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Subject: L 222/2007
Date: Mon, 10 Nov 2008 11:55:57 +0100
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  <TBODY>
  <TR>
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      <P align=3Dcenter><IMG height=3D30=20
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      <P align=3Dcenter><A =
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      target=3D_top><IMG height=3D28 alt=3D"Indici  delle leggi"=20
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      border=3D0></A><BR><A =
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      target=3D_top><EM><FONT color=3D#0000ff size=3D2>Indici delle =
leggi=20
      </FONT></EM></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P align=3Dcenter><IMG =
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size=3D4>
<P align=3Dcenter>Legge 29 novembre 2007, n. 222</P></FONT>
<H3 align=3Dcenter>"Conversione in legge, con modificazioni, del =
decreto-legge 1=B0=20
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia=20
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale"</H3><FONT =
size=3D3>
<P align=3Dcenter>pubblicata nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. 279 =
del 30=20
novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L</P>
<HR width=3D"40%">
<A name=3Dindice>
<BLOCKQUOTE>
  <BLOCKQUOTE>
    <P></A><A =
href=3D"http://www.parlamento.it/leggi/07222l.htm#conve">Legge di=20
    conversione</A></P>
    <P><A =
href=3D"http://www.parlamento.it/leggi/07222l.htm#decreto">Testo del=20
    decreto-legge coordinato con la legge di=20
conversione</A></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<HR width=3D"40%">
<STRONG>
<P align=3Dcenter><A name=3Dconve>Legge di conversione</A></P></STRONG>
<P align=3Dcenter>Art. 1.</P>
<P align=3Dleft>1. Il decreto-legge 1=B0 ottobre 2007, n. 159, recante =
interventi=20
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equit=E0 =
sociale, e'=20
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla =
presente=20
legge.</P>
<P align=3Dleft>2. La presente legge entra in vigore il giorno =
successivo a quello=20
della sua pubblicazione nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM>.</P>
<P align=3Dleft><A =
href=3D"http://www.parlamento.it/leggi/07222l.htm#indice"><IMG=20
height=3D28 alt=3D"Ritorno all'indice" =
src=3D"http://www.parlamento.it/img/indice.gif"=20
width=3D26 border=3D0></A></P>
<HR>
<A name=3Ddecreto>
<P align=3Dcenter><STRONG>Testo del decreto-legge coordinato con la =
legge di=20
conversione</STRONG></P></A>
<P align=3Dcenter>pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> =
n.&nbsp;279 del 30=20
novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L</P>
<P align=3Dcenter>(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione =
sono=20
stampate con caratteri corsivi</P>
<P align=3Dleft>&nbsp;</P>
<P align=3Dcenter>Art. 1. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Destinazione maggiori entrate </EM></P>
<P>1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni =
definite con=20
il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per =
l'anno 2007,=20
pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel=20
provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto =
1978, n.=20
468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono=20
destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di=20
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di =
finanza=20
pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di=20
programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di =
aggiornamento.</P>
<P>2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche =
amministrazioni di=20
cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi =
disposti con il=20
presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equit=E0 sociale =
di cui=20
all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 2.</P>
<P align=3Dcenter><EM>Imprese pubbliche </EM></P>
<P>1. Per la prosecuzione delle opere in corso sulla rete tradizionale=20
dell'infrastruttura ferroviaria, previste dal contratto di programma =
2007-2011=20
parte investimenti stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e la =
Rete=20
Ferroviaria Italiana S.p.a., e' autorizzato un contributo di 800 milioni =
di euro=20
per l'anno 2007.</P>
<P>2. Per assicurare, per il periodo di vigenza del contratto di cui al =
comma 1,=20
la continuit=E0 nell'attivit=E0 di manutenzione straordinaria sulla rete =

tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria, come indicato nella =
delibera CIPE=20
n. 63 in data 20 luglio 2007, e' autorizzato per l'anno 2007 un =
ulteriore=20
contributo di 235 milioni di euro.</P>
<P>3. E' autorizzata la spesa di 215 milioni di euro da utilizzare nel =
2007 per=20
i progetti ricompresi nel piano di investimenti allegato al Contratto di =

programma 2007 stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e da ANAS =
S.p.A.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 3. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Semplificazione delle procedure di utilizzo degli=20
stanziamenti di cui all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007 =
</EM></P>
<P>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni:<BR><EM>a)</EM> al comma 758, sono aggiunti, in =
fine, i=20
seguenti periodi: =ABAl fine di garantire la tempestiva attivazione del=20
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto =
elenco 1,=20
e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte delle quote =
accantonate=20
per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti =
in=20
termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli =
determinati=20
nel medesimo elenco 1. Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo =
di una=20
parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di =
importi=20
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al =
settanta per=20
cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1=BB;<BR><EM>b)</EM> al =
comma 759=20
e' soppressa la parola: =ABtrimestralmente=BB;<BR><EM>c)</EM> al comma =
762 le=20
parole: =ABper gli importi accertati ai sensi del comma 759=BB sono =
sostituite dalle=20
seguenti: =ABsecondo quanto previsto dai commi 758 e 759=BB.</P>
<P>2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. =
81,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' =
sostituito=20
dal seguente:<BR>=AB2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a =
valere=20
sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio =
indicata=20
all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli =
stanziamenti=20
stessi=BB. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 3-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di accesso alle =
prestazioni=20
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP </EM></P>
<P><EM>1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro=20
dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le =
seguenti=20
modificazioni:<BR>a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:<BR>=AB1. I =
dipendenti=20
in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi =
alla=20
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui =
all'articolo 1,=20
comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di =
versamento dei=20
contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione =
scritta=20
all'INPDAP della volont=E0 di adesione=BB;<BR>b) il comma 2 e' =
sostituito dal=20
seguente:<BR>=AB2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla =
gestione credito=20
INPDAP l'iscrizione decorre a partire dal sesto mese successivo alla =
data di=20
entrata in vigore della presente disposizione=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 4. </P>
<P align=3Dcenter>Commissari <EM>ad acta</EM> per le regioni =
inadempienti </P>
<P>1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli =
Piani di=20
rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal =
Comitato=20
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui=20
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 =
marzo=20
2005, <EM>pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta =
Ufficiale</EM> n.=20
105 del 7 maggio 2005, con le modalit=E0 previste dagli accordi =
sottoscritti ai=20
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, =
e=20
successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte =
della=20
regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla =

realizzabilit=E0 degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi =
ivi=20
programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio=20
economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario =
regionale,=20
anche sotto il profilo amministrativo e contabile,<EM> tale da mettere =
in=20
pericolo</EM> la tutela dell'unit=E0 economica e dei livelli essenziali =
delle=20
prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma =
796,=20
lettera <EM>b)</EM>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente =
del=20
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, =
della=20
legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro =
per gli=20
affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare =
entro=20
quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi =
e=20
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti =
nel=20
Piano.</P>
<P>2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero =
gli atti=20
e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, =
risultino=20
inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, =
il=20
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle =
finanze,=20
di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli =
affari=20
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario <EM>ad acta</EM> =
per=20
l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, <EM>con la =
facolt=E0,=20
fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori =
generali=20
delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La =
nomina a=20
commissario ad acta e' incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione =
di=20
qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a=20
commissariamento</EM>. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del=20
commissario <EM>ad acta</EM> sono a carico della regione =
interessata.</P>
<P>2<EM>-bis</EM>. <EM>I crediti interessati dalle procedure di =
accertamento e=20
riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle =
regioni=20
nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui =
all'articolo 1,=20
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata =
fatta la=20
richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un =
termine=20
definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque =
anni dalla=20
data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni =
dalla data=20
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, =
qualora,=20
alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione =
richiesta.=20
A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui =
al=20
presente comma non producono interessi. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 5. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Misure di governo della spesa e di sviluppo del =
settore=20
farmaceutico </EM></P>
<P>1. <EM>A decorrere dall'anno 2008 l'onere a carico del SSN per =
l'assistenza=20
farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci =
erogati sulla=20
base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di =
partecipazione alla=20
spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta di =
medicinali=20
collocati in classe =ABA=BB ai fini della rimborsabilit=E0, inclusa la =
distribuzione=20
per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non pu=F2 =
superare a=20
livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14 per cento =
del=20
finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli =
obiettivi di=20
piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle =
somme=20
erogate per il finanziamento di attivit=E0 non rendicontate dalle =
aziende=20
sanitarie</EM>. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per la =
predetta=20
assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola =
regione e'=20
annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre =

dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto =
delle=20
disponibilit=E0 finanziarie per il Servizio sanitario nazionale =
deliberato dal=20
CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del =
Ministro=20
della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro quindici giorni =
dalla fine=20
di ciascun mese, le regioni trasmettono all'Agenzia italiana del farmaco =
(AIFA),=20
al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze i =
dati=20
della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per =
singola=20
specialit=E0 medicinale, relativi al mese precedente, secondo le =
specifiche=20
tecniche definite dal decreto del Ministro della salute <EM>31 luglio =
2007</EM>,=20
pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007</EM>,=20
concernente l'istituzione del flusso informativo delle prestazioni =
farmaceutiche=20
effettuate in distribuzione diretta. <EM>Le regioni, entro i quindici =
giorni=20
successivi ad ogni trimestre, trasmettono all'AIFA, al Ministero della =
salute e=20
al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi alla spesa=20
farmaceutica ospedaliera</EM>. Il rispetto da parte delle regioni di =
quanto=20
disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso =
al=20
finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della =
concreta e=20
completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, =
alle=20
regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della=20
determinazione del tetto e della definizione dei <EM>budget</EM> di cui =
al comma=20
2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per =
distribuzione=20
diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l'assistenza=20
farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo =
sistema=20
informativo sanitario.</P>
<P>2. A decorrere dall'anno 2008 e' avviato il nuovo sistema di =
regolazione=20
della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che =
e' cos=EC=20
disciplinato:<BR><EM>a)</EM> il sistema nel rispetto dei vincoli di =
spesa di cui=20
al comma 1, e' basato sulla attribuzione da parte dell'AIFA, a ciascuna =
Azienda=20
titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci (AIC), =
entro=20
il 15 gennaio di ogni anno, di un <EM>budget</EM> annuale calcolato =
sulla base=20
dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono =
disponibili i=20
dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora =
coperti da=20
brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai =
fini=20
dell'attribuzione del <EM>budget</EM>, l'ammontare delle somme =
restituite al=20
Servizio sanitario nazionale per effetto dell'articolo 1, comma 796, =
lettera=20
<EM>g)</EM>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3 <EM>del =

presente articolo</EM>. Viene detratto, altres=EC, il valore della =
minore spesa=20
prevedibilmente conseguibile nell'anno per il quale e' effettuata =
l'attribuzione=20
del <EM>budget</EM>, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso=20
dell'azienda presa in considerazione; tale valore e' calcolato sulla =
base dei=20
dati dell'anno precedente. Ai fini della definizione dei <EM>budget</EM> =
l'AIFA=20
utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti=20
dall'eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all'anno precedente e =
di=20
quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista =
per=20
effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale =
e'=20
effettuata l'attribuzione del <EM>budget</EM>. Un ulteriore 20 per cento =
delle=20
risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo =
aggiuntivo per=20
la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso =
dell'anno,=20
mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per =
esigenze=20
allocative in corso d'anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del =
requisito=20
della innovativit=E0 e' riconosciuto dall'AIFA, sentito il parere =
formulato dalla=20
Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa =
Agenzia, e=20
ha validit=E0 per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta =
salva la=20
possibilit=E0 dell'AIFA di rivalutare l'innovativit=E0 sulla base di =
nuovi elementi=20
tecnico-scientifici resisi disponibili;<BR><EM>b)</EM> la somma dei=20
<EM>budget</EM> di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo =
per la=20
spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera <EM>a)</EM>, nonche'=20
dell'ulteriore quota del 20 per cento <EM>prevista dalla stessa =
lettera</EM>=20
<EM>a)</EM>, deve risultare uguale all'onere a carico del SSN per =
l'assistenza=20
farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma =
1;<BR><EM>c)</EM> in=20
fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera =
<EM>a)</EM> e=20
nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, =
l'AIFA,=20
partendo dai prezzi in vigore al 1=B0 gennaio 2007 risultanti dalle =
misure di=20
contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, =
lettera=20
<EM>f)</EM>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a =
ciascuna=20
Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un <EM>budget</EM>=20
provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del <EM>budget</EM> =
definite=20
dalla stessa lettera <EM>a)</EM>. Il <EM>budget</EM> definitivo viene =
attribuito=20
a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla=20
distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto =
del=20
Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, =
ad ogni=20
Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta =

proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT di cui alla =
determinazione AIFA=20
del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla =
<EM>Gazzetta=20
Ufficiale</EM> n. 259 del 4 novembre 2004, <EM>e successive=20
modificazioni</EM>;<BR><EM>d)</EM> l'AIFA effettua il monitoraggio =
mensile dei=20
dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al =
Ministero della=20
salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima =
cadenza.=20
L'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni =
anno=20
l'eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al =
comma=20
1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale=20
<EM>sull'impiego</EM> dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 =
della legge=20
23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del <EM>regolamento di =
cui</EM> al=20
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche' =
sulla base=20
dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al =
medesimo=20
comma 1;<BR><EM>e)</EM> qualora i valori di spesa verificati al 31 =
maggio di=20
ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell'anno, dei=20
<EM>budget</EM> aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera =
<EM>b)</EM>,=20
si d=E0 luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco =
temporale,=20
secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa =
verificati al=20
30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi=20
dell'anno, dei <EM>budget</EM> aziendali, con gli incrementi di cui alla =

predetta lettera <EM>b)</EM>, si d=E0 luogo al ripiano dello sforamento =
stimato=20
del periodo 1=B0 giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla =
base della=20
rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La =
predetta=20
stima tiene conto della variabilit=E0 dei consumi nel corso =
dell'anno.</P>
<P>3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cos=EC=20
definite:<BR><EM>a)</EM> l'intero sforamento e' ripartito a lordo IVA =
tra=20
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale =
alle=20
relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto=20
dell'incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. =
L'entit=E0 del=20
ripiano e' calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al =
superamento=20
del <EM>budget</EM> attribuito di cui al <EM>comma 2, lettera a)</EM>. =
Al fine=20
di favorire lo sviluppo e la disponibilit=E0 dei farmaci innovativi la =
quota dello=20
sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del =
fondo=20
aggiuntivo di cui alla <EM>citata lettera</EM> <EM>a)</EM> del comma 2 =
e'=20
ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende =
titolari di=20
AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non=20
innovativi coperti da brevetto;<BR><EM>b)</EM> la quota di ripiano =
determinata a=20
seguito della verifica al 31 maggio, e' comunicata dall'AIFA a ciascuna =
Azienda=20
entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della =
verifica al=20
30 settembre e' comunicata dall'AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 =
novembre. Le=20
Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione =
dell'AIFA,=20
dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia =
e delle=20
finanze e della salute;<BR><EM>c)</EM> ai fini del ripiano, per le =
aziende=20
farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, =
lettera=20
<EM>g)</EM>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico =
dei=20
grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi =
successivi, le=20
relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il=20
corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. =
Le=20
aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini =
previsti dalla=20
lettera <EM>b)</EM> del presente comma, direttamente alle regioni dove =
si e'=20
verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di =
spesa=20
regionale;<BR><EM>d)</EM> la mancata integrale corresponsione a tutte le =
regioni=20
interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini =
perentori=20
previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da =

brevetto, in misura tale da coprire l'importo corrispondente, =
incrementato del=20
20 per cento, nei successivi sei mesi.</P>
<P>4. Entro il 1=B0 dicembre di ogni anno l'AIFA elabora la stima della =
spesa=20
farmaceutica, cos=EC come definita al comma 1, relativa all'anno =
successivo=20
distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. =
Le=20
regioni che, secondo le stime comunicate dall'AIFA, superano il tetto di =
spesa=20
regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure =
di=20
contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un =
ammontare=20
pari almeno al 30 per cento dello sforamento; <EM>dette misure</EM>=20
costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al =
finanziamento=20
integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali =
entrate da=20
compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo =
dell'ammontare=20
delle misure a proprio carico.</P>
<P>5. A decorrere dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera =
cos=EC come=20
rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come =
definita al=20
comma 1, non pu=F2 superare a livello di ogni singola regione la misura=20
percentuale del <EM>2,4 per cento</EM> del finanziamento cui concorre=20
ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse =
vincolate=20
di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il =
finanziamento di=20
attivit=E0 non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L'eventuale =
sforamento di=20
detto valore e' recuperato interamente a carico della regione attraverso =
misure=20
di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci =
equivalenti della=20
spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio =
sanitario=20
regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio=20
regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia fatto =
registrare un=20
equilibrio economico complessivo.</P>
<P>5<EM>-bis</EM>. <EM>All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre =
2001, n.=20
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. =
405, e'=20
aggiunto il seguente comma:<BR>=AB2-bis. Sono nulli i provvedimenti =
regionali di=20
cui al comma 2, assunti in difformit=E0 da quanto deliberato, ai sensi =
del comma=20
1, dalla Commissione unica del farmaco o, successivamente alla =
istituzione=20
dell'AIFA, dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica di tale =
Agenzia,=20
fatte salve eventuali ratifiche adottate dall'AIFA antecedentemente al =
1=B0=20
ottobre 2007=BB.</EM></P>
<P><EM>5-ter. Per la prosecuzione del progetto =ABOspedale senza =
dolore=BB di cui=20
all'accordo tra il Ministro della sanit=E0, le regioni e le province =
autonome,=20
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =
regioni e le=20
province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, =
pubblicato=20
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, e' autorizzata la =
spesa di 1=20
milione di euro per l'anno 2007.</EM></P>
<P><EM>5-quater. Nella prescrizione dei farmaci equivalenti il medico =
indica in=20
ricetta o il nome della specialit=E0 medicinale o il nome del =
generico.</EM></P>
<P><EM>5-quinquies. Al comma 8 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 =
settembre=20
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre =
2003, n.=20
326, dopo la lettera c)</EM> e' aggiunta la =
seguente:<BR><EM>&nbsp;&nbsp;&nbsp;=20
=ABc-bis) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati =
con=20
soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, =
assistenza,=20
ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attivit=E0=20
editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di =

cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere =

pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera g) del =
comma 5,=20
ferma restando la natura di ente pubblico non economico =
dell'Agenzia=BB.</EM></P>
<P><EM>5-sexies. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 16 della =
legge 21=20
ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, dopo le parole: =ABad =
uso=20
autologo=BB sono inserite le seguenti: =AB, agli intermedi destinati =
alla produzione=20
di emoderivati individuati con decreto del Ministro della salute su =
proposta=20
dell'AIFA=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 5-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni concernenti il funzionamento =
dell'Agenzia=20
italiana del farmaco </EM></P>
<P><EM>1. Al comma 297 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. =
266, le=20
parole: =ABdal 1=B0 gennaio 2006 nel numero di 190 unita=BB sono =
sostituite dalle=20
seguenti: =ABdal 1=B0 gennaio 2008 nel numero di 250 unita=BB. L'AIFA e' =
autorizzata=20
ad avviare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge =
di=20
conversione del presente decreto, procedure finalizzate alla copertura =
dei posti=20
vacanti in dotazione organica anche riservate al personale non di ruolo, =
gi=E0 in=20
servizio presso l'AIFA, in forza di contratti stipulati ai sensi del =
combinato=20
disposto dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, =
n. 269,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e=20
dell'articolo 26 del decreto del Ministro della salute 20 settembre =
2004, n.=20
245.</EM></P>
<P><EM>2. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al =
comma=20
1, pari a euro 2.467.253,87, e' a carico di quota parte del fondo di cui =
al=20
comma 19, lettera b), numero 4), dell'articolo 48 del citato =
decreto-legge n.=20
269 del 2003, che rappresenta per l'AIFA un'entrata certa con carattere =
di=20
continuit=E0. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 6. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Destinazione della quota del canone di utilizzo=20
dell'infrastruttura ferroviaria </EM></P>
<P><EM>1. Ai fini della realizzazione della infrastruttura ferroviaria=20
nazionale, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle =
infrastrutture,=20
di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle =
finanze, e'=20
determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo della =
infrastruttura=20
ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della =
navigazione 21=20
marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile =
2000, e=20
successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi =
d'investimento=20
dell'infrastruttura suddetta; con lo stesso provvedimento sono definiti =
i=20
criteri e le modalit=E0 attuative.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 7. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Contributi al trasporto metropolitano delle grandi =
citt=E0=20
</EM></P>
<P>1. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro =
per la=20
prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea =ABC=BB =
della=20
metropolitana della citt=E0 di Roma.</P>
<P>2. Per l'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro =
per spese=20
di investimento relative al sistema metropolitano urbano e regionale di=20
Napoli.</P>
<P>3. Per la realizzazione di investimenti relativi al sistema =
ferroviario=20
metropolitano di Milano e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro =
per=20
l'anno 2007, <EM>da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti =
del codice=20
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al =
decreto=20
legislativo 12 aprile 2006, n. 163</EM>, quale cofinanziamento delle =
politiche a=20
favore del trasporto pubblico.</P>
<P><EM>3-bis. All'articolo 1, comma 979, terzo periodo, della legge 27 =
dicembre=20
2006, n. 296, dopo le parole: =ABdel tratto della metropolitana di =
Milano M4=20
Lorenteggio-Linate=BB sono aggiunte le seguenti: =ABe delle altre tratte =
della=20
metropolitana di Milano=BB.</EM></P>
<P>4. Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono da considerarsi in deroga al =
patto di=20
stabilit=E0 interno, sia in termini di competenza che di cassa, a =
condizione che=20
siano utilizzate entro il 31 dicembre 2007. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 7-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Patto di stabilit=E0 interno 2007 per le =
regioni</EM> </P>
<P><EM>1. Dopo il comma 658 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, e' inserito il seguente:<BR>=AB658-bis. Nei casi in cui la regione =
o la=20
provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa =
determinato=20
in applicazione del patto di stabilit=E0 interno e lo scostamento =
registrato=20
rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale =
per=20
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, =
con=20
esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le =
sanzioni=20
previste per il mancato rispetto del patto di stabilit=E0, a condizione =
che lo=20
scostamento venga recuperato nell'anno 2008=BB.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 8. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Interventi per il trasferimento modale da e per la =
Sicilia e=20
per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto =
di=20
Messina. </EM></P>
<P>1. Al fine del potenziamento del trasporto merci marittimo da e per =
la=20
Sicilia, anche con riferimento alle merci pericolose, per la =
realizzazione di=20
interventi di adeguamento dei servizi nei porti calabresi e siciliani =
<EM>e dei=20
relativi collegamenti</EM> intermodali, per il miglioramento della =
sicurezza,=20
<EM>anche tenendo conto dei dati sui sinistri ed infortuni marittimi in =
possesso=20
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e delle=20
Capitanerie di porto</EM>, nonche' per la promozione d<EM>ei servizi e =
la=20
relativa informazione al pubblico</EM> e' autorizzata altres=EC la spesa =
di 12=20
milioni di euro per l'anno 2007.</P>
<P>2. Per la realizzazione di interventi e servizi di messa in sicurezza =
della=20
viabilit=E0 statale, tra i quali semaforizzazione, attraversamenti =
pedonali,=20
pannelli informatizzati, della Calabria e della Sicilia direttamente =
interessata=20
dall'emergenza <EM>di trasferimento del traffico per effetto dei lavori =
sul=20
tratto Bagnara-Reggio Calabria dell'autostrada A3</EM> e' autorizzata la =
spesa=20
di 7 milioni di euro per l'anno 2007.</P>
<P>3. Al fine del potenziamento del trasporto ferroviario pendolare =
sulla tratta=20
Rosarno-Reggio Calabria-Melito Porto Salvo e del collegamento =
ferroviario con=20
l'aeroporto di <EM>Reggio Calabria</EM>, e' autorizzata la spesa di 40 =
milioni=20
di euro per l'anno 2007 per la realizzazione di investimenti per il =
materiale=20
rotabile, la riqualificazione integrata delle stazioni e per interventi =
di=20
integrazione e scambio modale.</P>
<P>4. Per potenziare il trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di =
Messina=20
e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2007 per l'acquisto =
o il=20
noleggio di navi, l'adeguamento e il potenziamento dei pontili e dei =
relativi=20
servizi, il collegamento veloce dell'aeroporto di Reggio Calabria con =
Messina ed=20
altri eventuali scali, nonche' per la introduzione di agevolazioni =
tariffarie=20
nel periodo dell'emergenza <EM>di cui al comma 2</EM> e la istituzione =
del=20
sistema informativo dei servizi di mobilit=E0 nello Stretto.</P>
<P>5. Gli interventi e la ripartizione delle relative risorse di cui ai =
commi da=20
1 a 4 sono definiti con decreti del Ministro dei trasporti, <EM>sentite =
le=20
competenti Commissioni parlamentari, e sono realizzati in ragione =
dell'urgenza=20
con le procedure di cui all'articolo 57, comma 2, ovvero di cui =
all'articolo=20
221, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, =
servizi e=20
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. =
163</EM>.</P>
<P>6. Al fine dell'adeguamento e della stipula dei contratti di servizio =
per=20
l'adeguamento dei collegamenti marittimi tra le citt=E0 di Messina, =
Reggio=20
Calabria e Villa San Giovanni, e' assegnato alla regione Calabria e alla =
regione=20
siciliana un contributo annuo di 1 milione di euro per il 2007, da =
ripartirsi=20
con decreto del Ministro dei trasporti, sentite le regioni interessate =
<EM>e le=20
competenti Commissioni parlamentari.</EM></P>
<P>7. E' istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, =
l'area di=20
sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, individuata con =
decreto=20
del Ministro dei trasporti, alla quale e' preposta, in deroga agli =
articoli 16 e=20
17 del codice della navigazione e all'articolo 14, comma 1<EM>-ter</EM>, =
della=20
legge 24 gennaio 1994, n. 84, l'Autorit=E0 marittima della navigazione =
dello=20
Stretto, con sede in Messina, con compiti inerenti al rilascio delle=20
autorizzazioni, concessioni ed ogni altro provvedimento in materia di =
sicurezza=20
della navigazione nell'area e negli ambiti portuali in essa compresi, =
<EM>e di=20
misure di prevenzione proposte dall'IPSEMA a norma del decreto =
legislativo 27=20
luglio 1999, n. 271, nonche' alla regolazione dei servizi</EM> =
tecnico-nautici=20
nell'intera area.</P>
<P>8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 =
gennaio=20
2006, n. 13, come sostituito dall'articolo 1, comma 1046, della legge 27 =

dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno =
2007.</P>
<P>9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 245, della =
legge 30=20
dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 9. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Contratto di servizi pubblico con Trenitalia =
S.p.A.=20
</EM></P>
<P>1. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico =
tra il=20
Ministero dei trasporti e Trenitalia S.p.A., l'ammontare delle somme da=20
corrispondere alla Societ=E0 per gli anni 2006 e 2007 in relazione agli =
obblighi=20
di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti =
dalla=20
vigente normativa comunitaria, e' accertato, in via definitiva e senza =
dare=20
luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per =
gli=20
stessi anni 2006 e 2007 dal bilancio di previsione dello Stato. Il =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla =
Societ=E0=20
Trenitalia S.p.A. le somme spettanti.</P>
<P>2. Nelle more della rideterminazione dei criteri di ripartizione di =
cui=20
all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. =
422, il=20
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere=20
direttamente alla societ=E0 Trenitalia S.p.A. le risorse di cui =
all'articolo 1,=20
comma 973, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</P>
<P><EM>2-bis. All'articolo 38 della legge 1=B0 agosto 2002, n. 166, e =
successive=20
modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<BR>=AB2. I =
servizi di=20
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime =
degli=20
obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio =
pubblico=20
da sottoscrivere almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, di =
durata=20
non inferiore a cinque anni, con possibilit=E0 di revisioni annuali =
delle=20
caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessit=E0 =
di=20
procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida, =
nel=20
rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i =
quali sono=20
definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi,=20
nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato, =
nonche'=20
le compensazioni spettanti alla societ=E0 fornitrice.</EM></P>
<P><EM>3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono =
sottoscritti,=20
per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, da esprimere =
entro trenta=20
giorni dalla data di trasmissione=BB.</EM></P>
<P><EM>2-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. =
238, le=20
parole: =AB, i contratti di servizio=BB sono soppresse. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 10. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni concernenti l'editoria </EM></P>
<P>1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti =
dall'articolo 3,=20
commi 2, 2<EM>-bis</EM>, 2<EM>-ter</EM>, 2<EM>-quater</EM>, 8, 10 e 11, =
e=20
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una =
<EM>riduzione=20
del 2 per cento</EM> del contributo complessivo spettante a ciascun =
soggetto=20
avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. =
250, e=20
successive modificazioni. <EM>Tale contributo non pu=F2 comunque =
superare il costo=20
complessivo sostenuto dal soggetto nell'anno precedente relativamente =
alla=20
produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti=20
professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.</EM></P>
<P>2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della =
corretta=20
applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell'articolo 1 =
della=20
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell'articolo 1 della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell'intera=20
documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei =
contributi,=20
indicato dal comma 461 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. =
266, per=20
le imprese richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 =
agosto=20
1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30 settembre =
successivo=20
alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.</P>
<P>3. La trasmissione dell'intera documentazione necessaria per la =
valutazione=20
del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua =
erogazione,=20
entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all'anno =
2007 e di=20
cui ai commi 454 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e =
1246=20
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni =
precedenti,=20
costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di =
decadenza.</P>
<P>4. La regolarit=E0 contributiva previdenziale, relativa all'anno di =
riferimento=20
dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche =
e=20
televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a =
pena di=20
decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le =
imprese=20
abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi=20
previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento =
dei=20
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.</P>
<P><EM>5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'importo della=20
compensazione dovuta alla societ=E0 Poste Italiane S.p.A. a fronte=20
dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 =
dicembre=20
2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio =
2004, n.=20
46, e' ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna =
impresa=20
beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per =
cento per=20
gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di =
agevolazioni=20
superiori ad 1 milione di euro.</EM></P>
<P>6. La Societ=E0 Poste Italiane S.p.A. e' tenuta ad applicare la =
riduzione=20
dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali =
conguagli=20
nei confronti delle imprese interessate.</P>
<P>7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle=20
spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 =
dicembre 2003,=20
n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. =
46, le=20
pubblicazioni dedicate prevalentemente all'illustrazione di prodotti o =
servizi=20
contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono =
equiparate=20
ai giornali di pubblicit=E0 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera =
<EM>c)</EM>,=20
del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.</P>
<P>8. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2008, il possesso del requisito di =
ammissione=20
alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera=20
<EM>a)</EM>, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con =

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' richiesto e =
verificato=20
per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.</P>
<P>9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di cui alla =
legge 7=20
agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006, e' autorizzata la spesa =
aggiuntiva=20
di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007.</P>
<P>10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato. =
</P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 10-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di contributi alle imprese =
editrici=20
di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva </EM></P>
<P><EM>1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive =

modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il =
seguente:<BR>=AB2-quinquies.=20
Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui =
al=20
comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ci=F2 in =
via di=20
interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:<BR>a) devono =
trasmettere=20
giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la met=E0 del =
tempo di=20
trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca =
nelle=20
regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto =
Adige,=20
almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da =
terzi per=20
loro conto;<BR>b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, =
commi=20
2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive=20
modificazioni;<BR>c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per =
ciascuno=20
degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al =
numero=20
delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti=20
televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche e' suddivisa, =
tra le=20
emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del =
regolamento di cui=20
al decreto del Ministro delle comunicazioni 1=B0 ottobre 2002, n. 225, =
adottato in=20
attuazione dell'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. =
448,=20
mentre e' suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della =
presente=20
legge=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 11. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Estinzioni anticipate di prestiti </EM></P>
<P>1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo =
ordinario di=20
cui all'articolo 34, comma 1, lettera <EM>a)</EM>, del decreto =
legislativo 30=20
dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni =
di euro=20
annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di =
amministrazione per=20
l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di =
province=20
e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che =
ne fanno=20
richiesta, per far fronte agli indennizzi <EM>correlati strettamente =
alle</EM>=20
estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla =
base di=20
una certificazione, le cui modalit=E0 sono stabilite con decreto del =
Ministero=20
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle =
finanze, entro=20
il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza =
del=20
complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 12. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Sostegno all'adempimento dell'obbligo di =
istruzione=20
</EM></P>
<P>1. Ai fini di supportare l'adempimento dell'obbligo di istruzione di =
cui=20
all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' =
autorizzata=20
la spesa 150 milioni di euro per l'anno 2007. Con decreto del Ministro =
della=20
pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalit=E0 per =
l'assegnazione=20
delle predette risorse.</P>
<P>2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera =
<EM>b)</EM>,=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente =
all'anno=20
2007. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 13. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti =
di ricerca=20
e l'Agenzia della formazione </EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =
e'=20
aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABAl fine di potenziare e =
rendere=20
immediatamente operativo il sostegno ai progetti di ricerca, si provvede =

all'attuazione del presente comma, per il triennio 2008-2010, con =
decreto del=20
Ministro dell'universit=E0 e della ricerca, di natura non regolamentare, =
da=20
adottarsi entro il 30 novembre 2007=BB.</P>
<P>2. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, le parole: =ABa far tempo dal 15 giugno 2007=BB sono sostituite =
dalle seguenti:=20
=ABa decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al =
comma=20
585=BB. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 13-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Risorse per il funzionamento del centro di ricerca =
CEINGE=20
</EM></P>
<P><EM>1. Ai fini del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE =
-=20
Biotecnologie avanzate S.c.a.r.l di Napoli, ente senza fini di lucro, =
dotato di=20
personalit=E0 giuridica di diritto privato, interamente partecipato da=20
amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, e' istituito un fondo =
con una=20
dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2007, a sostegno di attivit=E0 =

infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, =
da=20
destinare secondo criteri e modalit=E0 individuati dal Ministro dello =
sviluppo=20
economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri=20
interessati. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente =
riduzione=20
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009,=20
nell'ambito dell'unit=E0 previsionale di base di parte corrente =ABFondo =
speciale=BB=20
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze =
per l'anno=20
2007, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al =
medesimo=20
Ministero. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 14. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni =
culturali=20
</EM></P>
<P>1. Al fine di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione dei =
servizi=20
aggiuntivi di cui all'articolo 117 del <EM>codice dei beni culturali e =
del=20
paesaggio</EM>, <EM>di cui</EM> al decreto legislativo 22 gennaio 2004, =
n. 42, e=20
successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei beni=20
culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento dei =
servizi=20
stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie =
indicate nel=20
medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi della cultura, =
nei quali=20
i servizi devono essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva=20
competenza, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e=20
paesaggistici e degli Istituti dotati di autonomia speciale del =
Ministero per i=20
beni e le attivit=E0 culturali.</P>
<P>2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e =
le=20
attivit=E0 culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento =
comunitario,=20
<EM>tenendo conto della specificit=E0 delle prestazioni richieste =
nonche' delle=20
esperienze e dei titoli professionali occorrenti</EM>, e' disciplinata=20
l'organizzazione dei servizi aggiuntivi sulla base dei principi di cui =
al=20
presente articolo, tra l'altro prevedendo che, in prima applicazione,=20
l'affidamento integrato dei servizi avvenga, se necessario, anche con =
termini=20
iniziali differenziati, garantendo la naturale scadenza dei rapporti =
concessori=20
in corso.</P>
<P>3. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina sull'affidamento =

integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti =
comunque in=20
atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro =
naturale=20
scadenza, ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da =
bandirsi=20
entro il 28 febbraio 2008. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 14-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Debiti contributivi </EM></P>
<P><EM>1. Per le imprese, enti ed organismi di spettacolo in stato di =
crisi=20
attestato dalle competenti direzioni provinciali del lavoro, =
l'accantonamento di=20
cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 8 gennaio 1979, n. 7, e'=20
applicabile, relativamente ai debiti contributivi iscritti a ruolo alla =
data del=20
30 settembre 2007, e costituisce garanzia ai fini dell'ammissione al =
beneficio=20
di cui al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, =
n. 138,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'ente =

impositore, tenuto conto delle compatibilit=E0 del proprio bilancio, =
stabilisce i=20
requisiti e le procedure per l'ammissione al beneficio. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 15. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di =
spesa=20
</EM></P>
<P>1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio =
2006-2007=20
relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed =
intese=20
intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' =
autorizzata, in=20
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge =
27=20
dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, =
per la=20
retrodatazione al 1=B0 febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i =
quali gli=20
atti negoziali <EM>indicati nei commi 2, 3 e 4</EM> hanno previsto =
decorrenze=20
successive al 1=B0 febbraio 2007.</P>
<P>2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il =
personale=20
delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi =
nazionali=20
relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1=B0 =
dicembre=20
2007.</P>
<P>3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altres=EC al =
personale statale=20
in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1=B0 =
dicembre=20
2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi =
sindacali o dei=20
provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.</P>
<P>4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei =
confronti=20
del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non =
statale=20
per il quale, entro il 1=B0 dicembre 2007, siano stati sottoscritti=20
definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio=20
2006-2007.</P>
<P>5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 =
costituiscono=20
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da =
definire, in=20
sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria =
per=20
l'anno 2008. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 16. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di sistema digitale =
terrestre=20
</EM></P>
<P>1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto, i produttori ovvero gli importatori di apparecchi televisivi =
sono=20
tenuti ad apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno degli =
apparecchi=20
televisivi riceventi in sola tecnica analogica una etichetta delle =
dimensioni=20
non inferiori a cm 24\times 10 con la scritta: =ABquesto televisore non =
e'=20
abilitato a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale=BB. =
Per gli=20
apparecchi gi=E0 distribuiti ai rivenditori l'obbligo grava su questi =
ultimi.</P>
<P>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto,=20
gli apparecchi televisivi venduti dalle aziende produttrici ai =
distributori di=20
apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale =
integrano un=20
sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della televisione=20
digitale.</P>
<P>3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto,=20
gli apparecchi televisivi venduti ai consumatori sul territorio =
nazionale=20
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della=20
televisione digitale.</P>
<P>4. All'articolo 2<EM>-bis</EM>, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio =
2001,=20
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, =
come=20
modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre =
2005, n.=20
273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, =
le=20
parole: =ABentro l'anno 2008=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABentro =
l'anno=20
2012=BB.</P>
<P><EM>4-bis. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto=20
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) e' =
sostituita dalla=20
seguente:<BR>=ABp); =ABambito locale televisivo=BB l'esercizio =
dell'attivit=E0 di=20
radiodiffusione televisiva in uno o pi=F9 bacini, comunque non superiori =
a dieci,=20
anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento =
della=20
popolazione nazionale; l'ambito e' denominato =ABregionale=BB o =
=ABprovinciale=BB quando=20
il bacino di esercizio dell'attivit=E0 di radiodiffusione televisiva e' =
unico e=20
ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e =
l'emittente=20
non trasmette in altri bacini; l'espressione =ABambito locale =
televisivo=BB=20
riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle =
trasmissioni in=20
ambito regionale o provinciale=BB;<BR>b) all'articolo 23, il comma 3 e' =
sostituito=20
dal seguente:<BR>=AB3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o =
autorizzazioni=20
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di =
ciascun bacino=20
di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo =
di cui=20
all'articolo 2, comma 1, lettera p), un medesimo soggetto pu=F2 =
detenere, anche=20
tramite societ=E0 controllate o collegate, un numero plurimo di =
concessioni e=20
autorizzazioni per l'esercizio dell'attivit=E0 televisiva in ambito =
locale. In=20
caso di diffusioni interconnesse, si applicano le disposizioni di cui=20
all'articolo 29=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 17. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Somme da corrispondere a titolo di danno =
ambientale=20
</EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =
le=20
parole: =ABdelle somme versate=BB sono sostituite dalle =
seguenti:<BR>=ABdelle somme da=20
versare=BB e dopo le parole: =ABtransattivi negli anni=BB e' inserita la =
seguente:=20
=AB2001,=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 18. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali =
</EM></P>
<P>1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo =
sviluppo e'=20
autorizzata la spesa di <EM>499 milioni di euro</EM> per l'anno 2007, da =

destinare:<BR><EM>a)</EM> per 40 milioni di euro, alla costituzione di =
un Fondo=20
italiano per attivit=E0 di mantenimento della pace in Africa =
<EM>=ABPeace=20
Facility=BB</EM>;<BR><EM>b)</EM> per 130 milioni di euro, al versamento =
di una=20
ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per =
la lotta=20
contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria <EM>(Global Health=20
Found)</EM>;<BR><EM>c)</EM> per 100 milioni di euro, alla corresponsione =
di=20
quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle =
Nazioni=20
Unite per le Forze di pace e per la Corte penale =
internazionale;<BR><EM>d)</EM>=20
per <EM>220</EM> <EM>milioni </EM>di euro, all'erogazione di contributi=20
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in =
via di=20
sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 =
febbraio 1987,=20
n. 49;<BR><EM>e)</EM> per <EM>4 milioni di euro</EM>, al completamento =
delle=20
attivit=E0 di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in =
Russia, di cui=20
alla legge 19 luglio 2004, n. 196;<BR><EM>e-bis) per 5 milioni di euro =
al Fondo=20
delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF).</EM></P>
<P>2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo=20
internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' =
autorizzata=20
la spesa di 389 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con =
decreto del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.</P>
<P><EM>2-bis. Per il perseguimento delle finalit=E0 istituzionali e per =
assicurare=20
il proprio funzionamento, in coerenza con il processo di revisione =
organizzativa=20
di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre =
2006, n.=20
296, ed ai fini della razionalizzazione della spesa, le rappresentanze=20
diplomatiche e gli uffici consolari di 1=AA categoria sono dotati di =
autonomia=20
gestionale e finanziaria, secondo modalit=E0 disciplinate con =
regolamento da=20
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, =
n. 400.=20
</EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 19. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Misure in materia di pagamenti della P.A. =
</EM></P>
<P>1. <EM>All'articolo 48-bis</EM> del decreto del Presidente della =
Repubblica=20
29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR><EM>a)</EM> <EM>al comma 1</EM>, le parole: =ABLe=20
amministrazioni pubbliche=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABA =
decorrere dalla=20
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le =
amministrazioni=20
pubbliche=BB;<BR><EM>b) (soppressa)</EM>;<BR><EM>c)</EM> dopo il comma 2 =
e'=20
aggiunto, in fine, il seguente:<BR>=AB<EM>2-bis</EM>. Con decreto di =
natura non=20
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di =
cui al=20
comma 1 pu=F2 essere aumentato, in misura comunque non superiore al =
doppio, ovvero=20
diminuito=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 20. </P>
<P align=3Dcenter><EM>5 per mille </EM></P>
<P><EM>1. Lo stanziamento di cui all'unit=E0 previsionale di base =
4.1.5.21 (5 per=20
mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e' integrato di 150 =
milioni di=20
euro per il medesimo anno.</EM></P>
<P><EM>2. A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre =
2005,=20
n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 =
dicembre 2006,=20
n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le=20
associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai =
fini=20
sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 20-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Fondo rotativo per infrastrutture strategiche =
</EM></P>
<P><EM>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni:<BR>a) nel comma 355, dopo la lettera c) e' =
aggiunta la=20
seguente:<BR>=ABc-bis) infrastrutture strategiche di preminente =
interesse=20
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443=BB;<BR>b) nel =
comma 357, e'=20
aggiunto in fine il seguente periodo: =ABIl decreto di cui al presente =
comma,=20
relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), e' =
emanato=20
dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro =
dell'economia e=20
delle finanze=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 21. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Programma straordinario di edilizia residenziale =
pubblica.=20
</EM>Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della =
provincia=20
di Foggia colpite da eventi sismici. </P>
<P>1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio =
2007, n.=20
9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie =
sociali ivi=20
indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone =
sociale per=20
coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai =
comuni, e'=20
finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un =
programma=20
straordi-nario di edilizia residenziale pubblica finalizzato =
prioritariamente al=20
recupero e <EM>all'adattamento funzionale</EM> di alloggi di propriet=E0 =
degli ex=20
IACP o dei comuni, <EM>non assegnati, nonche' all'acquisto, alla =
locazione di=20
alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare =
prioritariamente a=20
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei =
requisiti=20
di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a =
soddisfare il=20
fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso =
reddito,=20
individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di=20
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare =
riferimento=20
a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della =
stessa=20
legge e in relazione alle priorit=E0 definite nel tavolo di =
concertazione generale=20
sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e =
a tal=20
fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto =
richiedente,=20
nonche' la disponibilit=E0 di altri immobili da parte del richiedente.=20
L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente =
accertamenti=20
a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria =
e=20
nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma=20
straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma =
deve=20
essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di =
efficienza=20
energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei =
consumi=20
energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.</EM></P>
<P>2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto,=20
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al=20
Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidariet=E0 =
sociale gli=20
elenchi degli interventi di cui al comma 1.</P>
<P>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il =
Ministro=20
della solidariet=E0 sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata =
in vigore=20
del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e=20
immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, =
<EM>previa=20
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto =

