LE DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE
DIRETTIVA 19 MARZO 1993, n.
27720/928/46
Rilascio copie documenti amministrativi
- Rimborso spese riproduzione
Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990,
nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso
ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i
concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della
documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti
è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente
previsti.
Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle
norme di principio in materia di diritto di accesso), agli
articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è
rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti,
secondo le modalità determinate da ciascuna
Amministrazione. In proposito, talune Amministrazioni hanno fatto
pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del
corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e
delle modalità di riscossione.
Esaminata la questione in sede di coordinamento
interministeriale appare in via prioritaria l'esigenza che, in
attuazione degli articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n.
352/1992, le Amministrazioni debbano fissare le modalità
operative per il rilascio di copia di documenti nonché
l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri
di uniformità e di praticità al fine di assicurare
un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del
diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un
corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese
funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire
500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e
così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di
marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura
dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di
rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non
facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500
lire.
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di
apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare
difficoltà, o formati particolari su carta speciale,
ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi
da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da
bollo.
Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le
direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque
rientranti nell'ambito di rispettiva competenza.
DIRETTIVA 28 FEBBRAIO 1994, n.
27720/1749
Pagamento dell'imposta di bollo
sull'istanza di accesso sulle copie di documenti amministrativi
rilasciate ai sensi delle leggi 241/90 e 142/90.
Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti in cui si
chiede se sia dovuta l'imposta di bollo sull'istanza di accesso e
sulle copie di documenti amministrativi rilasciati in
accoglimento della stessa.
Ritiene questa Commissione che la lettera e la ratio delle
disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi
contenute nelle leggi 241/90 e 142/90 escludano che sia dovuta
l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla
copia informe eventualmente rilasciata, ferma restando, invece,
l'assoggettabilità a bollo della copia conforme
eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa.
A tale conclusione deve pervenirsi, in particolare, attraverso
l'esame dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, letto in
combinato disposto con l'art. 3 del D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352.
Tale normativa, infatti, equipara a quella scritta la richiesta
verbale, ovviamente non assoggettabile ad imposta di bollo;
equipara l'estrazione di copia all'esame nell'individuazione
delle modalità attraverso le quali si estrinseca l'accesso
(e, come ovvio, l'esame di un documento non è
assoggettabile ad imposta di bollo) e, da ultimo, fa salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo soltanto con riferimento
al rilascio di copia. Il che sembra condurre all'univoca
conclusione che l'imposta di bollo sia dovuta soltanto quando la
copia sia spedita -su richiesta dell'interessato - in forma
autentica.
Si invitano le amministrazioni in indirizzo ad uniformarsi alla
presente direttiva.
DIRETTIVA 10 FEBBRAIO 1996, n. 1703
II/4.5.1.
Disciplina dell'accesso ai documenti
amministrativi secondo le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 8 giugno
1990 n. 142; differenze e problemi di coordinamento tra le due
leggi.
1. Premessa
Sono pervenuti a questa Commissione alcuni quesiti concernenti
il rapporto tra la disciplina dell'accesso dettata dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 e quella dettata dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142.
E' inoltre pervenuta una richiesta di parere, riguardo alla
necessità o meno di uno specifico interesse del
richiedente per accedere ai documenti amministrativi comunali in
considerazione della diversa disciplina prevista dall'art. 22,
della legge 241/90 e dall' art. 7, della legge 142/90.
Trattandosi di questioni di rilevanza generale la Commissione,
nella seduta del 3.10.95, ha ritenuto opportuno farne oggetto di
una direttiva indirizzata a tutte le amministrazioni al fine di
uniformare l'applicazione della disciplina in materia di accesso
in tema di rapporti tra le leggi citate.
2. Differenze tra le due discipline
Le differenze riscontrabili tra le due leggi riguardano:
a) l'oggetto; b) i soggetti; c) i limiti; d) le modalità
di esercizio del diritto di accesso.
a) L'oggetto. L'art. 22 della legge 241/90 ai riferisce ai
"documenti amministrativi" di cui dà una definizione molto
ampia ma comunque caratterizzata da una rappresentazione
materiale del contenuto di atti; gli artt. 7, quarto comma, e 4,
secondo comma, legge 142/90 si riferiscono invece agli "atti
amministrativi" e alle "informazioni" (in precedenza il diritto
di accesso era già previsto per gli enti locali dalla
legge 27.12.1985, n.816 che all'art. 25 lo riconosceva a tutti i
cittadini in relazione agli "atti" e ai "provvedimenti"
dell'amministrazione).
Le due discipline coincidono in larga parte ma una differenza
c'è in quanto le "informazioni" possedute
dall'amministrazione esulano dalla sfera dei documenti
amministrativi e quindi della L. 241/90 fino a quando non
ricevono una qualche rappresentazione documentale.
b) I soggetti e la legittimazione. L'art. 22 della legge 241/90
riconosce il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"; gli artt.
