Parere
deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi in data 14 ottobre 2003 su quesito posto
dal Comune di Napoli
OGGETTO: Richiesta di parere - Accesso agli atti concernenti
l'origine e l'identità dei genitori biologici degli
adottati.
Il Comune di Napoli, con nota prot. n. & & ..,
ha chiesto un parere a questa Commissione in merito all'accessibilità
agli atti riservati del "Ramo Esposti", custoditi
presso l'Archivio del Brefotrofio & & & &
, ai sensi dell'art 28 della legge n. 184/83, come modificato
dall'art. 24 della legge n. 149/2001 "Diritto del
minore ad una famiglia", ed in relazione alla normativa
sugli Archivi di Stato.
In particolare, il Comune dichiara perplessità
e preoccupazione per il "modus operandi" del
Tribunale dei minori di Napoli che autorizza, ai sensi
del comma 5 dell'art. 28 del testo novellato, l'accesso
agli atti ed alle informazioni concernenti l'origine e
l'identità dei genitori biologici sia agli adottati
sia agli affiliati, soprattutto considerando, come afferma
il Comune, che il certificato di nascita di ciascuno dei
bambini ospitati nell'ex brefotrofio recita "nato
da donna che non consente di essere nominata".
Il Comune chiede anche un parere in ordine alla possibilità,
ai sensi del comma 3 dell'art. 28, che sancisce l'obbligo
di rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto
di adozione, salvo espressa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria "di concedere le autorizzazioni anche
in presenza di un ipotetico comportamento omissivo da
parte del Tribunale dei Minori".
I quesiti posti dal Comune di Napoli impongono una analisi
delle disposizioni contenute nell'art. 28 della legge
n. 184/83 e del loro coordinamento con le normative sulla
conservazione dei documenti negli Archivi di Stato, sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla
tutela della riservatezza, alla luce delle innovazioni
contenute nel "Codice in materia di protezione dei
dati personali" - D.Lgs. n. 196/2003, che entrerà
in vigore il primo gennaio 2004, nonché della giurisprudenza
formatasi in materia.
1.a) Accesso alle informazioni sull'identità dei
genitori d'origine - Autorizzazione del Tribunale dei
Minori (L. n. 184/83, art. 28, commi 4, 5 e 7)
Ai sensi della normativa in esame, possono essere autorizzati,
con decreto del Tribunale dei Minori, ad accedere alle
informazioni sull'identità dei genitori d'origine:
• gli adottati che hanno raggiunto l'età
di venticinque anni (comma 5, art. 28);
• gli adottati che hanno raggiunto la maggiore età,
se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla
sua salute psico-fisica (comma 5, art. 28);
• i genitori adottivi, finché è minore
il figlio, "solo per gravi e comprovati motivi"
(comma 4, art. 28);
• il responsabile di una struttura ospedaliera o
di un presidio sanitario, finché è minore
il figlio, in casi di necessità ed urgenza e vi
sia grave pericolo per la salute del minore (comma 4,
art. 28).
L'accesso alle informazioni non è in alcun caso
consentito, ai sensi del comma 7 dell'art. 28 nella odierna
formulazione, in vigore fino al 31 dicembre 2003:
• se l'adottato non è stato riconosciuto
alla nascita dalla madre naturale;
• qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia dichiarato di non voler essere nominato;
• qualora anche uno solo dei genitori biologici
abbia manifestato consenso all'adozione a condizione di
rimanere anonimo.
Tale comma è stato interamente sostituito dal
comma 2 dell'art. 177 del "Codice in materia di protezione
dei dati personali" - D.Lgs. n. 196/2003, in vigore
dal primo gennaio 2004. La nuova norma prevede che "l'accesso
alle informazioni non è consentito nei confronti
della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere
essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR
n. 396/2000".
