Le funzioni
Che cos'è la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore
della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo.
E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione
del principio della piena conoscibilità e trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, al
quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche
amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica
ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore
incisività al ruolo della Commissione, accrescendone
le funzioni ed attribuendole nuovi poteri.
Quando e perchè rivolgersi alla Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi
Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa
alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso
o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il
diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali
o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale.
Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e
di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini
a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate
dalla Commissione.
Poteri della Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi
Con la legge 11 febbraio 2005 n. 15 assume particolare
rilievo la previsione di una tutela amministrativa innanzi
alla Commissione. Il procedimento innanzi alla Commissione
si svolge in tempi particolarmente rapidi e garantisce
il rispetto del contradditorio; le parti possono infatti
essere udite anche personalmente senza necessità
dell'assistenza del difensore.
La Commissione, in caso di accoglimento del ricorso, ordina
all'amministrazione l'esibizione del documento richiesto,
fissando, ove necessario, un termine perentorio. La presentazione
del ricorso innanzi alla Commissione sospende i termini
per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso amministrativo non è alternativo a quello
giurisdizionale. La Commissione, oltre ad adottare le
determinazioni che le competono in materia di ricorsi,
vigila affinchè sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
Annualmente la Commissione redige una relazione sullo
stato della trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione che viene comunicata alle Camere ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri. L' organismo, essendo
dotato di competenze tecniche, può proporre al
Governo modifiche ai testi legislativi e regolamentari.
Rapporto tra la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi e il Garante per la protezione dei dati
personali
In caso di trattamento pubblico di dati personali, attesa
la complementarietà tra il diritto di accesso ed
il diritto alla riservatezza, è previsto un coordinamento
tra la Commissione per l'accesso ed il Garante per la protezione
dei dati personali mediante il meccanismo della richiesta
di parere obbligatorio, ma non vincolante. In concreto,
nelle ipotesi di ricorso presentato innanzi alla Commissione
sarà richiesto il parere al Garante, e, nel caso
di ricorso presentato al Garante, sarà richiesto
il parere alla Commissione.