7, terzo e quarto comma e 4, secondo comma, della legge 142/90
prevedono invece che "tutti gli atti dell'amministrazione
comunale e provinciale sono pubblici" e riconoscono la
titolarità del diritto di accesso "ai cittadini singoli e
associati".
La differenza è evidente: la legge 241/90 non circoscrive
la titolarità del diritto di accesso ad una o più
categorie di soggetti ("chiunque" può esercitarlo)
tuttavia ne consente l'esercizio solo in funzione della tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti; invece la legge 142/90
circoscrive la titolarità del diritto ai "cittadini" (e
non a "chiunque") ma non prevede limiti sul piano della
legittimazione nel senso che i cittadini possono accedere agli
atti degli enti locali per soddisfare qualunque tipo di
interesse.
Entrambe le leggi prevedono quindi dei limiti soggettivi ma ben
differenti: la legge 241/90 in relazione all'interesse la legge
142/90 in relazione ad uno status.
c) I limiti. La legge 241/90 prevede che l'accesso sia: 1)
escluso per i documenti coperti da segreto o divieto di
divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento; 2) escluso o
differito per i documenti individuati da ciascuna amministrazione
in relazione all'esigenza di salvaguardare gli interessi indicati
nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 24; 3) escluso per gli
atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
(art. 24, sesto comma); 4) differito per i documenti la cui
conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa (art. 24, sesto comma).
La legge 142/90 prevede invece che l'accesso sia: 1) escluso per
gli atti che sono "riservati per espressa indicazione di legge ";
2) differito con provvedimento motivato dal sindaco o dal
presidente della provincia quando si tratta di atti la cui
diffusione possa pregiudicare la riservatezza di persone, gruppi
ed imprese, conformemente a quanto previsto dal regolamento
dell'amministrazione locale.
d) Le modalità di esercizio. La legge 241/90 detta
alcune disposizioni nell'art. 25 (l'istanza di accesso deve
essere motivata, deve essere rivolta all'amministrazione che ha
formato l'atto o che lo detiene stabilmente, l'esame dei
documenti è gratuito, ecc., ecc.) ma per il resto demanda
al potere regolamentare del Governo (D.P.R. 352/92).
La legge 142/90 non disciplina le modalità di esercizio
(se non per quanto attiene al rimborso dei costi) e demanda
integralmente la materia al regolamento dell'amministrazione
locale.
3. Ambito di applicazione delle due leggi.
Ai sensi dell'art. 23, legge 241/90 il diritto di accesso "si
esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi
compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
E stato sostenuto in dottrina che l'espressione "ivi compresi"
(in luogo di "ivi comprese") sia riferibile non solo alle aziende
autonome ma anche agli enti pubblici e che quindi la disciplina
dell'accesso di cui alla legge 241/90 sarebbe applicabile solo
agli enti pubblici statali e non anche agli enti locali.
Questa interpretazione é stata già esaminata da un
Comitato ristretto nominato da questa Commissione nel 1993 il
quale l' ha condivisa esprimendosi nel senso
dell'inapplicabilità della legge 241/90 agli enti
locali.
Si tratta però di una interpretazione che, "re melius
perpensa", non appare condivisibile perché: 1) si basa su
una lettura del testo normativo che appare discutibile (in quanto
l'espressione "ivi compresi" può essere intesa nel senso
di "nonché nei confronti"); 2) ai sensi dell'art. 29 le
disposizioni della legge 241/90 costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico e "operano direttamente nei confronti
delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia"; 3) dai lavori preparatori emerge che anche in tema di
accesso la legge 241/90 si applica a tutti gli enti pubblici; 4)
ai sensi dell'art. 2 primo comma del D.P.R. 352/92 il diritto di
accesso di cui alla 241/90 "è esercitata nei confronti di
tutte le pubbliche amministrazioni".
Ai sensi della legge 142/90, invece, il diritto di accesso si
esercita nei confronti dei comuni e delle province. Qui non
sorgono problemi interpretativi.
L'ambito di applicazione delle due leggi appare, quindi,
potenzialmente coincidente perché l'accesso agli atti
degli enti locali è disciplinato da entrambe.
4. Coordinamento tra le due leggi.
La legge 7 agosto 1990, n.241 è successiva alla legge 6
giugno 1990, n. 142.
Tuttavia, deve ritenersi che tra le due discipline non vi sia un
rapporto di modificazione o abrogazione bensì di reciproca
indipendenza ed integrazione sia perché l'art. 1, terzo
comma, L.142/90 dispone che "ai sensi dell'art. 128 Cost. le
leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi
della presente legge se non mediante espressa modificazione delle
sue disposizioni"; sia perché "lex posterior generalis non
derogat priori speciali".
