A quali strutture si applica
Gli standard minimi previsti dal decreto sono definiti in relazione all’apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti.
Non si applicano agli interventi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di recepimento, siano già stati presentati agli uffici competenti i relativi progetti.
Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire, in base al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001; nel caso di incremento dei volumi, i requisiti si applicano unicamente ai nuovi volumi.
I provvedimenti regionali di recepimento devono essere emanati entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento (11 febbraio 2009).
Per gli alberghi già esistenti, invece, è escluso l'obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali; comunque le Regioni, d’intesa con il Governo, nell’ambito delle iniziative di recepimento da adottare in questo caso entro tre anni, potranno disporre motivate differenti modalità di adeguamento per specifiche strutture.
Particolarità sono previste per gli alberghi da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Sopraintendenze come di interesse storico e monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per i quali possono essere disposte deroghe in funzione della loro integrale conservazione e preservazione.