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Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

   

Le Massime giurisprudenziali espresse dalla Commissione in materia di diritto di accesso

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere - Controllo generalizzato sull'amministrazione - Non si giustifica - Associazione di categoria esponenziale di interessi diffusi - Legittimazione all'accesso - Limiti.

Non si giustifica la richiesta di accesso presentata da un'Associazione di categoria esponenziale di interessi diffusi assolutamente eccedente e non necessaria rispetto alla finalità perseguita, volta unicamente a raccogliere informazioni sulla situazione personale e patrimoniale di soggetti terzi, senza alcun diretto collegamento con la tutela di propri interessi e senza una effettiva utilità per lo svolgimento di un eventuale mandato ricevuto. Infatti il diritto di accesso non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una forma di controllo generalizzato sull'amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito locale.


Parere collegato
(deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 27 febbraio 2003 su quesito posto dal comune di Bagno di Romagna).

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere - Modalità di esercizio dell'accesso - Individuazione del soggetto tenuto a soddisfare l'istanza di accesso.

Ai sensi del d.P.R. 352/92, in caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il dipendente da lui delegato competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente e, qualora non sussistano particolari esigenze di disporne il differimento, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto, l'istanza può essere accolta anche in corso di procedimento.


Parere collegato
(deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 27 marzo 2003 su quesito posto dal Comune di Lanciano).

DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità in genere – Notifica al controinteressato - Legittimità.

L’amministrazione, cui sia rivolta una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta, ai sensi dell’art. 7 della legge 241 del 1990, a dare notizia dell’avvio del procedimento al soggetto che, dall’autorizzazione alla visione dei documenti, potrebbe ricevere un pregiudizio (cfr. C.d.S., IV Sez, 26 novembre 1993, n. 1036).

Parere collegato
(deliberato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi in data 14 ottobre 2003 su quesito posto da un consigliere provinciale di Lecce in materia di rilascio di accesso ad atti provinciali).

DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità in genere - Diritto d’accesso anche agli altri documenti appartenenti al medesimo procedimento – Principi generali.

Le garanzie e le tutele approntate in tema di esercizio del diritto di accesso dalla richiamata l. n.241/1990 non vanno interpretate ed applicate in maniera acritica e generalizzata, ma finalisticamente ed in ragione dell’effettivo scopo che la normativa stessa si prefigge: “quello di garantire appunto, attraverso la diretta conoscibilità di atti e documenti, un’effettiva azionabilità della tutela giurisdizionale con l’ovvia, logica conseguenza che, l’esercizio del diritto strumentale va correlato a quelle situazioni direttamente connesse con l’esercizio del diritto potenziale e non può estendersi indiscriminatamente nei confronti di atti e documenti del tutto ‘indifferenti’ ai fini di tale tutela” cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 1837 del 2003).

Parere collegato

(deliberato dalla Commissione nella seduta del 25 novembre 2003 su quesito presentato dal Ministero del lavoro su alcune problematiche inerenti l’applicazione della legge 241/90)

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere - Esercizio del diritto di accesso – Disciplina delle misure organizzative – Criteri generali.

Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 241/90, le disposizioni regolamentari concernenti misure organizzative formano oggetto di mera comunicazione alla Commissione per l’accesso, affinché questa sia posta in condizione di esercitare i poteri di vigilanza, referto e proposta di cui all’art. 27, comma 5, della stessa legge. In ogni caso, comunque, tali disposizioni regolamentari concernenti misure organizzative non possono contrastare né prevedere limitazioni e restrizioni al diritto di accesso non previste dalla suddetta legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 20 aprile 2004 su quesito posto da un consigliere comunale di Penna S. Giovanni (MC) in materia di modalità organizzative riguardanti l’esercizio del diritto di accesso).

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere – Esercizio del diritto di accesso - Istanza di accesso – Richiesta scritta - Non è necessaria.

Per l’esercizio del diritto di accesso non occorre necessariamente una richiesta scritta in quanto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, che si occupa dell’“accesso informale, “il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente”; quindi l’obbligatorietà della “richiesta scritta” contrasta apertamente con l’istituto dell’accesso informale, rendendolo, in concreto, non esercitabile.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 20 aprile 2004 su quesito posto da un consigliere comunale di Penna S. Giovanni (MC) in materia di modalità organizzative riguardanti l’esercizio del diritto di accesso).

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere – Legge 241/1990 e art.10 d.l.vo 267/2000 – Differenze - Esercizio del diritto di accesso - Requisiti.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 22 della legge 241 del 1990, il diritto di accesso può essere esercitato da “chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”; inoltre, la stessa legge, al comma 2 dell’art. 25, stabilisce che la richiesta sia motivata. Viceversa, l’art. 10 del d.l.vo 267 del 2000 stabilisce che il cittadino residente “ha diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”. É, quindi, necessario un coordinamento tra le due discipline in quanto, se da un lato, la normativa speciale consente al cittadino residente l’accesso a tutti gli atti della propria amministrazione comunale o provinciale, dall’altro, la genericità della richiesta, l’estensione temporale della stessa, nonché l’assenza di una specifica motivazione, assumono i caratteri di una richiesta diretta ad operare una sorta di “controllo generalizzato” sull’efficienza della pubblica amministrazione, contrariamente ai principi generali della normativa sull’accesso.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 20 aprile 2004 sull’istanza posta da un privato di Castel d’Azzano circa il diniego del comune al rilascio di copie di atti richiesti da un cittadino).