La legge ha, quindi, inteso rendere effettivo il diritto
dell'adottato, che ha compiuto 25 anni, di conoscere l'identità
dei propri genitori biologici travolgendo qualsiasi contraria
preclusione, compreso l'obbligo del segreto imposto agli
istituti di assistenza. All'adottato è precluso
l'accesso nella sola ipotesi in cui la madre naturale
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata,
avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento
sullo stato civile.
Tale preclusione non ha però, in via teorica, durata
illimitata (anche se pratica nei confronti dell'adottato)
in quanto l'art. 93, comma 2 del "Codice in materia
di protezione dei dati personali" stabilisce che
"il certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui
all'art. 30, comma 1, del DPR n. 396/2000, possono essere
rilasciati in copia integrale a che vi abbia interesse,
in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento".
In tale periodo, ai sensi del successivo comma 3, una
eventuale richiesta "può essere accolta relativamente
ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele
per evitare che quest'ultima sia identificabile".
In conclusione, con riferimento alla richiesta del Comune,
relativamente ai decreti di autorizzazione emessi dal
Tribunale dei Minori nelle due ipotesi contemplate al
comma 5 dell'art. 28 di accesso consentito e autorizzato,
si rileva che nessun potere di intervento, né limitativo
né tantomeno decisionale è lasciato all'amministrazione
che ha l'obbligo di conformarsi all'ordine di esibizione
emesso dal giudice. Si ricorda anche che tale decreto
è emesso dal Tribunale a seguito di una specifica
e completa istruttoria.
1.b) Richiesta di accesso presentata dall'adottato con
genitori adottivi deceduti o divenuti irreperibili (art.
28, comma 8).
Ai sensi del comma 8 dell'art. 28, l'autorizzazione del
Tribunale non è richiesta per "l'adottato
che ha raggiunto la maggiore età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".
Tale fattispecie investe, quindi, l'amministrazione presso
cui sono conservati i documenti di un potere decisorio
in ordine alle istanze presentate.
Pur considerando con una certa perplessità la scelta
operata dal legislatore che ha indicato due diverse procedure
per gli adottati venticinquenni con genitori adottivi
in vita e per gli adottati diciottenni con genitori adottivi
deceduti o irreperibili, si ritiene che l'amministrazione
debba, nell'esaminare l'eventuale richiesta, comunque
e sempre rispettare il diritto all'anonimato della madre
che ha dichiarato di non voler essere nominata, di cui
alla nuova formulazione del comma 7 dell'art. 28, e, quindi,
decidere ai sensi delle normative sull'accesso e sulla
riservatezza.
Nel merito, si ricorda che la giurisprudenza amministrativa
ha da tempo chiarito che il diritto di accesso ai documenti,
riconosciuto dagli artt. 22 e seguenti della legge n.
241/90, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi
ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura
e la difesa di interessi giuridici del richiedente (C.d.S.,
Ad. Plen. n. 5/97; C.d.S., Sez. V, 3 aprile 2000, n. 1916).
Inoltre, va ricordato che, ad eccezione del certificato
di assistenza al parto o della cartella clinica che consentono
l'identificazione della madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata, consultabili decorsi 100 anni,
gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 490/99, T.U. dei Beni
Culturali prevedono la libera consultazione dei documenti
conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici
degli enti pubblici, dichiarati di carattere riservato,
relativi a situazioni puramente private di persone, dopo
settanta anni, con il venir meno, pertanto, a tale data,
del limite del segreto.
1.c) Autorizzazione del Tribunale concessa agli affiliati
In merito al rilievo mosso dal Comune di Napoli sulla
estensione dell'autorizzazione all'accesso concessa anche
agli affiliati da parte del Tribunale si osserva quanto
segue.
L'istituto della affiliazione che era disciplinato nell'ambito
delle disposizioni relative all'assistenza ai minori,
pubblica e privata, contenute negli artt. 404-413 del
codice civile e nel R.D. n. 798/27, convertito nella legge
n. 2838/28, e modificato dalla legge n. 826/42, è
stato abrogato dall'art. 77 della legge n. 184/83.