Sul punto la dottrina è concorde ed in giurisprudenza si
riscontra una decisione del TAR Lombardia in cui, pur parlandosi
in termini di abrogazione, si perviene però ad una
sostanziale integrazione delle due leggi, (sent. 6.11,92 n.
1198).
La soluzione è quindi di applicare in modo integrato le
due leggi coordinandole secondo un rapporto di genere a specie
nel senso che la 241/90 si applica anche agli enti locali in
tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse
disposizioni della speciale legge 142/90.Ogni differenza tra le
due leggi ha però i suoi problemi di coordinamento che
devono essere affrontati singolarmente.
a) L'oggetto
Le due normative sono in larga parte coincidenti stante il
principio di documentalità della p.a.. Comunque la 142/90,
mediante l'accesso anche alle informazioni non ancora trasfuse in
documenti, non fa che anticipare la conoscenza dell'azione
amministrativa degli enti locali rispetto alla legge 241/90
secondo la quale il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti
amministrativi e non anche le informazioni.
b) I soggetti
II problema riguarda l'interpretazione del termine "cittadini"
utilizzato nella legge 142/90 in luogo della parola "chiunque"
che compare nella legge 241/90.
Le possibili soluzioni interpretative sono tre: 1) il termine
è utilizzato in senso atecnico, in contrapposizione a
pubblica amministrazione, quindi si riferisce a tutti i soggetti
e non solo a chi possiede lo status di cittadino secondo il
nostro ordinamento; 2) il termine è utilizzato nel senso
tecnico di cittadini italiani, quindi la legge 142/90 non si
applica agli stranieri e agli apolidi; 3) il termine è
usato nel senso tecnico di cittadini residenti nella provincia e
nel comune di cui si tratta, quindi la 142/90 non si applica agli
stranieri, agli apolidi e ai cittadini residenti in un comune o
in una provincia diversi da quelli a cui è rivolta
l'istanza di accesso.
Esclusa la soluzione sub 1) perché contraria alla lettera
della legge (e i lavori preparatori della legge 241/90 lo
confermano in quanto il termine "cittadini" fu sostituito con
"chiunque" proprio per non limitare la titolarità del
diritto) non resta che scegliere tra la seconda e la terza
ipotesi interpretativa entrambe sostenute in dottrina (per la
seconda: v. Balboni E. (a cura di), Uno statuto per l'autonomia,
Milano 1991, p. 29; per la terza: Franco I, Trasparenza,
motivazione e responsabilità; partecipazione e diritto di
accesso nella legge 241/90. Rapporti con precedenti normative, in
Foro Amministrativo 1992, p. 1282).
Si ritiene di dover propendere per la terza soluzione
interpretativa in quanto la ratio di un diritto di accesso
"più forte" sugli atti degli enti locali è data
dalla appartenenza alla comunità locale e dalla
conseguente esigenza di controllo sulla gestione amministrativa
degli interessi che coinvolgono solo gli appartenenti a quella
comunità i quali quindi non sono tenuti a motivare la
richiesta di accesso con l'esigenza di tutelare una situazione
giuridicamente rilevante.
In altri termini è solo l'appartenenza alla
comunità locale (che si ha con la residenza nel relativo
territorio comunale o provinciale) a giustificare una disciplina
speciale la quale altrimenti non avrebbe ragion d'essere in
quanto la mera cittadinanza italiana di per sé non appare
sufficiente per attribuire una posizione differenziata ai fini
dell'accesso indistintamente presso tutti i comuni e le province
d'Italia.
D'altra parte tale soluzione non sarebbe in contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost. in quanto il cittadino residente in un Comune
che abbia interesse a conoscere un documento di un altro Comune
ben potrebbe far valere (come "chiunque") il suo interesse
giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 22, legge
241/90.
Invece, seguendo la soluzione sub 2) sarebbe difficile
giustificare il diverso trattamento riservato, da un lato, allo
straniero e all'apolide, dall'altro, al cittadino residente in un
comune diverso e magari molto distante da quello a cui è
rivolta la domanda di accesso.
Deve ritenersi, quindi, che la legge 142/90 si applica
esclusivamente alle istanze di accesso presentate dai cittadini
residenti nella provincia o nel comune che ha emanato o che
detiene stabilmente il documento amministrativo oggetto di esame
mentre in tutti gli altri casi l'accesso è disciplinato
dalla legge 241/90.
c) I limiti
L'art. 7, terzo comma, L. 142/90 contiene una formula ("tutti
gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici, ad eccezione ti quelli riservati per espressa
indicazione di legge ") che consente di applicare tutte le
ipotesi di esclusione e di differimento previste dalla L. 241/90
anche ai casi di accesso disciplinati dalla L. 142/90.
d) Le modalità di esercizio
La materia è prevalentemente demandata alla normativa
regolamentare. Le disposizioni dettate direttamente dalla legge
241/90 all'art. 25 riguardo alle modalità di esercizio si
applicano anche all'accesso disciplinato dalla legge 142/90 ed
eccezione dell'onere di motivazione e della disciplina dei
costi.