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni</EM>. Col =

medesimo decreto sono definite le modalit=E0 di erogazione dei relativi=20
stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed =
agli ex=20
IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in =
parte=20
alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita =
convenzione per i=20
medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una =
equa=20
distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano=20
localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui =
al=20
comma 1,<EM> secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le =
regioni e le=20
province autonome.</EM></P>
<P>4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato =
alla=20
costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli =
Osservatori=20
regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la =
formazione,=20
l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la=20
programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalit=E0 =
sociali,=20
<EM>nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza =
titolo=20
degli alloggi di propriet=E0 dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro =
delle=20
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidariet=E0 sociale, =
con=20
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore =
della=20
legge di conversione del presente decreto tenuto conto della =
concertazione=20
istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio =
2007, n.=20
9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, =
l'organizzazione=20
e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le=20
esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello =
regionale.</EM></P>
<P><EM>4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di =
edilizia=20
residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di =
efficienza,=20
flessibilit=E0 e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di =
banche dati=20
consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, =

permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di =
un=20
sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente.=20
Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o =
maggiori oneri=20
per la finanza pubblica.</EM></P>
<P><EM>4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di =
euro per la=20
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere =
pubbliche, ai=20
sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto=20
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione =
dei=20
singoli interventi in base alle esigenze accertate</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 21-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito =
urbano=20
=ABContratti di quartiere II=BB </EM></P>
<P><EM>1. Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007, di cui =
all'articolo 4,=20
comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive =
modificazioni, ed=20
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le =
risorse=20
originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo =
18 del=20
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
12 luglio 1991, n. 203, non impegnate, sono destinate al finanziamento =
delle=20
proposte gi=E0 ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento =
tra=20
quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture =
e dei=20
trasporti 27 dicembre 2001, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003, =
pubblicati=20
rispettivamente nel supplemento ordinario alla </EM>Gazzetta =
Ufficiale<EM> n.=20
162 del 12 luglio 2002, nella </EM>Gazzetta Ufficiale<EM> n. 94 del 23 =
aprile=20
2003 e nella </EM>Gazzetta Ufficiale<EM> n. 21 del 27 gennaio 2004, =
concernenti=20
il programma innovativo in ambito urbano denominato =ABContratti di =
quartiere II=BB.=20
Nell'ambito delle predette risorse una quota fino a 60 milioni di euro =
e'=20
altres=EC destinata alla prosecuzione degli interventi di cui =
all'articolo 1,=20
comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi =
degli=20
articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo =
12=20
aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli =
interventi in=20
base alle esigenze accertate.</EM></P>
<P><EM>2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa =
in sede=20
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le =
province=20
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalit=E0 di =
ripartizione=20
delle risorse di cui al comma 1, primo periodo, nonche' la quota di=20
cofinanziamento regionale e le modalit=E0 di individuazione delle =
proposte da=20
ammettere a finanziamento.</EM></P>
<P><EM>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del =
Ministro=20
delle infrastrutture, e' autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli =
effetti=20
positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le =
risorse=20
di cui al comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello =
Stato delle=20
risorse finanziarie depositate sui conti correnti di tesoreria n. 20126 =
e n.=20
20127 intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un fondo =
dello=20
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, ai fini del=20
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.</EM></P>
<P><EM>4. Le regioni che hanno finanziato con propri fondi tutte le =
proposte di=20
=ABContratti di quartiere II=BB gi=E0 ritenute idonee in attuazione dei =
richiamati=20
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre =
2001, 30=20
dicembre 2002 e 21 novembre 2003 possono utilizzare le risorse di cui al =
comma 3=20
per finanziare nuovi programmi aventi caratteristiche analoghe a quelle =
dei=20
=ABContratti di quartiere II=BB che saranno individuati con il decreto =
di cui al=20
comma 2. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 22. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e =
MOSE=20
</EM></P>
<P>1. Nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di =
cui alla=20
legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, con =
particolare=20
riguardo alla definizione di una rete fissa antincendio per la citt=E0 =
di Venezia=20
e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi rilevanti da =
incidente=20
industriale nella zona di Marghera Malcontenta, e' autorizzata la spesa =
di 20=20
milioni di euro per l'anno 2007.</P>
<P>2. Per il proseguimento della realizzazione del sistema MOSE e' =
autorizzata=20
la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2007. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 23. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Polo ricerca Erzelli ed interventi =
infrastrutturali nella=20
regione </EM>Liguria </P>
<P>1. Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di =
attivit=E0=20
industriali ed alta tecnologia, da realizzarsi nell'area di Erzelli nel =
comune=20
di Genova, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno =
2007.</P>
<P>2. All'articolo 1, comma 1302, ultimo periodo, della legge 27 =
dicembre 2006,=20
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:<BR><EM>a)</EM> le =
parole: =ABai=20
fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni =
dal 2007=20
al 2011=BB sono soppresse;<BR><EM>b)</EM> le parole da: =ABe della =
successiva=20
riassegnazione=BB fino al termine del periodo sono soppresse. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 24. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Sostegno straordinario ai comuni in dissesto =
</EM></P>
<P>1. Al fine di accelerare i <EM>pagamenti dei debiti</EM> certi, =
liquidi ed=20
esigibili alla data del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano =
deliberato il=20
dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, viene trasferita una somma =
pari a=20
150 milioni di euro per l'effettuazione di pagamenti entro il 31 =
dicembre 2007.=20
Detta somma sar=E0 ripartita nei limiti della massa passiva accertata, =
al netto di=20
altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti=20
disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre =
2006. Per=20
ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle =
rispettive=20
gestioni commissariali.</P>
<P>2. Le somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro il =
termine=20
del 31 dicembre 2007 sono riversate al bilancio dello Stato con =
imputazione ad=20
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.</P>
<P>3. Nel caso di adozione, da parte della Giunta municipale, della =
modalit=E0=20
semplificata, ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi=20
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 =
agosto=20
2000, n. 267, la somma di cui al comma 1 rientra tra le risorse =
finanziarie=20
messe a disposizione dal Comune per le transazioni che saranno definite=20
dall'Organo straordinario di liquidazione e che dovranno essere =
liquidate entro=20
il 31 dicembre 2007.</P>
<P>4. Con le eventuali risorse residuali, l'ente procede, fermo restando =
quanto=20
previsto al comma 2, al pagamento dei residui passivi, cos=EC come =
definiti=20
dall'articolo 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del =
2000, e=20
successive modificazioni, relativi a investimenti.</P>
<P>5. In caso di mancata adozione della modalit=E0 semplificata, al fine =
di=20
rispettare il principio della <EM>par condicio creditorum</EM>, le =
risorse=20
potranno essere utilizzate dall'ente e dall'Organo straordinario di=20
liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze. Le risorse devono =
essere=20
utilizzate per il pagamento di quanto gi=E0 previsto nel <EM>comma =
4</EM> e per il=20
pagamento, in via transattiva, secondo l'ordine di priorit=E0 di seguito =
indicato,=20
di una quota, comunque non superiore al 60 per cento del debito =
accertato,=20
afferente:<BR><EM>a)</EM> alle spese per le quali sussiste gi=E0 un =
titolo=20
esecutivo;<BR><EM>b)</EM> alle procedure esecutive estinte. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 25. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Interventi nella regione Friuli-Venezia =
Giulia.</EM>=20
Prosecuzione dell'operativit=E0 del Fondo regionale di protezione =
civile. </P>
<P>1. E' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 65 milioni di euro, =
iscritti=20
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, =
finalizzata al=20
collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona =
produttiva=20
nel comune di Manzano.</P>
<P>2. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 per =
fare=20
fronte agli interventi di riduzione del rischio idrogeologico e =
alluvionale=20
conseguenti all'evento calamitoso del 27 maggio 2007 di cui =
all'ordinanza di=20
protezione civile n. 3610 del 30 agosto 2007, pubblicata nella =
<EM>Gazzetta=20
Ufficiale</EM> n. 208 del 7 settembre 2007.</P>
<P><EM>2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della =
legge 24=20
febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 27 =
dicembre=20
2006, n. 296, si intende comprensiva, per l'anno 2008, dell'importo di =
euro 138=20
milioni da destinare alla prosecuzione dell'operativit=E0 del Fondo di =
cui=20
all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con =
apposito=20
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono disciplinati i =
criteri=20
e le modalit=E0 di trasferimento delle risorse. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 25-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed =
ambientale=20
nella regione Abruzzo</EM> </P>
<P><EM>1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica ed ambientale =
determinatasi=20
nell'area delle province di Chieti e di Pescara, a valere sull'ordinanza =
di=20
protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta =
Ufficiale=20
n. 64 del 17 marzo 2006, e successive integrazioni, e' autorizzata la =
spesa di=20
15 milioni di euro per l'anno 2007</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 26. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di ambiente </EM></P>
<P>1. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare un contributo straordinario di 20 milioni di euro =
per=20
l'attuazione di programmi di intervento per le aree protette e per la =
difesa del=20
mare <EM>nonche' per la tutela della biodiversit=E0 nel Canale di =
Sicilia</EM>.=20
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e =
del mare,=20
<EM>previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono =
individuate le=20
aree di intervento</EM> e sono definite le modalit=E0 e i criteri di =
utilizzazione=20
delle somme stanziate.</P>
<P><EM>1-bis. Per l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio e del mare un contributo straordinario di 10 =
milioni di=20
euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione =
degli=20
effetti dei cambiamenti climatici, con particolare riferimento agli =
interventi=20
di protezione degli ecosistemi e della biodiversit=E0 terrestre e marina =
pi=F9=20
compromessi, di difesa e gestione del suolo nelle aree a rischio =
idrogeologico e=20
a rischio desertificazione, di gestione delle risorse idriche, =
ripristino delle=20
aree costiere e delle zone umide, con priorit=E0 per gli interventi =
nelle aree=20
esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio =
valanga. Con=20
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare sono=20
definiti le modalit=E0 e i criteri di utilizzazione delle somme =
stanziate,=20
assicurando il coordinamento con le istituzioni e le regioni=20
interessate.</EM></P>
<P><EM>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente =
decreto, al=20
fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di =
Kyoto, i=20
nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una =
certificazione=20
attestante il contributo ai fini degli obblighi di riduzione delle =
emissioni di=20
gas serra nonche' da una certificazione energetica che attesti la =
realizzazione=20
degli interventi secondo standard di efficienza energetica conformi alle =