Si trattava di un complesso di norme dettate per i minori
di cui erano ignoti i genitori, o riconosciuti dalla sola
madre, non in grado di allevarli; o ricoverati o assistiti
da un istituto pubblico; o, infine, in stato di abbandono
materiale o morale. La condizione dell'affiliato risultava
avere caratteristiche di temporaneità e precarietà,
produceva una minore intensità di effetti rispetto
all'adozione e risultava diversa da quella del figlio
legittimo o legittimato o riconosciuto o adottivo.
La nuova normativa ha previsto all'art. 79 un regime transitorio
di tre anni nel corso dei quali i coniugi in possesso
di determinati requisiti potevano chiedere la conversione
in rapporti adottivi delle affiliazioni dichiarate nei
confronti dei soggetti minori all'epoca del provvedimento.
Alle affiliazioni non convertite in adozioni continuerà
ad applicarsi l'antico regime, in particolare per quanto
riguarda la revoca e l'estinzione.
In tutti i casi in cui il rapporto di affiliazione è
stato trasformato in adozione troverà applicazione
la normativa speciale dettata per l'adozione e quindi
si seguirà la procedura presso il Tribunale dei
minori sopra descritta. Nei casi in cui ciò non
è avvenuto, l'eventuale richiesta di accesso dovrà
essere valutata ai sensi delle normative sul diritto di
accesso e sulla tutela della riservatezza.
Va aggiunto che l'articolo unico della legge n. 48/94
ha disposto che "i figli legittimi e i figli naturali
riconosciuti, al cognome dei quali fu aggiunto quello
dell'affiliante ai sensi dell'art. 408, secondo comma,
c.c. ora abrogato, possono dismettere il cognome aggiunto
e tornare all'originario cognome di famiglia presentando
domanda al procuratore generale presso la corte d'appello
nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello
stato civile dove trovasi l'atto di nascita al quale la
richiesta si riferisce& " e che il procuratore
generale provvede con decreto, "acquisita copia dell'atto
di affiliazione, dell'atto integrale di nascita e di ogni
altra idonea documentazione anagrafica".
1.d) Accesso da parte dei minori affidati
Per ragioni di completezza, ancorchè non rientrante
nei quesiti posti, merita un cenno anche il tema dell'accesso
da parte dei minori affidati.
I soggetti affidati sono, ai sensi del codice civile e
del titolo 1 bis, artt. 2-5, della legge n. 184/83, i
minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idoneo, il cui affidamento è disposto dal servizio
sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori
o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
tutore, ovvero dal Tribunale per i minori ove manchi l'assenso
dei genitori o del tutore. Nel provvedimento di affidamento
familiare sono poi indicate specificatamente le modalità
dei rapporti di frequentazione tra il minore ed i propri
genitori e gli altri componenti il nucleo familiare.
I provvedimenti che limitano o escludono la potestà
dei genitori naturali, ai sensi dell'art. 317-bis c.c.,
che pronunciano la decadenza dalla potestà sui
figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt.
330 e 332 c.c., che dettano disposizioni per ovviare ad
una condotta pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art.
333 c.c., o che dispongono l'affidamento contemplato dall'art.
4 della legge n. 184/83, non statuiscono in via decisoria
e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità
e modificabilità (Cass., Sezioni Unite, n. 6220/86).
In tali casi è palese, pertanto, non sussistere
alcun segreto sulla identità dei genitori naturali.
Nei casi, invece, di minori affidati e successivamente
adottati, trovano applicazione le norme dettate sull'adozione.
Ne consegue che, nelle ipotesi in cui non vi sia stato
alcun rapporto con la famiglia di origine e sussistano
i requisiti di cui al comma 5 dell'art. 28, si possa richiedere
l'accesso alle informazioni sui genitori biologici, secondo
la procedura indicata. Non trovano qui applicazione le
limitazioni di cui al comma 7 in quanto il minore affidato
è stato riconosciuto alla nascita.
