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Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

   

Parere

deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 14 ottobre 2003 su quesito posto dal Consigliere Provinciale di LECCE


OGGETTO: Esame ed approvazione del preavviso di parere relativo ad un quesito posto da un consigliere provinciale in materia di accesso ad atti provinciali

Con nota del 11 giugno 2003, il consigliere provinciale ……, ha esposto a questa Commissione di aver inoltrato, per l'espletamento delle proprie funzioni, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, un'istanza formale per avere copia della documentazione - regolarmente assunta al protocollo del suddetto ente - riguardante l'attività di un'azienda operante nel territorio della suddetta provincia.
Il consigliere, che ha ottenuto quanto richiesto, tuttavia ha osservato che il responsabile dell'unità competente al rilascio dei relativi documenti, prima di consentire l'accesso agli stessi, ha ufficialmente informato l'azienda coinvolta della sua iniziativa e dunque si rivolge alla scrivente Commissione per avere un parere in merito alla legittimità di tale azione.
La Commissione in merito al quesito proposto osserva quanto segue.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato al riguardo si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.
La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n.816 e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".
E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".
D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".
Tuttavia, nonostante l'acclarato ampio riconoscimento dei diritti e delle prerogative concesse per legge ai consiglieri comunali, il regolare e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa richiede ulteriori forme di garanzia nei confronti dei terzi, sulla riservatezza dei quali può incidere la domanda di accesso formulata.
A tal fine il responsabile del procedimento, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge n, 241 del 1990 "valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento" e "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti", conformemente a quanto previsto dal successivo art. 7, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo, in cui si prevede che qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.
Ed il Consiglio di Stato, considerati i principi legislativi in materia, si è espresso più volte a tutela dei terzi coinvolti in un procedimento di accesso, affermando la necessaria comunicazione dell'avvio dello stesso nei loro confronti:
la IV sez., con la decisione n.1036 del 26 novembre 1993, ha stabilito, infatti, che l'amministrazione cui sia rivolta una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90, a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto che, dall'autorizzazione alla visione dei documenti potrebbe ricevere un pregiudizio.
Inoltre, sotto un profilo più generale, il Consiglio di Stato, sez. V, con la decisione n.383 del 27 gennaio 2000 ha disposto che "con l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241, recante disposizioni per l'avviso d'avvio del procedimento amministrativo, è subentrato il sistema della democraticità della statuizione della p.a. e dell'accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza dell'istruttoria procedimentale è valutata anzitutto nella misura in cui i destinatari di tale avviso siano stati messi in condizione di contraddire gli assunti della p.a. procedente, di talché può considerarsi equipollente a detto avviso solo quell'informazione che contenga effettivamente tutti gli elementi che gli articoli 7 e 8 del 1990 prescrivono per la comunicazione formale".
Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene:
· legittima la comunicazione effettuata dal responsabile dell'unità competente all'azienda coinvolta, al fine di consentire al consigliere provinciale l'accesso ai documenti relativi alla stessa, conformemente ai principi di legge.

IL PRESIDENTE
GIANNI LETTA


Massima collegata

DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità in genere – Notifica al controinteressato - Legittimità.

L'amministrazione, cui sia rivolta una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990, a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto che, dall'autorizzazione alla visione dei documenti, potrebbe ricevere un pregiudizio (cfr. C.d.S., IV Sez, 26 novembre 1993, n. 1036.


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