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Indirizzi operativi contro il rischio incendi boschivi nella stagione estiva 2008

Il reato di incendio boschivo

L'incendio boschivo, sia esso doloso o colposo, è un delitto contro la pubblica incolumità e, come tale, è perseguito penalmente. Per incendio boschivo s’intende un fuoco di vaste proporzioni, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile spegnimento.

Fino al 2000 l'incendio boschivo era considerato una aggravante dell'incendio generico, ed era trattato dall'art. 423 del Codice Penale. Nel 2000, per la prima volta, l'incendio boschivo viene considerato dal legislatore come reato autonomo. Il D.L. 4 agosto 2000, n.220, recante "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi" e convertito, con modificazioni, nella Legge 6 ottobre 2000 n.275, introduce l'art. 423 bis, confermato dall'art.11 della Legge 11 novembre 2000, n.353 :

“Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente”.

La nuova disposizione infligge pene molto più severe rispetto al passato, quando il massimo della reclusione prevista era di 7 anni. Il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 del Codice Penale):

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'art.423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'art.423 bis.

Tale articolo attualmente non si applica agli incendi boschivi in quanto se dal danneggiamento deriva un incendio boschivo si ricade nei casi previsti dall'art.423 bis. La distruzione o il deturpamento delle bellezze naturali è regolato dall'art. 734 del C.P.:

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da ero 1.032 a 6.197.

Fonte: Corpo forestale dello Stato

 

 

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