Guida rapida per l'accesso ai documenti
Che cosa è il diritto di accesso?
E' il diritto, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990,
n.241, di poter consultare o avere copia dei documenti
dalla pubblica amministrazione.
L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio
di copia degli stessi è subordinato al rimborso
del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta di
copia conforme all'originale, anche al pagamento dell'imposta
di bollo.
Chi può avvalersi del diritto di accesso?
L'accesso ai documenti amministrativi è consentito
a chi (cittadino, straniero, apolide) abbia un interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l'accesso
deve essere protetta almeno a livello amministrativo.
Quindi, potrà accedere agli atti non solo chi può
iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo,
ma anche chi - secondo la legge n. 241 del 1990 - può
partecipare ad un determinato procedimento amministrativo.
L'accesso ai documenti non può però essere
considerato come un'azione popolare diretta a consentire
una specie di controllo generalizzato sull'attività
amministrativa, perché è sempre necessaria
l'esistenza di una situazione giuridica per la cui tutela
si chiede l'accesso. Quindi, può accedere agli
atti della pubblica amministrazione chi può dimostrare
che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno
del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti
anche nei suoi confronti. Per questo, il diritto di accesso
può essere esercitato anche indipendentemente dalla
lesione della posizione giuridica del richiedente, e quindi,
a maggior ragione, dalla attualità della lesione.
Sono oggetto d'accesso tutti i documenti amministrativi,
ad eccezione di quei documenti che rientrano in una delle
categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi
dell'art.24 della legge n.241 del 1990, identificati in
appositi regolamenti dalle singole amministrazioni.
A chi va rivolta la domanda d'accesso?
La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione
che ha formato il documento o che lo "detiene stabilmente".
Se si tratta di atti del procedimento, e anche durante
il corso dello stesso, la domanda va rivolta nei confronti
dell'autorità, che è competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Destinatari
della istanza sono le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari
di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità
giuridica.
Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad amministrazione
diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto
d'accesso, deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha
ricevuta all'amministrazione competente, dandone comunicazione
all'interessato.
Come deve essere formulata la domanda?
Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente
o per iscritto, il cittadino deve indicare gli estremi
del documento che vuole consultare o avere in copia (ovvero
gli elementi che consentano di individuarlo); provare
la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi;
spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse
personale e concreto collegato alla sua richiesta.
Se l'amministrazione non può accogliere immediatamente
la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l'interessato
a presentare richiesta scritta.
Entro quale termine deve concludersi il procedimento
d'accesso?
Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta
giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta
all'ufficio competente. In caso di domanda irregolare
o incompleta l'amministrazione è tenuta, entro
dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente tramite
raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso
il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla
presentazione della richiesta perfezionata.
Cosa fare se l'amministrazione non consente (o consente
solo in parte) l'accesso?
L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare
o rinviare temporaneamente l'accesso, specificandone le
ragioni nella risposta. Se, invece, non risponde entro
il termine di trenta giorni dalla presentazione della
richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le decisioni
(o la mancata risposta) dell'amministrazione, il cittadino
può ricorrere al tribunale amministrativo regionale
entro trenta giorni, ovvero chiedere, entro lo stesso
termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico
competente per ambito territoriale, ove costituito, che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora detto
organo non fosse stato istituito, la competenza è
attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli
atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la commissione
per l'accesso di cui all'art.27 della legge n. 241.
Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi?
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.
E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione
del principio della piena conoscibilità e trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, al
quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche
amministrazioni.
La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione
della legge generale, ha conferito maggiore incisività
al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni
ed attribuendole nuovi poteri.
Quali sono i poteri della Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi?
Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare
rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi
alla Commissione.
Il procedimento innanzi alla Commissione si svolge in
tempi particolarmente rapidi e garantisce il rispetto
del contraddittorio; le parti possono infatti essere udite
anche personalmente senza necessità dell'assistenza
del difensore.
La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina
all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto,
fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione
del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini
per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello
giurisdizionale.
Annualmente la Commissione redige una relazione annuale
sullo stato della trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione che viene comunicata alle Camere
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'organismo, essendo dotato di competenze tecniche, può
proporre al Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.
In qualità di organismo preposto alla vigilanza
sull'attuazione del principio della piena conoscibilità
e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione
tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato alla medesima, le informazioni
e i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli
coperti da segreto di Stato.
Qual è il rapporto tra la Commissione per l'accesso
ai documenti amministrativi e il Garante per la protezione
dei dati personali?
In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa
la complementarietà tra il diritto di accesso ed
il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento
tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la
protezione dei dati personali mediante il meccanismo della
richiesta di parere obbligatorio, ma non vincolante. In
concreto, nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi
alla Commissione sarà richiesto il parere al Garante,
e, nel caso di ricorso presentato al Garante, sarà
richiesto il parere alla Commissione.