
informativi e di valutazione da sottoporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per il successivo esame della questione
da parte del Consiglio dei Ministri.
3.12. Una volta completati gli adempimenti istruttori, il
Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone la
relazione istruttoria da sottoporre al Presidente del Consiglio
dei Ministri.
3.13. La remissione della decisione al Consiglio dei Ministri
avviene per il tramite del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3.14. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni ovvero
entro novanta giorni in caso di avvenuta proroga
dell'istruttoria, procede all'adozione della relativa
deliberazione.
3.15. La decisione assunta dal Consiglio dei Ministri viene
notificata, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, all'amministrazione proponente che
provvederà, a sua volta, a darne comunicazione alle
amministrazioni interessate con l'invito a conformarsi alla
stessa.
Con successive linee guida si provvederà a fornire un
più completo contributo ricostruttivo, in termini
sistematici, dell'istituto in esame, anche in considerazione dei
suoi aspetti generali, delle sue peculiarità, del suo
rapporto con alcuni dei principali procedimenti di settore che ne
richiedono l'applicazione (come ad esempio lo sportello unico per
le attività produttive, la localizzazione di opere
pubbliche, la realizzazione di porti turistici e la «legge
obiettivo» per le opere di interesse strategico), ma
soprattutto delle più importanti novità che, sotto
il profilo legislativo, potrebbero medio tempore intervenire in
detta materia (il riferimento è ovviamente all'A.S. 1281,
«Disegno di legge recante modifiche ed integrazioni alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull'azione amministrativa»).
Schema
esplicativo