Sull'onere di motivazione va ricordato che per accedere ai
documenti ed alle informazioni degli enti locali non è
necessario addurre alcun interesse da parte dei cittadini
residenti contrariamente a quanto previsto dall'art. 22, legge
241/90 che, riconoscendo il diritto di accesso "per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti", comporta necessariamente
un'adeguata motivazione dell'istanza di accesso.
Sui costi le due leggi si diversificano: 1) l'art 25, legge
241/90 dispone "L'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura"; 2)
l'art. 7, della legge 142/90, invece, prevede "il regolamento
assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso
agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di
atti previo pagamento dei soli costi ".
Pertanto: 1) ai sensi della legge 241/90 l'accesso è
subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione e dei
diritti di ricerca e visura; 2) ai sensi della legge 142/90 il
pagamento dell'accesso deve essere disciplinato nel regolamento
comunale e provinciale con riferimento ai "soli costi", quindi a
tutte le spese vive sopportate dall'amministrazione locale e non
solo alle spese ci riproduzione.
Tale diversa disciplina trova la sua "ratio" nella differente
legittimazione prevista dalle due leggi. Infatti ad una
legittimazione più ampia prevista dalla legge 142/90 -
pari al possesso dello status di cittadino residente nel comune o
nella provincia - corrisponde un maggiore onere per
l'amministrazione e quindi un accesso più costoso rispetto
a quello previsto dalla legge 241/90 per coloro che esercitano il
diritto di accesso esclusivamente a tutela di una situazione
giuridicamente rilevante.
Tuttavia nell'ambito della legge 142/90 il pagamento
dell'accesso dovrà essere disciplinato nei regolamenti
locali con esclusivo riferimento al rimborso delle spese vive da
calcolarsi con particolare moderazione onde evitare il più
possibile che l'esercizio del diritto di accesso possa essere
condizionato da implicazioni di carattere economico.
DIRETTIVA 13 MAGGIO 1996, n.
6078/II.4.5.1.2
Schemi di regolamento di
attuazione dell'art. 24 della legge n. 241/90 predisposti da Enti
pubblici: potere regolamentare dell'Ente e rapporti con
l'Autorità vigilante.
In riferimento alla questione indicata in oggetto, si comunica
per opportuna conoscenza che questa Commissione, nella seduta del
2 aprile u.s., si è espressa nel senso che il potere
regolamentare di cui all'art. 24, comma 4, della legge 241/90
appartiene ai singoli enti pubblici soggetti a vigilanza e non
alle amministrazioni vigilanti.
Infatti, a parte il dato testuale del citato art. 24, comma 4,
il quale si riferisce alle "singole amministrazioni", e quindi a
tutti gli enti pubblici soggetti alla disciplina sull'accesso, la
ratio di tale disposizione è di riservare al singolo
soggetto che provvede alla cura di un determinato interesse
pubblico (il quale meglio di ogni altro conosce le varie
tipologie di atti relativi a tale interesse) il potere di
individuare le categorie di documenti amministrativi sottratte
all'accesso.
Pertanto, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non
sembra si possa attribuire direttamente all'autorità
vigilante un potere che appare strettamente inerente alle
specifiche attribuzioni dell'organo vigilato.
D'altra parte il rapporto di vigilanza non incide sulla
titolarità bensì sull'esercizio del potere e quindi
presuppone una attribuzione specifica dell'autorità
vigilata la quale sarà soggetta alle forme tipiche di
intervento in cui si manifesta il potere di vigilanza.
Pertanto si ritiene che gli schemi di regolamento in questione
debbano essere predisposti dai singoli enti pubblici
ravvisandosi, tuttavia, l'opportunità che essi siano
trasmessi alle amministrazioni vigilanti per ogni eventuale
iniziativa od osservazione prima del loro invio a questa
Commissione per l'espressione del relativo parere.
Si prega di voler informare delle determinazioni di cui sopra
gli enti pubblici vigilati da codesto dicastero o comunque
rientranti nell'ambito di rispettiva competenza e nel contempo,
ove necessario, di sollecitare gli stessi all'adozione dei
regolamenti di cui trattasi.
DIRETTIVA 26 MARZO 1997, n.
4541/II/4.5.1.2
Differimento dell'accesso ai
documenti amministrativi.