Inoltre, è possibile sia nei casi di minori affidati
temporaneamente sia di minori affidati e poi adottati
che i genitori naturali, anche se esclusi direttamente
da ogni compito educativo nei confronti del minore, frequentino
la famiglia adottiva.
2.a) Volontà della madre naturale di non essere
nominata
Sul punto, chiarezza in materia è stata portata
dalle specifiche disposizioni contenute nel "Codice
in materia di protezione dei dati personali" che
hanno sciolto alcune contraddizioni legislative e giurisprudenziali.
La normativa di riferimento si rinviene:
§ nell'art. 70 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nel
testo modificato dall'art. 2 della legge n. 127/97, e
nell'art. 30 del DPR n. 396/2000 sull'ordinamento dello
stato civile, che stabiliscono che "la dichiarazione
di nascita è resa & rispettando l'eventuale
volontà della madre di non essere nominata";
§ nel comma 2 dell'art. 177 del "Codice in materia
di protezione dei dati personali" che ha sostituito,
a partire dal primo gennaio 2004, il comma 7 dell'art.
28 della legge n. 184/83, che non consente l'accesso alle
informazioni "nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai
sensi dell'art. 30 del DPR n. 396/2000";
§ nel comma 2 dell'art. 16 del DPR n. 445/2000 T.U.
sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, abrogato ma riprodotto
negli stessi termini al comma 1 dell'art. 93 del "Codice
in materia di protezione di dati personali", ai sensi
del quale "ai fini della dichiarazione di nascita
il certificato di assistenza al parto è sempre
sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita";
§ nel comma 2 dell'art. 93 del "Codice in materia
di protezione di dati personali" che prevede il rilascio
in copia integrale del certificato di assistenza al parto
o della cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
Il contesto normativo delineato conferma la piena tutela
che l'ordinamento giuridico riconosce al diritto all'anonimato
della madre naturale ma, è bene sottolineare ancora,
solo nel caso in cui essa abbia dichiarato alla nascita
del figlio di non voler essere nominata.
Il sistema della legge si configura, pertanto, nei termini
seguenti: il diritto di accesso prevale sugli altri interessi
contrapposti solo nelle ipotesi in cui non vi sia una
norma di carattere speciale che dia rilevanza espressa
ad un altro interesse come nel caso di specie. Qui, il
legislatore ha scelto di esaltare il diritto all'anonimato
della madre naturale nella ipotesi in cui essa si sia
avvalsa della facoltà di non essere nominata. Con
ciò confermando quanto già sancito dalle
normative sullo stato civile e sul regime delle adozioni.
L'aver inteso circoscrivere il diniego di accesso alla
sola ipotesi indicata, da un lato, rende pieno il diritto
dell'adottato, in tutte le altre ipotesi, a conoscere
l'identità dei propri genitori biologici e, dall'altro,
rende insuperabile per l'adottato la preclusione dettata.
L'intervento del legislatore si era, peraltro, reso necessario
in sede di coordinamento delle varie disposizioni regolanti
la materia e contenute in differenti normative, nonché
dalle più recenti pronunce giurisprudenziali.
In particolare, da ultimo, il Consiglio di Stato, con
sentenza del 17 giugno 2003, n. 2402, ha confermato, pur
se con diversa motivazione rispetto alla pronuncia di
primo grado, la legittimità del rifiuto ad accedere
ai dati dei genitori biologici opposto da un Istituto
ad una persona nata nel 1956 e registrata come "figlia
di ignoti". Nel merito, il Consiglio di Stato ha
affermato che "anche nel regime precedente la legge
184/83, l'anonimato della madre era tutelato: da un lato,
dalla possibilità per il genitore di non essere
nominato nell'atto di nascita, richiedendosi per l'annotazione
anagrafica un positivo atto di volontà del medesimo
e, dall'altro lato, dal divieto di divulgazione posto
a carico degli Istituti custodi della documentazione"
(art. 9 RDL 798/27).
