Parere
deliberato dalla Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi in data 14 ottobre 2003 su quesito posto
dal Consigliere Provinciale di LECCE
OGGETTO: Esame ed approvazione del preavviso di parere
relativo ad un quesito posto da un consigliere provinciale
in materia di accesso ad atti provinciali
Con nota del 11 giugno 2003, il consigliere provinciale
……, ha esposto a questa Commissione di aver
inoltrato, per l'espletamento delle proprie funzioni,
al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, un'istanza
formale per avere copia della documentazione - regolarmente
assunta al protocollo del suddetto ente - riguardante
l'attività di un'azienda operante nel territorio
della suddetta provincia.
Il consigliere, che ha ottenuto quanto richiesto, tuttavia
ha osservato che il responsabile dell'unità competente
al rilascio dei relativi documenti, prima di consentire
l'accesso agli stessi, ha ufficialmente informato l'azienda
coinvolta della sua iniziativa e dunque si rivolge alla
scrivente Commissione per avere un parere in merito alla
legittimità di tale azione.
La Commissione in merito al quesito proposto osserva quanto
segue.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato al riguardo si
è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità
dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati
dal Comune, in virtù del munus agli stessi affidato.
La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994,
ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre
1985 n.816 e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere
il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione
dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento
all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo
alle competenze amministrative del Consiglio comunale,
nel senso cioè che le informazioni acquisibili
debbano riguardare solo le materie attribuite a detto
organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le
sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun
consigliere comunale è individualmente investito
in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che
tale munus comprende la possibilità per ciascun
consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti
adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta
valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato
dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter
esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari
di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere,
nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative
consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".
Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato
recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n.
5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di
accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto
le competenze amministrative dell'organo collegiale ma,
essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda
l'esercizio del munus di cui egli è investito in
tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta
valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato
dell'amministrazione comunale".
E da un così ampio riconoscimento del diritto di
accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi
la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il
profilo delle motivazioni; ciò perché, come
rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del
7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre
1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il consigliere
comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue
funzioni non è tenuto a specificare i motivi della
richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse
un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione
sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione
del controllo sul loro operato".
D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione
comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento,
in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto
alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese".
Tuttavia, nonostante l'acclarato ampio riconoscimento
dei diritti e delle prerogative concesse per legge ai
consiglieri comunali, il regolare e trasparente svolgimento
dell'attività amministrativa richiede ulteriori
forme di garanzia nei confronti dei terzi, sulla riservatezza
dei quali può incidere la domanda di accesso formulata.
A tal fine il responsabile del procedimento, infatti,
secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge n, 241
del 1990 "valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed
i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento" e "cura le comunicazioni, le pubblicazioni
e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti",
conformemente a quanto previsto dal successivo art. 7,
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo,
in cui si prevede che qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione
è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del
procedimento.
Ed il Consiglio di Stato, considerati i principi legislativi
in materia, si è espresso più volte a tutela
dei terzi coinvolti in un procedimento di accesso, affermando
la necessaria comunicazione dell'avvio dello stesso nei
loro confronti:
la IV sez., con la decisione n.1036 del 26 novembre 1993,
ha stabilito, infatti, che l'amministrazione cui sia rivolta
una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
è tenuta, ai sensi dell'art.7 della legge n.241/90,
a dare notizia dell'avvio del procedimento al soggetto
che, dall'autorizzazione alla visione dei documenti potrebbe
ricevere un pregiudizio.
Inoltre, sotto un profilo più generale, il Consiglio
di Stato, sez. V, con la decisione n.383 del 27 gennaio
2000 ha disposto che "con l'art. 7 della legge 7 agosto
1990, n.241, recante disposizioni per l'avviso d'avvio
del procedimento amministrativo, è subentrato il
sistema della democraticità della statuizione della
p.a. e dell'accessibilità dei documenti amministrativi,
in cui l'adeguatezza dell'istruttoria procedimentale è
valutata anzitutto nella misura in cui i destinatari di
tale avviso siano stati messi in condizione di contraddire
gli assunti della p.a. procedente, di talché può
considerarsi equipollente a detto avviso solo quell'informazione
che contenga effettivamente tutti gli elementi che gli
articoli 7 e 8 del 1990 prescrivono per la comunicazione
formale".
Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene:
· legittima la comunicazione effettuata dal responsabile
dell'unità competente all'azienda coinvolta, al
fine di consentire al consigliere provinciale l'accesso
ai documenti relativi alla stessa, conformemente ai principi
di legge.
IL PRESIDENTE
GIANNI LETTA
Massima collegata
DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità
in genere – Notifica al controinteressato - Legittimità.
L'amministrazione, cui sia rivolta una richiesta
di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta,
ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990, a dare
notizia dell'avvio del procedimento al soggetto che, dall'autorizzazione
alla visione dei documenti, potrebbe ricevere un pregiudizio
(cfr. C.d.S., IV Sez, 26 novembre 1993, n. 1036.