1. Nell'esame di numerosi schemi di regolamento
sull'individuazione delle categorie di documenti sottratti
all'accesso questa Commissione ha affrontato il problema della
disciplina regolamentare del differimento dell'accesso ai
documenti amministrativi sotto il seguente profilo: se le singole
amministrazioni in sede di adozione del regolamento di cui
all'art. 24, comma 4, legge 241/90 devono indicare in modo
tassativo, e non meramente esemplificativo, non solo i documenti
sottratti all'accesso a tempo indeterminato ma anche quelli
sottratti all'accesso a tempo determinato, ovvero i c.d. casi di
differimento.
In altri termini si è trattato di stabilire se il
principio generale di accessibilità di tutti i documenti
amministrativi, salvi i casi di inaccessibilità
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti delle
singole amministrazioni, comporta che non solo i casi di
esclusione a tempo indeterminato ma anche quelli di mero
differimento dell'accesso debbano essere tassativamente previsti
con norma regolamentare.
Trattandosi di una questione di massima che assume particolare
rilevanza nella disciplina del diritto di accesso si ritiene
opportuno, nell'esercizio del potere di vigilanza che l'art. 27
della legge 241/90 attribuisce alla Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi, indirizzare a tutte le amministrazioni
e ai concessionari di servizi pubblici la presente direttiva
sull'argomento.
2. Al riguardo assumono rilievo le seguenti
disposizioni:
- art. 24, comma 4, legge 241/90: "Le singole amministrazioni
hanno l'obbligo di individuare con uno o più regolamenti
da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui
al comma 2".
- art. 24, comma 6, della legge 241/90: "I soggetti indicati
nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai
documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa
impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa" ;
- art. 25, comma 3, della legge 241/90: "II rifiuto, il
differimento o la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi
e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati"
(si veda anche l'art. 7, comma 1, D.P.R. 352/92);
- art. 7, comma 2, D.P.R. 352/92: "II differimento dell'accesso
è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea
tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione
amministrativa".
- art. 8, comma 2, D.P.R. 352/92: ...... le amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale
periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso";
- art. 8, comma 3, D.P R. 352/92: "In ogni caso i documenti non
possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far
ricorso al potere di differimento" ;
3. - Da tali disposizioni emerge che il sistema ideato dal
legislatore per individuare il punto di equilibrio tra il
riconoscimento del diritto di accesso e la tutela del riserbo
dell'azione amministrativa per la salvaguardia di superiori
interessi pubblici, consiste nell'affermazione del principio per
cui tutti i documenti amministrativi sono accessibili salvo
quelli coperti da segreto e quelli rientranti nelle categorie
tassativamente indicate nei regolamenti adottati dalle singole
amministrazioni ai sensi dell'art, 24, comma 4, della legge
241/90.
E' evidente, quindi, che l'inaccessibilità costituisce
l'eccezione alla regola della piena conoscibilità
dell'azione amministrativa tant'è che il legislatore ha
espressamente previsto all'art. 25, comma 3, L. 241/90 che al di
fuori dei casi e dei limiti previsti dall'art. 24 non è
consentito rifiutare, differire o limitare l'accesso.
Inoltre nel D.P.R. 352/92 all'art. 8 vengono dettati criteri per
l'individuazione analitica delle categorie di documenti sottratti
all'accesso al fine di assicurare un sufficiente grado di
certezza sull'ambito di applicazione del diritto, circoscrivendo
i casi di inaccessibilità in categorie documentali ben
determinate.
Infatti questa Commissione, in sede di parere sugli schemi di
regolamento relativi all'individuazione delle categorie di cui
all'art. 24 cit., ha spesso rilevato l'eccessiva
genericità di alcune formulazioni sottolineando che
attraverso una troppo generica indicazione di documenti
inaccessibili si finisce per aggirare il principio di
tassatività dei casi di sottrazione all'accesso.
La lettera e la ratio dell'art. 25, comma 3, della legge 241/90
lasciano, quindi, chiaramente intendere che il principio di
tassatività riguarda sia i casi di esclusione che quelli
di differimento come del resto risulta evidente dall'art. 8,
comma 2 e 3, D.P R. 352/92 che fa obbligo alle amministrazioni di
indicare la durata del differimento avvertendo che, ove sia
sufficiente, esse devono limitarsi ad esso senza procrastinare
sine die la conoscibilità di un documento.
Quindi nei singoli regolamenti le amministrazioni devono: 1)
indicare tassativamente le categorie di documenti inaccessibili
individuandole con sufficiente certezza; 2) specificare per
ciascuna categoria la durata della sottrazione all'accesso che,
solo se necessario, potrà essere a tempo
indeterminato.
4. - Occorre però rilevare che il legislatore ha
individuato due diversi tipi di differimento.
Il primo è quello (di cui all'art. 8, commi 2 e 3, D.P.R.
352/92) finalizzato alla salvaguardia degli interessi pubblici
indicati dall'art. 24, comma 2, lettere a), b), c), d), della
legge 241/90.
