Pagina modificata il 2 aprile 2009
Presentazione
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro.
La misura fiscale che prevede l’applicazione, in via sperimentale, di un’imposta sostitutiva del 10% su premi di produttività e straordinari è in vigore dal primo luglio 2008.
Destinatari del provvedimento i lavoratori del settore privato con qualsiasi tipo di contratto.
Tra i beneficiari dell’agevolazione anche i lavoratori part-time che svolgono prestazioni di lavoro supplementare o relative a clausole elastiche, mentre restano esclusi gli impiegati delle amministrazioni pubbliche e i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
A fare luce sulle misure, introdotte dal decreto legge n. 93 del 27 maggio scorso, in materia di incremento della produttività del lavoro varate dal governo, è la circolare congiunta di Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Agenzia delle Entrate emanata l'11 luglio 2008.
In particolare, il documento ribadisce che il beneficio consiste in un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale pari al 10% dei compensi erogati, entro un tetto massimo di tremila euro lordi, per il lavoro straordinario, supplementare o effettuato in funzione di clausole elastiche nell’ambito di contratti part-time e per tutti i tipi di incentivi legati all’andamento produttivo ed economico dell’impresa.
Per godere del regime agevolato i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30 mila euro lordi.
L’imposta sostitutiva va applicata automaticamente dal sostituto d’imposta, salvo diversa comunicazione del dipendente, che può comunque rinunciare al regime sostitutivo facendone richiesta per iscritto al datore di lavoro. Se non trattenuta dal sostituto, l’imposta può essere applicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.
I redditi soggetti a tassazione sostitutiva, oltre a non concorrere alla formazione del reddito Irpef complessivo, non devono essere considerati nella determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare.
Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali
Redazione Internet - Rosella Rega (r.rega@governo.it)