Le Massime giurisprudenziali espresse dalla
Commissione in materia di diritto di accesso
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere -
Controllo generalizzato sull'amministrazione - Non si giustifica
- Associazione di categoria esponenziale di interessi diffusi -
Legittimazione all'accesso - Limiti.
Non si giustifica la richiesta di accesso presentata da
un'Associazione di categoria esponenziale di interessi diffusi
assolutamente eccedente e non necessaria rispetto alla
finalità perseguita, volta unicamente a raccogliere
informazioni sulla situazione personale e patrimoniale di
soggetti terzi, senza alcun diretto collegamento con la tutela di
propri interessi e senza una effettiva utilità per lo
svolgimento di un eventuale mandato ricevuto. Infatti il diritto
di accesso non si atteggia come una sorta di azione popolare
diretta a consentire una forma di controllo generalizzato
sull'amministrazione, né può essere trasformato in
uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un
soggetto pubblico o di un determinato servizio, nemmeno in ambito
locale.
Parere
collegato
(deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi in data 27 febbraio
2003 su quesito posto dal comune di Bagno di Romagna).
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità in genere -
Modalità di esercizio dell'accesso - Individuazione del
soggetto tenuto a soddisfare l'istanza di accesso.
Ai sensi del d.P.R. 352/92, in caso di atti
infraprocedimentali, responsabile del procedimento di accesso
è il dirigente o il dipendente da lui delegato competente
all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente
e, qualora non sussistano particolari esigenze di disporne il
differimento, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto,
l'istanza può essere accolta anche in corso di
procedimento.
Parere
collegato
(deliberato dalla Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi in data 27 marzo 2003
su quesito posto dal Comune di Lanciano).
DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità
in genere – Notifica al controinteressato - Legittimità.
L’amministrazione, cui sia rivolta una richiesta
di accesso ai documenti amministrativi, è tenuta,
ai sensi dell’art. 7 della legge 241 del 1990, a
dare notizia dell’avvio del procedimento al soggetto
che, dall’autorizzazione alla visione dei documenti,
potrebbe ricevere un pregiudizio (cfr. C.d.S., IV Sez,
26 novembre 1993, n. 1036).
Parere collegato
(deliberato dalla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi in data 14
ottobre 2003 su quesito posto da un consigliere provinciale
di Lecce in materia di rilascio di accesso ad atti provinciali).
DIRITTO DI ACCESSO – Accessibilità
in genere - Diritto d’accesso anche agli altri documenti
appartenenti al medesimo procedimento – Principi
generali.
Le garanzie e le tutele approntate in tema di esercizio
del diritto di accesso dalla richiamata l. n.241/1990
non vanno interpretate ed applicate in maniera acritica
e generalizzata, ma finalisticamente ed in ragione dell’effettivo
scopo che la normativa stessa si prefigge: “quello
di garantire appunto, attraverso la diretta conoscibilità
di atti e documenti, un’effettiva azionabilità
della tutela giurisdizionale con l’ovvia, logica
conseguenza che, l’esercizio del diritto strumentale
va correlato a quelle situazioni direttamente connesse
con l’esercizio del diritto potenziale e non può
estendersi indiscriminatamente nei confronti di atti e
documenti del tutto ‘indifferenti’ ai fini
di tale tutela” cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez.
V, sent. n. 1837 del 2003).
Parere collegato
(deliberato dalla Commissione nella seduta del 25
novembre 2003 su quesito presentato dal Ministero
del lavoro su alcune problematiche inerenti l’applicazione
della legge 241/90)
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità
in genere - Esercizio del diritto di accesso – Disciplina
delle misure organizzative – Criteri generali.
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge 241/90,
le disposizioni regolamentari concernenti misure organizzative
formano oggetto di mera comunicazione alla Commissione
per l’accesso, affinché questa sia posta
in condizione di esercitare i poteri di vigilanza, referto
e proposta di cui all’art. 27, comma 5, della stessa
legge. In ogni caso, comunque, tali disposizioni regolamentari
concernenti misure organizzative non possono contrastare
né prevedere limitazioni e restrizioni al diritto
di accesso non previste dalla suddetta legge e dal relativo
regolamento di attuazione.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 20 aprile 2004
su quesito posto da un consigliere comunale di Penna
S. Giovanni (MC) in materia di modalità organizzative
riguardanti l’esercizio del diritto di accesso).
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità
in genere – Esercizio del diritto di accesso - Istanza
di accesso – Richiesta scritta - Non è necessaria.
Per l’esercizio del diritto di accesso non occorre
necessariamente una richiesta scritta in quanto, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. 27 giugno 1992,
n. 352, che si occupa dell’“accesso informale,
“il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione
centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo
di procedimento o a detenerlo stabilmente”; quindi
l’obbligatorietà della “richiesta scritta”
contrasta apertamente con l’istituto dell’accesso
informale, rendendolo, in concreto, non esercitabile.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 20 aprile 2004
su quesito posto da un consigliere comunale di Penna S.
Giovanni (MC) in materia di modalità organizzative
riguardanti l’esercizio del diritto di accesso).
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità
in genere – Legge 241/1990 e art.10 d.l.vo 267/2000
– Differenze - Esercizio del diritto di accesso
- Requisiti.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 22 della legge
241 del 1990, il diritto di accesso può essere
esercitato da “chiunque abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti”; inoltre,
la stessa legge, al comma 2 dell’art. 25, stabilisce
che la richiesta sia motivata. Viceversa, l’art.
10 del d.l.vo 267 del 2000 stabilisce che il cittadino
residente “ha diritto di accedere, in generale,
alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”.