Il secondo è quello (di cui all'art. 24, comma 6, della
legge 241/90) previsto espressamente come "facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa".
II primo tipo di differimento rientra nel principio di
tassatività in quanto è un potere vincolato
esercitabile solo nei limiti previsti dai regolamenti delle
singole amministrazioni (art. 25, comma 3, della legge
241/90).
Il secondo potere di differimento invece, è sottratto al
principio di tassatività in quanto è un potere
discrezionale esercitabile qualora se ne presenti la
necessità.
Infatti, nessuna disposizione di legge o regolamentare fa
obbligo alle amministrazioni di indicare in via preventiva e
tassativa i casi in cui la conoscenza di dati documenti possa
impedire o gravemente ostacolare l'azione amministrativa.
Ciò in quanto si tratta di ipotesi che non possono essere
sempre determinate a priori anche perché possono dipendere
dalle più svariate contingenze che impediscono di fatto
l'accesso a documenti di regola accessibili (ad es. se in un
concorso pubblico migliaia di partecipanti esclusi dalle prove
orali presentassero contemporaneamente istanza di accesso ai
propri elaborati scritti l'amministrazione sarebbe costretta ad
interrompere la sua attività istituzionale per soddisfare
le numerose richieste dei candidati esclusi e quindi potrebbe
avvalersi del potere discrezionale di differimento per evitare
ciò).
E evidente, però, che mentre per il differimento c.d.
vincolato è sufficiente richiamare in motivazione la norma
regolamentare che lo prevede, per il differimento c.d.
discrezionale è invece necessario motivare adeguatamente
sulle ragioni di impedimento o grave ostacolo all'azione
amministrativa che non consentono di soddisfare immediatamente
una legittima istanza di acces-
so (soprattutto qualora si tratti di un'ipotesi non
regolamentata).
Peraltro, sulla natura discrezionale del differimento ex art.
24, comma 6, della legge 241/90 si è espresso anche il
Consiglio di Stato sottolineando che la P.A. può rinviare
l'esercizio dell'accesso qualora enunci pregiudizi alla propria
funzione in atto (C.d.S., IV, 5.6.1995 n. 412).
Tale decisione lascia chiaramente intendere che si tratta di una
facoltà discrezionale che la p.a. può esercitare a
tutela della funzione amministrativa e quindi al di fuori delle
ipotesi di differimento tassativamente indicate nei regolamenti
per una protezione temporanea degli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 241/90.
Ciò non toglie tuttavia, a parere di questa Commissione,
che anche per questo secondo tipo di differimento sia opportuno
che ciascuna amministrazione si sforzi di prevedere in sede
regolamentare le possibili ipotesi di esercizio ferma restando la
libertà di differire l'accesso a tutela della funzione
amministrativa anche al di fuori dei casi regolamentati.
5. - In conclusione deve ritenersi che nei regolamenti le
amministrazioni devono indicare in modo tassativo i casi di
differimento dell'accesso per la tutela degli interessi di cui
all'art. 24, comma 2, cit. mentre hanno la facoltà di
disciplinare i casi di differimento previsto dall'art. 24, comma
6, della legge 241/90 a tutela della funzione
amministrativa.
L'esercizio di tale facoltà, che si raccomanda laddove
possibile, non limita però il potere di differimento ex
art. 24, comma 6, alle sole ipotesi previste dal regolamento come
avviene invece per la tutela degli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge citata.
DIRETTIVA 3 GIUGNO 1999, n.
5840/II/4.5.1.2
Enti Locali - Regolamenti di attuazione
dell'art. 24, comma 4, della legge 27 agosto 1990, n.
241.
Questa Commissione, nel corso dell'attività rivolta fin
dal suo insediamento all'espletamento delle funzioni demandatele
dall'art. 27, comma 5, della legge 27 agosto 1990, n. 241, e
ulteriormente specificate dall'art. 10 del regolamento
governativo di attuazione, emanato con D.P.R. 27 giugno 1992, n.
352, ha espresso numerosi pareri sui regolamenti adottati da
amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 24, comma 4 della
stessa legge, che impone alle singole amministrazioni l'obbligo
di individuare le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nelle loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
Ciò premesso, questa Commissione nell'intento di
favorire, pur nel pieno rispetto dell'autonomia normativa che
l'ordinamento riconosce alle amministrazioni degli enti locali,
il perseguimento dell'auspicabile obiettivo di omogeneità
nella redazione dei testi regolamentari rivolti a dare attuazione
alla disposizione sopra citata, attesa l'ovvia
impossibilità di rendere parere per ogni regolamento di
ente locale, ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli Enti
in indirizzo su alcuni principi significativi elaborati nello
svolgimento della predetta attività consultiva e
sintetizzati nelle seguenti massime giurisprudenziali.