Nella sentenza di primo grado, TAR Veneto, n. 511/03 del
12/12/2002, si affermava che il diritto della madre a
rimanere anonima costituisce un diritto inviolabile della
persona, garantito dall'art. 2 della Costituzione e dall'art.
8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che
tale diritto, proprio perché inviolabile, è
da ritenere "prevalente su ogni altro diritto, ancorchè
equiordinato: sicchè eventuali altri diritti che
pur trovino analoga tutela a livello costituzionale e
pretendano di imporre limitazioni alla conservazione dell'anonimato
della madre (e che sono, per ciò stesso, configgenti
con questo), cedono, in quanto incompatibili, davanti
al diritto della madre di non essere nominata".
Il TAR Veneto si era inoltre spinto ad affermare che l'art.
28, comma 7, della legge n. 148/83, come sostituito dall'art.
24 della legge n. 149/2001, "stabilisce in maniera
inequivocabile e temporalmente illimitata il divieto di
accesso alle informazioni sulla madre nelle ipotesi di
esclusione indicate al comma 7 dell'art. 28 della legge
n. 184/83.
La sentenza citata riprendeva le argomentazioni contenute
nella sentenza TAR Lazio, Sez. III ter, n. 1854 del 17
luglio 1998 e fatte proprie anche dalla sentenza TAR Lazio,
Sez. II, n. 9061 dell'8 novembre 2000, pronunciata sulla
richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto
al fine di acquisire notizie sull'identità della
propria madre biologica. Nel caso di specie, il TAR Lazio
ha affermato che "la possibilità di un bilanciamento
dei contrapposti interessi è da ritenersi a priori
esclusa, poiché la tutela del figlio naturale all'accesso
è per sua natura antitetica e incompatibile con
qualsiasi eventuale modalità o limitazione atta
a garantire la conservazione dell'anonimato della madre,
secondo la scelta compiuta all'epoca del parto".
Il legislatore, stabilendo all'art. 70 del R.D. 9 luglio
1939, n. 1238, nel testo modificato dall'art. 2 della
legge n. 127/97 che "la dichiarazione di nascita
è resa & rispettando l'eventuale volontà
della madre di non essere nominata", ha garantito
e protetto il diritto della madre all'anonimato e l'ha
riconosciuto come prevalente in senso assoluto rispetto
all'accesso.
Tale norma, hanno concluso i giudici, configura senza
dubbio "una ipotesi di esclusione assoluta ed incondizionata
dall'accesso prevista dal comma 1, dell'art. 24, della
legge n. 241/90", che esclude il diritto di accesso
per i documenti coperti da segreto di Stato& nonché
nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsto dall'ordinamento.
2.b) Accesso richiesto da figlio abbandonato e mai adottato
Un breve accenno, per la particolarità del caso
trattato e per la conferma della prevalenza del diritto
all'anonimato della madre naturale nella sola ipotesi
di esclusione dall'accesso prevista nelle nuove norme
dettate dal "Codice", merita la sentenza del
TAR Marche n. 215 del 7 marzo 2002.
Oggetto dell'impugnativa era stato il diniego alla richiesta
di accesso ai documenti costituenti gli allegati dell'atto
di nascita, finalizzata ad avere notizie sulla propria
madre biologica, presentata da figlia nata nel 1918 da
madre e padre ignoti, abbandonata ed affidata ad un Istituto
fino al suo matrimonio.
Prima di riportare gli assunti principali della decisione
va sottolineato che lo stesso TAR Marche ha precisato
che la mancata adozione dello status di figlia adottiva,
ha distinto questa vicenda da quelle esaminate dal TAR
Lazio, sopra riportate, che facevano riferimento a richieste
di accesso ad informazioni sui propri genitori biologici,
presentate da figli adottivi, e la cui conoscenza è
vietata dalla legge sulle adozioni.
