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Manovra finanziaria 2009

Il percorso della manovra finanziaria in Parlamento

L’approvazione del bilancio dello Stato è un processo complesso, poichè implica decisioni sul livello del prelievo fiscale e relative all’articolazione della spesa pubblica nei vari settori (sanità, istruzione, previdenza, pubblico impiego, trasferimenti agli enti territoriali etc).

Gran parte delle entrate e delle spese rappresentate nel bilancio sono il risultato di scelte difficilmente modificabili (ad esempio le spese obbligatorie, come gli stipendi o le pensioni dei pubblici dipendenti, oppure i programmi di spesa decisi con leggi ordinarie nel corso dell'anno).

Con i documenti di bilancio si può intervenire solo al margine, su oggetti delimitati, per ricondurre gli andamenti spontanei (tendenziali) agli obiettivi prefissati (programmatici). La differenza tra i primi ed i secondi identifica l'ampiezza della manovra che, per essere definita con precisione, necessita di stime coerenti e trasparenti e di precise convenzioni (un certo livello di crescita ipotizzato per il futuro avrà, ad esempio, rilevanti conseguenze sul livello delle entrate e delle spese, e la sua mancata realizzazione si rifletterà negativamente sugli obiettivi - e viceversa).

I vincoli della decisione di bilancio sono essenzialmente due.
Il primo, stabilito dalla nuova Costituzione europea, implica un bilancio in pareggio (o leggero avanzo) e ammette uno squilibrio tra entrate e spese che, in ogni caso, non deve superare il 3% del Pil (oltre ad un livello del debito pubblico che deve tendere verso il 60 per cento, sempre in termini di Pil).
Il secondo, fissato dall'articolo 81 della Costituzione italiana, impone al legislatore, quando definisce nuovi fini pubblici, di reperire contestualmente i mezzi per farvi fronte.
I vincoli si riferiscono a tutta la pubblica amministrazione (che comprende, oltre allo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e tanti altri enti pubblici, tra cui anche le aziende sanitarie locali).

Giugno-luglio: la discussione del DPEF
Il DPEF (Documento di Programmazione Economico-finanziaria) viene presentato entro il 30 giugno di ogni anno, ciò avviene dal 1988. Quest'anno, eccezionalmente, insieme al Dpef sono stati presentati anche due provvedimenti (un decreto legge e un disegno di legge) che anticipano le decisioni della manovra autunnale.

Autunno: bilancio e finanziaria
In autunno, entro il 30 settembre, il Governo presenta (oltre ad un eventuale aggiornamento degli obiettivi) i disegni di legge di bilancio e finanziaria, dove sono contenute le specifiche disposizioni della manovra.

Percorso in Parlamento
Il Parlamento esamina i disegni di legge di bilancio e finanziaria.

Innanzitutto, viene vagliato il contenuto del disegno di legge finanziaria e stralciate eventuali norme che non possono essere in essa contenute (la finanziaria è infatti una legge particolare, in cui possono essere inserite solo alcune disposizioni definite dalle norme contabili).

Successivamente, inizia il vaglio della Commissione bilancio e delle Commissioni permanenti.

Al termine dell'esame viene redatta dalla Commissione una relazione generale per l'Assemblea che, sua volta, con la stessa scansione, esamina i testi, fino all'approvazione finale.

La votazione finale del progetto di bilancio viene effettuata per ultima, dopo l'esame del disegno di legge finanziaria, per consentire di trasferire nel primo documento, le variazioni alla legislazione attivate con il secondo (tali variazioni vengono immesse nel bilancio attraverso una Nota di variazioni predisposta dal Governo).

I tempi dell'esame, sia in Commissione sia in Assemblea, sono rigidamente disciplinati dai Regolamenti parlamentari, per rendere possibile l'approvazione dei documenti contabili entro la fine dell'anno (sessione di bilancio). Anche la possibilità di modificare i testi all'esame è rigidamente delimitata dai Regolamenti e dalle prassi parlamentari, per limitare (attraverso la dichiarazione di inammissibilità) l'inserimento di contenuti impropri. Tale obiettivo, a 25 anni dall'approvazione della legge 468 del 1978, che ha disciplinato in maniera innovativa la materia, è stato raggiunto solo parzialmente per la forte capacità attrattiva della legge finanziaria, che tende ad assorbire molteplici ed eterogenei contenuti normativi. Il legislatore contabile ha cercato di risolvere questo problema con la previsione di provvedimenti settoriali, collegati alla legge finanziaria, da presentare entro il 15 novembre.

Fonte: Senato della Repubblica

Indice del Dossier del 7 luglio 2008 aggiornato al 2 settembre 2008

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