1. In primo luogo, come precisato nella direttiva del 10
febbraio 1996, nella redazione del regolamento si deve tenere
conto della disciplina dell'accesso disposta per le
amministrazioni comunali e provinciali dall'art. 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (recante ordinamento delle autonomie locali).
Lo schema di regolamento, pertanto, va formulato tenendo conto
della relazione esistente fra la legge n. 241/90 (le cui
disposizioni, a norma dell'art. 29 della stessa legge,
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico) e la
legge n. 142/90, ed applicando quindi in modo integrato le due
leggi, coordinandole secondo un rapporto di genere a specie, nel
senso che la legge 241/90 si applica anche agli enti locali in
tutti i casi in cui non trovano applicazione le diverse
disposizioni della speciale legge 142/90.
2. Comunque, nell'applicazione della normativa e dei principi
contenuti nella legge 241/90, si osserva che le disposizioni
dirette a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto di accesso, contenute nel capo II del regolamento in
esame, vanno espunte, perchè superflue ed illegittime, in
quanto costituenti oggetto di una potestà regolamentare
che l'art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, riserva al
Governo e che il Governo medesimo ha già esercitato con
l'emanazione del D.P.R. n. 352 del 1992.
3. Le disposizioni regolamentari concernenti misure
organizzative adottate ai sensi dell'art. 22, comma 3, della
legge n. 241/90, formano oggetto di mera comunicazione alla
Commissione per l'accesso affinchè questa sia posta in
condizione di esercitare i poteri di vigilanza, referto e
proposta di cui all'art. 27, comma 5, della stessa legge.
4. Le categorie di documenti da sottrarre all'accesso vanno
individuate con elencazione specifica e tassativa e con
indicazione degli interessi che legittimano l'esclusione o il
differimento dell'accesso. In proposito, va precisato che non
è conforme al dettato normativo la precisazione che
l'elencazione delle tipologie deve comunque essere considerata
esemplificativa. Infatti, tale puntualizzazione sembrerebbe
legittimare l'ipotesi dell'esercizio di un potere discrezionale
in sede di applicazione della norma regolamentare, laddove una
corretta lettura del disposto dell'art. 24, comma 4, della L.
241/90, comporta l'attribuzione di natura tassativa alle
categorie di documenti da sottrarre all'accesso.
5. Occorre disciplinare distintamente le categorie di documenti
sottratti e di quelli soggetti a differimento indicando, in
entrambi i casi, l'interesse che giustifica la sottrazione
all'accesso (definitiva o temporanea).
6. Con riguardo all'istituto del differimento dell'accesso,
è opportuno tenere conto delle indicazioni contenute nella
direttiva di questa Commissione del 26 marzo 1997 che sottolinea
in particolare la necessità di disciplinare distintamente
il differimento determinato dall'esigenza di assicurare una
temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, L.
n. 241 del 1990, (il quale non è una facoltà
dell'Amministrazione e deve essere quindi tassativamente previsto
nel regolamento con indicazione dell'interesse tutelato, delle
categorie di documenti e della relativa durata della doverosa
sottrazione all'accesso) e il differimento di cui all'art. 24,
comma 6, L. n. 241 del 1990, (il quale corrisponde ad una
facoltà discrezionale dell'Amministrazione da esercitare
caso per caso anche al di fuori delle ipotesi eventualmente
contemplate nel regolamento).
7. I documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone, gruppi ed imprese si intendono sottratti
all'accesso nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal
richiedente (non potendosi, evidentemente, giustificare
l'inaccessibilità anche da parte del titolare
dell'interesse alla riservatezza che si vuole salvaguardare) e ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. In
ogni caso, poi, i documenti non possono essere sottratti
all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di
differimento.
8. Il vincolo al segreto di ufficio costituisce materia coperta
da riserva di legge. Pertanto, è superfluo e va espunta la
disposizione che impone il segreto a coloro che per ragioni di
ufficio siano venuti a conoscenza di documenti per i quali non
è consentito l'accesso.
9. Con riferimento a specifiche tipologie di documenti da
sottrarre all'accesso si osserva quanto segue.
9.1 É illegittima la indiscriminata sottrazione
all'accesso degli atti dei procedimenti concorsuali fino
all'approvazione della graduatoria finale. Infatti, resta
comunque salvo l'esercizio del potere di differimento
discrezionale previsto dall'art. 24, comma 2, della L. 241/90,
quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.
9.2 Non è giustificata l'esclusione integrale dei
rapporti informativi sul personale dipendente, che non contengono
sempre e necessariamente notizie riservate nel senso specificato
dall'art. 8, lettera d), del D.P.R. 352/92.
