Cosa dice la norma
Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (Art. 2 decreto legge n.93/2008)
Nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi;
c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
Il beneficio si applica a tutti i lavoratori del settore privato salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
Questi redditi non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo entro il limite massimo di 3.000 euro.
L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
Le disposizioni di questo articolo hanno natura sperimentale e trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.
Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a una verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute.
Alla verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Fonte: ministero del lavoro, salute e politiche sociali