migliori tecniche disponibili e l'utilizzo di una quota obbligatoria di =
calore=20
ed elettricit=E0 prodotti da fonti rinnovabili. Le procedure e le =
modalit=E0 di=20
certificazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e =
della=20
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri interessati =
sulla=20
base delle tipologie di intervento. Il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione =
sullo=20
stato di attuazione delle misure di cui al presente comma.</EM></P>
<P>3. Il Governo inserisce annualmente nel DPEF un aggiornamento, =
predisposto=20
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, =
sentiti gli=20
altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per =
la=20
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli =
obblighi=20
derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi =
indirizzi,=20
anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 =
della=20
legge 1=B0 giugno 2002, n. 120.</P>
<P>4. Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela =
del=20
territorio e del mare di esercitare in maniera pi=F9 efficace le proprie =

competenze, all'articolo 1, comma 8<EM>-bis</EM>, del decreto-legge 18 =
maggio=20
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, =
n. 233,=20
le parole =AB, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio =
e del=20
mare=BB sono soppresse.</P>
<P><EM>4-bis. Al fine di sviluppare l'offerta di energia ottenuta da =
fonti=20
rinnovabili, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il =
comma 382=20
e' sostituito dai seguenti:</EM></P>
<P><EM>=AB382. La produzione di energia elettrica mediante impianti =
alimentati da=20
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e =
forestali,=20
ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o =

contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo =
27=20
maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un =
raggio di=20
70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia =
elettrica,=20
autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e' incentivata con i =

meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalit=E0 e' =
incentivata=20
la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti=20
energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche =
altre fonti=20
energetiche non rinnovabili.</EM></P>
<P><EM>382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti =
alimentati=20
dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 =
megawatt=20
(Mw), e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un =
periodo=20
di quindici anni. Sono fatti salvi i pi=F9 favorevoli diritti acquisiti =
ai sensi=20
del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per =
assolvere=20
all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto =
legislativo 16=20
marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel =
sistema=20
elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto =
legislativo 29=20
dicembre 2003, n. 387.</EM></P>
<P><EM>382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti =
alimentati=20
dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad =
1 Mw,=20
immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati =
verdi=20
di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa =
fissa=20
omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di =
quindici anni.=20
Al termine di tale periodo, l'energia elettrica e' remunerata, con le =
medesime=20
modalit=E0, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del =
decreto=20
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui =
al=20
presente comma pu=F2 essere variata, ogni tre anni, con decreto del =
Ministro dello=20
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole=20
alimentari e forestali, assicurando la congruit=E0 della remunerazione =
ai fini=20
dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.</EM></P>
<P><EM>382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai =
fini del=20
soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma =
1, del=20
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari =
ad 1 Mwh=20
e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun =
impianto a=20
produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di =
energia=20
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, =
moltiplicata per=20
il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente pu=F2 essere aggiornato, ogni =
tre anni,=20
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il =
Ministro=20
delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la =
congruit=E0 della=20
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette=20
fonti.</EM></P>
<P><EM>382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al =
comma=20
382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi=20
eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto=20
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, e' da=20
intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai =
certificati=20
verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti =
entrati=20
in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i =
medesimi=20
impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies =
e'=20
cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, =
locale o=20
comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione =
anticipata,=20
non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.</EM></P>
<P><EM>382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine =
agricola=20
di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre =
biomasse=20
agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di=20
incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in =
sostituzione di=20
quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione =
con=20
altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non =
avr=E0=20
diritto all'emissione di certificati verdi.</EM></P>
<P><EM>382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole =
alimentari=20
e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da =
emanare=20
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente=20
disposizione, sono stabilite le modalit=E0 con le quali gli operatori =
della=20
filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da =
prodotti=20
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono =
tenuti a=20
garantire la tracciabilit=E0 e la rintracciabilit=E0 della filiera, al =
fine di=20
accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a =
382-quinquies=BB.</EM></P>
<P><EM>4-ter. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti =
le=20
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e=20
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,=20
all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) nel =
comma=20
1:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) dopo le parole: =AB250.000 tonnellate,=BB =
sono inserite=20
le seguenti: =ABal fine di compensare i maggiori costi legati alla=20
produzione,=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) le parole: =ABin =
autotrazione=BB sono=20
sostituite dalle seguenti:<BR>=ABtal quale o=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
3) le parole:=20
=ABdi cui all'allegato I.=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABdi cui =
all'allegato I;=20
al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di =
biodiesel=20
rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, e' =
contabilizzato, in=20
detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta dal =
titolare=20
del deposito fiscale dove e' avvenuta la miscelazione, l'ammontare =
dell'imposta=20
derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato =
come=20
carburante e la predetta aliquota ridotta, come eventualmente =
rideterminata ai=20
sensi del comma 3.=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) dopo le parole: =ABda =
contratti=20
quadro=BB sono inserite le seguenti: =AB, le modalit=E0 per la =
contabilizzazione e la=20
fruizione del beneficio fiscale=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) le parole: =
=ABsui=20
quantitativi assegnati e non immessi in consumo=BB sono sostituite dalle =
seguenti:=20
=ABsui quantitativi assegnati che, al termine dell'anno di assegnazione, =

risultassero non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora =
trasferiti ad=20
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad =
essere=20
usato tal quale, non ancora immessi in consumo=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
6) il=20
quarto periodo e' sostituito dal seguente: =ABPer ogni anno di =
validit=E0 del=20
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di =
ciascun=20
anno, non ancora miscelati con il gasolio ovvero non ancora trasferiti =
ad=20
impianti di miscelazione nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad =
essere=20
usato tal quale, non ancora immessi in consumo, sono ripartiti tra gli =
operatori=20
proporzionalmente alle quote loro assegnate; tali quantitativi devono =
essere=20
miscelati con il gasolio ovvero trasferiti ad impianti di miscelazione =
nazionali=20
ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, immessi in =