9.3. Con riferimento alle categorie attinenti a procedimenti
penali e disciplinari, agli accertamenti ispettivi ed
amministrativi ed alla documentazione relativa a provvedimenti di
dispensa dal servizio, si segnala l'opportunità di
delimitare la fase procedimentale propriamente soggetta alla
tutela della riservatezza, e quindi d'inaccessibilità ai
documenti relativi, individuando un momento finale oltre il quale
si delinea una fase successiva che può dare luogo a
provvedimenti dell'Amministrazione da portare a conoscenza del
destinatario e che comunque non appare più soggetta
all'esigenza di tutela della riservatezza.
9.4 Non è legittima, per la genericità della
formulazione, la disposizione regolamentare che si limita a
prevedere l'esclusione dell'accesso per la documentazione
relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale
delle imprese.
9.5 Non è giustificabile l'inaccessibilità
attribuita a denunce ed esposti relativi a violazioni
edilizie.
9.6. Non si giustifica l'inaccessibilità dei documenti
relativi allo stato di servizio del personale.
9.7 Una norma regolamentare che contenga il divieto di
utilizzare a fini commerciali le informazioni ottenute mediante
il diritto di accesso, non trova riscontro in alcuna disposizione
della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92. D'altra parte, il fatto
che il diritto di accesso possa essere esercitato soltanto "per
la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22, comma
1, L. 241/90) non vuol dire che si possa sindacare l'utilizzo che
l'interessato intende fare dei documenti o delle informazioni
ottenute attraverso l'accesso, i quali devono ritenersi acquisiti
nella piena disponibilità del richiedente e quindi
utilizzabili anche per fini commerciali, a meno che non vi ostino
specifiche norme di legge estranee alla disciplina sull'accesso
(ad esempio quelle sui diritti di privativa).
DIRETTIVA 23 APRILE 2001, n.
3877/II/4.5.1.2
Enti Locali - Regolamenti di attuazione
dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Come noto, 1' articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, impone alle singole amministrazioni l'obbligo di
individuare, con uno o più regolamenti, le categorie di
documenti da esse formati, o comunque rientranti nelle loro
disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di
cui al comma 2 dell' articolo 24 citato. In caso di mancato
esercizio del potere regolamentare tutti i documenti sono
accessibili, salvo i casi previsti da leggi diverse dalla legge
predetta.
L' articolo 10, comma 3, del regolamento governativo di
attuazione, emanato con d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352,
nell'istituire presso questa Commissione per l'accesso l'archivio
dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso,
prevede che quelli adottati dagli enti locali debbano essere
trasmessi al predetto Organo collegiale per il tramite dei
Prefetti.
Dall'elaborazione dei dati in possesso della Commissione risulta
che alla data del l°gennaio 2000 soltanto il 37% dei Comuni e
delle Province ha provveduto all'invio del regolamento e,
frequentemente, i testi trasmessi non contengono la puntuale
individuazione delle categorie di documenti esclusi (prevista,
come detto, dalla legge).
Atteso quanto sopra, si invitano gli enti locali in indirizzo a
far pervenire alla Commissione il testo aggiornato e coordinato
del regolamento di cui trattasi, ancorchè precedentemente
inviato, ovvero a fornire notizie circa l'eventuale mancata
adozione.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, al fine
di consentire la raccolta dei citati regolamenti anche in via
informatica, si fa presente che il regolamento medesimo
dovrà essere inoltrato, per il tramite della competente
Prefettura, su supporto magnetico nel formato TXT ovvero
RTF.
Qualora non sia possibile utilizzare altra soluzione che il
supporto cartaceo, si prega di voler impiegare strumenti atti a
produrre copie di alta qualità, onde poterne consentire
l'acquisizione ottica.
Inoltre, nell'ipotesi di successive modifiche al regolamento
così trasmesso, gli enti interessati sono invitati ad
inoltrare nuovamente, con le stesse modalità il testo
integrale comprensivo delle modifiche apportate.
Nel caso in cui l'ente non avesse ancora provveduto ad emanare
il regolamento in questione, si richiama, altresì,
l'attenzione sul disposto dell' articolo 17, comma 91, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede un termine per
l'adozione dei regolamenti comunali e provinciali in materia di
diritto di accesso ai documenti e, in caso di inutile decorso
dello stesso, la nomina di un Commissario per la loro
adozione.
Infine, nell'intento di favorire il perseguimento
dell'auspicabile obiettivo di omogeneità nella redazione
dei testi regolamentari rivolti a dare attuazione alle
disposizioni in materia di accesso, pur nel pieno rispetto
dell'autonomia normativa che l'ordinamento riconosce alle
amministrazioni degli enti locali, si segnala la direttiva di
questa Commissione n. Di.C.A 5840- II/4.5.2.1. del 3 giugno 1999,
a suo tempo inviata, contenente taluni principi significativi
elaborati dall'Organo predetto nello svolgimento della propria
attività consultiva.