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere - Modalità di esercizio del diritto di accesso – Trasmissione di documenti al domicilio dell’interessato che ne faccia richiesta – Requisiti.

Tra le modalità di esercizio del diritto di accesso, disciplinato dall’art. 25 della legge 241 del 1990, rientra non solo l’esame e l’estrazione di copia dei documenti, ma anche la possibilità di usufruire di eventuali attività strumentali dell’amministrazione richiesta tese ad agevolare l’esercizio del diritto di accesso, quali la trasmissione dei documenti al domicilio dell’interessato che ne faccia richiesta. Tuttavia, il soddisfacimento di tale interesse dell’istante è subordinato alla presenza di obiettive, apprezzabili e documentate difficoltà del richiedente, tali da impedire anche l’utilizzo di un delegato per poter materialmente prendere visione e/o estrarre copia dei documenti amministrativi. Infine, per poter fruire dell’agevolazione in esame, l’istanza di accesso deve essere munita di firma autenticata.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 20 aprile 2004 sull’istanza posta da un privato cittadino di Bagheria (PA) in materia di invio a mezzo posta di atti richiesti).

DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere – Accesso ai sensi dell’art. 10 T.U. n. 267/2000 – Richiesta di accesso di un segretario comunale agli atti di un contenzioso comunale – Legittimità.

E’ legittima la richiesta, inoltrata ai sensi dell’art. 10 del T.U. n. 267 del 2000, di visionare il fascicolo relativo ad al contenzioso per il servizio di tesoreria tra il comune ed un istituto di credito inoltrata da un ex segretario del comune stesso.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 6 luglio 2004 sul quesito posto dal comune di S. Rufo (SA) relativo alla richiesta di accesso agli atti di un contenzioso).

DIRITTO DI ACCESSO - Genericità della motivazione dell’istanza – Non sussistono le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso.

Non è accoglibile la richiesta di accesso, genericamente motivata dalla dizione della “tutela dei propri interessi giuridico-amministrativi”, in quanto l’art. 22 e segg. della legge 241 del 1990 obbedisce, come affermato dal Consiglio di Stato, allo scopo di tutelare un interesse giuridicamente protetto, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi, deve esistere, cioè, “un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo di difesa degli interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il soggetto è portatore)” (cfr. tra le tante, C.d.S., Sez. IV, 19 aprile 2001, n. 2355).

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 6 luglio 2004 sull’istanza posta da un privato in materia di accesso a concessioni edilizie del comune di Drizzona).

DIRITTO DI ACCESSO - Oggetto del diritto di accesso - Redazione del testo regolamentare – Tipologie di documenti accessibili - Indicazione sommaria – Inopportunità.

L’accesso ai documenti ha ad oggetto i documenti formati o comunque detenuti dall’amministrazione e non è pertanto opportuna una indicazione sommaria delle tipologie di documenti nei cui confronti può essere legittimamente esercitato il diritto di accesso.

(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 5 ottobre 2004 sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa). Il parere non viene pubblicato

DIRITTO DI ACCESSO - Normativa regionale antecedente alla legge 241 del 1990 – Modalità di esercizio del diritto di accesso – Strumento normativo di adeguamento idoneo – Regolamento.

Al fine di rendere più edotti – in modo diretto e puntuale – i cittadini dei limiti e delle modalità secondo cui è esercitabile il diritto di accesso, è preferibile un formale regolamento, che è da ritenere strumento più idoneo e che dovrà – tra l’altro – precisare le categorie di documenti amministrativi soggetti ad esclusione o a differimento dell’accesso.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 5 ottobre 2004 sulla direttiva della regione autonoma della Sardegna in materia di accesso).

DIRITTO DI ACCESSO - Documento amministrativo pubblicato – Esercizio del diritto di accesso – Criteri.

La pubblicazione di un documento amministrativo (nell’ampia nozione di cui all'articolo 22, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241), ha un rilievo nel senso che se tale pubblicazione è stabile e permanente (albo pretorio o analoghe forme di pubblicità) essa realizza di per sé il diritto di accesso, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentire l'acquisizione di copia, specie qualora le modalità di pubblicazione, come nel caso di affissione, non consentano di estrarre copia dei documenti.

Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso in data 5 ottobre 2004 su quesito posto dal comune di Oratino (CB) in merito alla legittimazione dei consiglieri comunali all'elenco delle determinazioni dirigenziali dell'ufficio tecnico del comune).

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