É, quindi, necessario un coordinamento tra le due
discipline in quanto, se da un lato, la normativa speciale
consente al cittadino residente l’accesso a tutti
gli atti della propria amministrazione comunale o provinciale,
dall’altro, la genericità della richiesta,
l’estensione temporale della stessa, nonché
l’assenza di una specifica motivazione, assumono
i caratteri di una richiesta diretta ad operare una sorta
di “controllo generalizzato” sull’efficienza
della pubblica amministrazione, contrariamente ai principi
generali della normativa sull’accesso.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 20 aprile 2004
sull’istanza posta da un privato di Castel d’Azzano
circa il diniego del comune al rilascio di copie di atti
richiesti da un cittadino).
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità
in genere - Modalità di esercizio del diritto di
accesso – Trasmissione di documenti al domicilio
dell’interessato che ne faccia richiesta –
Requisiti.
Tra le modalità di esercizio del diritto di
accesso, disciplinato dall’art. 25 della legge 241
del 1990, rientra non solo l’esame e l’estrazione
di copia dei documenti, ma anche la possibilità
di usufruire di eventuali attività strumentali
dell’amministrazione richiesta tese ad agevolare
l’esercizio del diritto di accesso, quali la trasmissione
dei documenti al domicilio dell’interessato che
ne faccia richiesta. Tuttavia, il soddisfacimento di tale
interesse dell’istante è subordinato alla
presenza di obiettive, apprezzabili e documentate difficoltà
del richiedente, tali da impedire anche l’utilizzo
di un delegato per poter materialmente prendere visione
e/o estrarre copia dei documenti amministrativi. Infine,
per poter fruire dell’agevolazione in esame, l’istanza
di accesso deve essere munita di firma autenticata.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 20 aprile 2004
sull’istanza posta da un privato cittadino di Bagheria
(PA) in materia di invio a mezzo posta di atti richiesti).
DIRITTO DI ACCESSO - Accessibilità
in genere – Accesso ai sensi dell’art. 10
T.U. n. 267/2000 – Richiesta di accesso di un segretario
comunale agli atti di un contenzioso comunale –
Legittimità.
E’ legittima la richiesta, inoltrata ai sensi
dell’art. 10 del T.U. n. 267 del 2000, di visionare
il fascicolo relativo ad al contenzioso per il servizio
di tesoreria tra il comune ed un istituto di credito inoltrata
da un ex segretario del comune stesso.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 6 luglio 2004
sul quesito posto dal comune di S. Rufo (SA) relativo
alla richiesta di accesso agli atti di un contenzioso).
DIRITTO DI ACCESSO - Genericità della motivazione
dell’istanza – Non sussistono le condizioni
per l’esercizio del diritto di accesso.
Non è accoglibile la richiesta di accesso,
genericamente motivata dalla dizione della “tutela
dei propri interessi giuridico-amministrativi”,
in quanto l’art. 22 e segg. della legge 241 del
1990 obbedisce, come affermato dal Consiglio di Stato,
allo scopo di tutelare un interesse giuridicamente protetto,
nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve
essere necessaria per curare e difendere i propri interessi,
deve esistere, cioè, “un rapporto di strumentalità
tra la conoscenza del documento (mezzo di difesa degli
interessi) ed il fine (effettiva tutela della situazione
giuridicamente rilevante della quale il soggetto è
portatore)” (cfr. tra le tante, C.d.S., Sez. IV,
19 aprile 2001, n. 2355).
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 6 luglio 2004
sull’istanza posta da un privato in materia di accesso
a concessioni edilizie del comune di Drizzona).
DIRITTO DI ACCESSO - Oggetto del diritto
di accesso - Redazione del testo regolamentare –
Tipologie di documenti accessibili - Indicazione sommaria
– Inopportunità.
L’accesso ai documenti ha ad oggetto i documenti
formati o comunque detenuti dall’amministrazione
e non è pertanto opportuna una indicazione sommaria
delle tipologie di documenti nei cui confronti può
essere legittimamente esercitato il diritto di accesso.
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 5 ottobre 2004
sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore
di Pisa). Il parere non viene pubblicato
DIRITTO DI ACCESSO - Normativa regionale
antecedente alla legge 241 del 1990 – Modalità
di esercizio del diritto di accesso – Strumento
normativo di adeguamento idoneo – Regolamento.
Al fine di rendere più edotti – in modo
diretto e puntuale – i cittadini dei limiti e delle
modalità secondo cui è esercitabile il diritto
di accesso, è preferibile un formale regolamento,
che è da ritenere strumento più idoneo e
che dovrà – tra l’altro – precisare
le categorie di documenti amministrativi soggetti ad esclusione
o a differimento dell’accesso.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 5 ottobre 2004
sulla direttiva della regione autonoma della Sardegna
in materia di accesso).
DIRITTO DI ACCESSO - Documento amministrativo
pubblicato – Esercizio del diritto di accesso –
Criteri.
La pubblicazione di un documento amministrativo (nell’ampia
nozione di cui all'articolo 22, comma 2, legge 7 agosto
1990, n. 241), ha un rilievo nel senso che se tale pubblicazione
è stabile e permanente (albo pretorio o analoghe
forme di pubblicità) essa realizza di per sé
il diritto di accesso, salvo l'obbligo della pubblica
amministrazione di consentire l'acquisizione di copia,
specie qualora le modalità di pubblicazione, come
nel caso di affissione, non consentano di estrarre copia
dei documenti.
Parere collegato
(Parere deliberato dalla Commissione per l’accesso
in data 5 ottobre 2004
su quesito posto dal comune di Oratino (CB) in merito
alla legittimazione dei consiglieri comunali all'elenco
delle determinazioni dirigenziali dell'ufficio tecnico
del comune).