Il giudice ha accolto il ricorso sulla base della regola
generale secondo la quale gli atti amministrativi sono
liberamente accessibili, salvi i casi di divieto espressamente
e tassativamente previsti dal legislatore, per la salvaguardia
di esigenze di interesse pubblico". Nel caso di specie,
erano poi decorsi più di settanta anni dalla formazione
del documento
Il Collegio ha affermato che la ricorrente era titolare
di una posizione qualificata e differenziata e rilevante
ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/90, in
vista di una eventuale tutela dei suoi diritti di figlia
naturale. La consistenza di tale posizione discende infatti
dall'imprescrittibilità dell'azione volta al riconoscimento
dello status di figlio naturale, che rientra nei diritti
inviolabili dell'uomo tutelati dalla Costituzione e dalla
Carta europea sui diritti inviolabili dell'uomo.
Ma, soprattutto, il Collegio ha dichiarato la "insussistenza
nel vigente ordinamento di un diritto assoluto all'anonimato
della madre naturale, dal momento che alla stessa sia
le norme previgenti regolanti lo stato civile (artt. 70
e 73 del R.D. n. 1238/39) che quelle attualmente in vigore
(legge n. 127/97 e DPR 316/2000) hanno sempre riconosciuto
la sola possibilità, al momento del parto, di non
essere nominata".
Da ciò discende che "se tale volontà
è stata regolarmente manifestata, ne consegue la
mancata indicazione delle generalità della madre
naturale, e quindi il suo anonimato non verrà in
alcun modo violato con la consultazione degli atti costituenti
gli allegati dell'atto di nascita, dal momento che gli
stessi non conterranno alcuna notizia o informazione sulla
partoriente che ha deciso di restare anonima. Al contrario,
qualora la facoltà di non essere nominata non risulta
essere stata esercitata al momento del parto dalla madre
naturale, non viene a realizzarsi alcuna situazione di
segretezza della sua maternità e, quindi, di esigenza
d'anonimato da salvaguardare".
Nella motivazione riportata emerge la completa corrispondenza
con la riforma legislativa varata.
3.) Interpretazione del comma 3, art. 28
Ai sensi del comma 3 dell'art. 28 del testo novellato
della legge n. 184/83, "l'ufficiale di stato civile,
l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico
o privato, autorità o pubblico ufficio debbono
rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni,
estratti o copie dai quali possa comunque risultare il
rapporto di adozione, salvo espressa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato
civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali".
Il Comune chiede se, in virtù di tale comma, possa
"concedere le autorizzazioni anche in presenza di
un ipotetico comportamento omissivo da parte del Tribunale
dei Minori". Il Comune però formula tale quesito
in relazione alle ipotesi sopra evidenziate di richiesta
di certificati ove compare la dizione "nato da donna
che non consente di essere nominata".
Occorre, in primo luogo, fare chiarezza sul quesito posto
e sulle competenze spettanti all'amministrazione che detiene
i documenti richiesti.
Il comma 3 va letto alla luce della disposizione contenuta
nel comma 2 che stabilisce che qualunque attestazione
di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata
con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione
di qualsiasi riferimento alla paternità e alla
maternità e dell'annotazione della sentenza di
adozione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
E' questa una applicazione più rigorosa della disciplina
generale dello stato civile su estratti e certificati,
ove l'art. 108 DPR 396/2000 precisa che negli estratti,
l'ufficiale dello stato civile omette ogni indicazione
su paternità e maternità.
In particolare poi, il "Codice in materia di protezione
dei dati personali" ha ulteriormente circoscritto
il rilascio degli estratti per copia integrale, modificando
l'art. 107 del DPR 396/2000. Nella attuale formulazione
è stabilito che "possono essere rilasciati
solo quando ne è fatta espressa richiesta da chi
vi ha interesse, e il rilascio non è vietato dalla
legge"; mentre la modifica apportata dal comma 3
dell'art. 177 del Codice stabilisce che il rilascio degli
estratti per copia integrale "è consentito
solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su istanza
motivata comprovante l'interesse personale e concreto
del richiedente ai fini di tutela di una situazione giuridicamente
rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell'atto".
