Servizio idrico integrato (Riforma della legge Galli)
La riforma della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), avviata in Italia con la legge 36/94, è stata effettuata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’industria dei servizi idrici, promuovendone una gestione imprenditoriale in grado di superare modelli gestionali obsoleti e di far fronte ai cospicui investimenti, di cui necessitava il settore negli anni ’90.
Prima della riforma, infatti, il panorama dei soggetti deputati alla distribuzione dell’acqua, alla raccolta delle acque reflue e alla depurazione era caratterizzato da un’estrema frammentazione fra operatori distinti, che agivano su singole fasi funzionali e su ambiti territoriali estremamente limitati.
Subito dopo l’emanazione della legge Galli, le Regioni hanno avuto i compiti più delicati in quanto, oltre a determinare i confini degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), dovevano accompagnare il processo di riorganizzazione dei servizi indicando le modalità istitutive delle Autorità di Ambito e le condizioni per renderle pienamente operative, nonché definire le convenzioni tipo che dovevano disciplinare i rapporti tra le Autorità d’Ambito e i gestori.
Le Autorità di Ambito, una volta costituite hanno il compito di effettuare la ricognizione delle opere, la programmazione delle infrastrutture idriche e l’affidamento del SII a gestori secondo le forme e i modi previsti dalla legge.
A 15 anni dall’emanazione della legge Galli, nel rapporto 2009 del Coviri viene illustrato lo stato di attuazione della riforma.
La riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Idrico Integrato (SII) avviata dalla legge quadro 36/94, confluita nel d.lgs. 152/2006, ha previsto una serie di attività normative secondarie, che devono essere effettuate da parte delle Regioni. In particolare queste ultime sono chiamate a legiferare in riferimento alla:
delimitazione dei confini di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (di seguito ATO);
definizione delle forme istituzionali di cooperazione fra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO (convenzione o consorzio);
definizione della convenzione-tipo e dei relativi disciplinari, che regolano i rapporto fra ATO e soggetto gestore affidatario di SII.
A 15 anni dalla Riforma, tutte le Regioni hanno emanato la relativa legge di recepimento tranne il Trentino Alto Adige, che non ha legiferato per gli effetti della sentenza n. 412 del 7 dicembre 1994 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, ritenendoli lesivi della sfera di autonomia delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Tabella 1.1).
Le leggi regionali, contengono indicazioni applicative in parte omogenee ed in parte contrastanti:
la perimetrazione degli ATO è solo parzialmente riconducibile al “rispetto dell’unità del bacino idrografico o del sub-bacino”, di norma il riferimento territoriale ed amministrativo adottato è la Provincia. Ad un’analisi della scelta dei confini dei diversi ATO risulta, infatti, che delle 19 regioni che hanno legiferato in materia, 5 hanno individuato un unico ATO regionale (Valle d’Aosta, Puglia, Basilicata, Molise, Sardegna), 6 hanno delimitato gli ATO sulla base dei confini provinciali (Liguria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia), altri 6 con confini molto simili ad essi (Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo) e solo 2 hanno scelto criteri di aggregazione dei comuni diversi da quelli amministrativi (Toscana e Campania);
l’individuazione dei confini degli ATO è in continua evoluzione: nella maggior parte dei casi, a seguito anche delle fusioni societarie dei soggetti gestori, si prevedono accorpamenti degli ATO su scala regionale;
la forma di cooperazione fra Comuni varia da regione a regione: in alcuni si è scelta la forma di consorzio (art. 31 d.lgs. 267/00), con la realizzazione di una vera e propria struttura tecnica e amministrativa (Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Sindaci), in altri si è individuata la convenzione fra enti (art. 30 d.lgs. 267/00), affidando di solito alla Provincia il ruolo di coordinamento, in altri ancora si è lasciata libera scelta fra le due forme;
non sempre le Regioni hanno definito la necessità di un unico gestore per ambito; in alcuni casi si prevedono più gestori, in altri si prevede una fase transitoria durante la quale coesistono più gestori;
alcune Regioni hanno istituito osservatori od autorità amministrative regionali con un ruolo di coordinamento e raccolta dati (come nel caso di Piemonte con l’Osservatorio regionale dei servizi idrici, la Lombardia con l’Osservatorio dei servizi di pubblica utilità, l’Emilia Romagna con l’Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, il Lazio con il Garante del servizio idrico integrato, la Sicilia con l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, il Friuli V. Giulia con l’Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, non ancora istituita) con un ruolo di coordinamento e raccolta dati (si veda Tabella 1.2);
parimenti alla legislazione di livello nazionale, anche quella regionale è oggetto di una costante evoluzione finalizzata ad apportare gli adeguamenti che la stessa legislazione nazionale prevede e le migliorie dettate dalle esperienze maturate nei primi anni di applicazione della riforma dei servizi idrici. Nel corso di questa attività, tuttavia, non sono stati infrequenti i casi di regioni che hanno approvato leggi che, a volte su aspetti attinenti all’assetto delle competenze, altre in ordine a questioni che revocano in dubbio l’impianto stesso della riforma del servizio come l’adozione di sistemi tariffari regionali, la separazione delle reti, la verifica dei piani d’ambito, hanno indotto il Governo a chiederne il giudizio di legittimità costituzionale. Nessuna delle impugnazioni promosse dal Governo è stata sinora risolta dalla Corte Costituzionale, per cui permane una dannosa situazione di confusione ed incertezza in merito a questioni di determinante influenza sullo stato dei servizi idrici.
In Italia sono state istituite fino ad oggi 92 ATO.
Fonte: Rapporto 2009 Coviri