In tale ambito, rispetto alla disciplina generale, nella
normativa speciale sulle adozioni la tutela del riserbo
opera per l'adottato più incisivamente, sancendo
la competenza del Tribunale dei Minori al rilascio dell'autorizzazione
all'accesso. I soggetti indicati non potranno, pertanto,
fornire alcuna documentazione senza autorizzazione espressa
dell'autorità giudiziaria.
In nessun caso il "silenzio" del giudice, anche
se protratto, potrà valere come assenso all'accesso.
La ratio della norma è che il Tribunale dei Minori
è il solo organo che conosce i presupposti della
nascita e dello sviluppo del rapporto adottivo per averli
esso stesso instaurato, e che pertanto è in possesso
degli elementi necessari per valutare se corrisponde all'interesse
della persona, ritenuto in tal senso meritevole di tutela,
di rendere pubblica, o meno, l'avvenuta adozione.
IL PRESIDENTE
GIANNI LETTA
Massime collegate
ADOZIONE – Informazioni sull’identità
dei genitori biologici – Autorizzazione dei tribunale
dei minori (L.184/83, art. 28, c.4, 5 e 7) – Diritto
di accesso - Legittimità.
L’amministrazione ha l’obbligo di conformarsi
all’ordine di esibizione emesso, ai sensi della
legge 184 del 1983, art. 28, comma 5, dal giudice del
Tribunale dei minori che autorizza l’accesso agli
atti ed alle informazioni concernenti l’origine
e l’identità dei genitori biologici sia agli
adottati che agli affiliati.
ADOZIONE - Informazioni sull’identità
dei genitori biologici – Richiesta di accesso presentata
dall’adottato maggiorenne con genitori adottivi
deceduti o divenuti irreperibili – Autorizzazione
del Tribunale dei minori – Non è necessaria.
Tenuto conto che sempre e comunque deve essere rispettato
il diritto all’anonimato della madre biologica che
ha dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art.
29, comma 8, della legge 184 del 1983, l’autorizzazione
del Tribunale non è richiesta per l’adottato
che ha raggiunto la maggiore età quando i genitori
adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.
MATERNITA’ e PATERNITA’ -
Affidamento - Informazioni relative ai genitori biologici
– Richiesta di accesso da parte dei minori affidati
e successivamente adottati – Applicabilità
legge 184/1983 (normativa sull’adozione).
Nell’ipotesi in cui non vi sia stato alcun rapporto
con la famiglia di origine e qualora sussistano i requisiti
di cui alla legge 184 del 1983, art. 28, comma 5, l’affidato,
successivamente adottato, può accedere alle informazioni
sui genitori biologici, ai sensi della medesima legge.
MATERNITA’ E PATERNITA’
- Affiliazione – Informazioni relative ai genitori
biologici - Richiesta di accesso da parte degli affiliati
– Normativa dell’accesso – Applicabilità
– Limiti.
Ai sensi degli artt. 77 e 79 della legge 184 del
1983, qualora il rapporto di affiliazione non sia stato
convertito in rapporto adottivo nei confronti dei soggetti
minori all’epoca del provvedimento citato, la richiesta
di accesso dovrà essere valutata ai sensi delle
normative sul diritto di accesso e sulla tutela della
riservatezza.
MATERNITA’ e PATERNITA’ –
Volontà della madre di non essere nominata –
Prevalenza del diritto all’anonimato della madre
rispetto al diritto di accesso.
La volontà della madre, espressa all’epoca
del parto, di non essere nominata è un diritto
riconosciuto dal nostro ordinamento come prevalente in
senso assoluto rispetto alla richiesta di accesso alle
informazioni sulla identità della madre biologica,
per cui a carico degli Istituti custodi della documentazione
è posto divieto assoluto ed incondizionato di divulgazione
della documentazione medesima.