consumo, entro il successivo 30 giugno=BB;<BR>b) nel comma 2, il terzo =
ed il=20
quarto periodo sono soppressi;<BR>c) dopo il comma 2 sono inseriti i=20
seguenti:<BR>=AB2-bis. Per l'anno 2007, nelle more dell'autorizzazione =
comunitaria=20
di cui al comma 1, la parte del contingente di cui al medesimo comma 1 =
che=20
residua dopo l'assegnazione di cui al comma 2 e' assegnata, dall'Agenzia =
delle=20
dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole =
alimentari e=20
forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato =
contratti di=20
coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di =
filiera e=20
alle relative quantit=E0 di biodiesel ottenibili dalle materie prime =
oggetto dei=20
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantit=E0. In =
considerazione=20
della pendente valutazione della Commissione europea in merito alla=20
compatibilit=E0 del programma pluriennale di cui al comma 1 con il =
quadro=20
normativo comunitario, l'assegnazione di cui al presente comma e' =
effettuata=20
subordinatamente alla prestazione, da parte degli operatori, della =
garanzia=20
relativa al pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di =

biodiesel rispettivamente assegnati; nel caso in cui le autorit=E0 =
comunitarie,=20
nell'ambito della loro competenza esclusiva in materia, non ritengano di =

autorizzare il programma di cui al comma 1, i soggetti assegnatari di=20
quantitativi di biodiesel ai sensi del presente comma sono tenuti al =
pagamento=20
della maggiore accisa gravante sul biodiesel rispettivamente assegnato e =
immesso=20
in consumo.</EM></P>
<P><EM>2-ter. Per ogni anno del programma l'eventuale mancata =
realizzazione=20
delle produzioni dei singoli operatori previste in attuazione dei =
contratti=20
quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di =
coltivazione con=20
gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente =
agevolato per=20
i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del =
quantitativo=20
assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due =
anni=20
successivi=BB;<BR>d) con effetto dal 1=B0 gennaio 2008, dopo il comma =
5-ter e'=20
aggiunto il seguente:<BR>=AB5-quater. Nelle more dell'entrata in vigore =
del=20
decreto di cui al primo periodo del comma 5-bis trovano applicazione, in =
quanto=20
compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze di cui all'articolo 21, comma 6-ter, del presente testo unico =
nella=20
formulazione in vigore al 31 dicembre 2006=BB.</EM></P>
<P><EM>4-quater. Per i quantitativi del contingente di biodiesel del =
programma=20
pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico =
di cui=20
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal =
comma 4-ter,=20
assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2007, il termine per =
miscelare i=20
medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di =
miscelazione=20
nazionali ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, =
per=20
immetterli in consumo, e' prorogato al 30 giugno 2008. Relativamente al =
primo=20
anno del programma la ripartizione di cui al quarto periodo del predetto =
comma 1=20
dell'articolo 22-bis e' effettuata, per i soli quantitativi del =
contingente che=20
risultassero non ancora assegnati al 31 dicembre, dando priorit=E0 al =
prodotto=20
proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.</EM></P>
<P><EM>4-quinquies. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, =
nel=20
comma 374, le parole: =ABe, nei limiti di tali risorse, pu=F2 essere =
destinata anche=20
come combustibile per riscaldamento=BB sono soppresse.</EM></P>
<P><EM>4-sexies. Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali =
non=20
modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale =
carburante, nel=20
parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate =
non sono=20
soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, =
trasformazione=20
e cessione dei prodotti soggetti ad accisa.</EM></P>
<P><EM>4-septies. Con decreto del Presidente della Repubblica, su =
proposta del=20
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, =
d'intesa con la=20
regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti =
parchi=20
nazionali: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle =
Eolie, Parco=20
dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei. L'istituzione ed il primo =

avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi =
di=20
spesa di 250.000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a =
valere sul=20
contributo straordinario previsto dal comma 1.</EM> </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 26-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Variazioni colturali </EM></P>
<P><EM>1. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. =
262,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, =
sono=20
apportate le seguenti modificazioni:<BR>a) al primo periodo, le parole: =
=ABdal=20
regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal=20
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004=BB =
sono=20
sostituite dalle seguenti: =ABdalla normativa comunitaria relativa alle=20
Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo=BB;<BR>b) al =
terzo=20
periodo, le parole: =ABAll'atto della accettazione della suddetta =
dichiarazione=BB=20
sono sostituite dalle seguenti: =ABLe disposizioni di cui al periodo =
precedente si=20
applicano anche alle comunicazioni finalizzate all'aggiornamento del =
fascicolo=20
aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 1=B0 dicembre 1999, n. 503. All'atto della accettazione =
delle=20
suddette dichiarazioni=BB;<BR>c) il quarto periodo e' sostituito dal =
seguente:=20
=ABL'Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, =
provvede ad=20
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto =
delle=20
variazioni colturali=BB;<BR>d) il quinto periodo e' sostituito dal =
seguente: =ABIn=20
deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, =
comma 1,=20
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con =
apposito=20
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per =
ciascun=20
comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, =
per i=20
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i =
comuni=20
interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, =
i=20
risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento=BB;<BR>e) =
il sesto=20
periodo e' sostituito dal seguente: =ABI ricorsi di cui all'articolo 2, =
comma 2,=20
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive =
modificazioni,=20
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro =
centoventi=20
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo=20
precedente=BB;<BR>f) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =
=ABQualora i=20
soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi =
del comma=20
35 e richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo ovvero le=20
forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica la sanzione=20
amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;<BR>all'irrogazione delle =
sanzioni=20
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle comunicazioni =
effettuate=20
dall'AGEA=BB.</EM> </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 26-ter</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di servizi idrici =
</EM></P>
<P><EM>1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e la solidariet=E0 =
nell'uso=20
delle acque, fino all'emanazione delle disposizioni adottate in =
attuazione della=20
legge 15 dicembre 2004, n. 308, integrative e correttive del decreto =
legislativo=20
3 aprile 2006, n. 152, contenenti la revisione della disciplina della =
gestione=20
delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati, e comunque entro e =
non=20
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di =
conversione del=20
presente decreto, non possono essere disposti nuovi affidamenti ai sensi =

dell'articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. =
152.</EM></P>
<P><EM>2. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al comma 1 =
sono=20
ricomprese anche le procedure in corso alla data di entrata in vigore =
della=20
legge di conversione del presente decreto, fatte salve le concessioni =
gi=E0=20
affidate.</EM></P>
<P><EM>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di=20
conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei =
Ministri, su=20
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del =
mare e=20
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, trasmette =
alle=20
Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti circa il =
rispetto dei=20
parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e in particolare =
riguardo=20
all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, =
alla=20
conservazione dell'equilibrio biologico, alla politica del risparmio =
idrico e=20
dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorit=E0 nel rinnovo delle =
risorse=20
idriche e per il consumo umano.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 27. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Modifiche all'articolo 1, comma 1156, della legge =
27=20
dicembre 2006, n. 296 - LSU Calabria </EM></P>
<P>1. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =
dopo la=20
lettera <EM>f)</EM>, e' inserita la seguente:<BR><EM>=ABf-bis)</EM> al =
fine di=20
favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma =
1, del=20
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, =
comma 1,=20
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, <EM>in favore della =
regione=20
Calabria e della regione Campania e' concesso un contributo per l'anno =
2007=20
rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con decreto del =

Ministro dell'economia e delle finanze</EM>, previa stipula di apposita=20
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a =
valere sul=20
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del =
decreto-legge 20=20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 =
luglio 1993,=20
n. 236, che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno =
2007.=20
<EM>Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i lavoratori =

impegnati nelle attivit=E0 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto =
legislativo=20
7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria sono equiparati ai =
lavoratori di=20
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, =
n.=20
81=BB.</EM></P>
<P>2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 60 milioni di =
euro per=20
l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione =
dell'autorizzazione=20
di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, =
come=20
determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 27-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Stabilizzazione del personale operante negli enti =
Parco=20
nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella</EM>. </P>
<P><EM>1. Nei limiti dell'importo stanziato dall'articolo 1, comma 940, =
della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e =
del=20
Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme =

eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori =
ruolo=20
interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gi=E0 =
titolari=20
di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, =
previa=20
procedura selettiva. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 28. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Soppressione della Cassa di previdenza per =
l'assicurazione=20
degli sportivi (SPORTASS),</EM> disposizioni sul credito per =
l'impiantistica=20
sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani.<EM> </EM></P>
<P>1. L'ente pubblico =ABCassa di previdenza per l'assicurazione degli =
sportivi=BB=20
(SPORTASS), riconosciuto ente morale con regio decreto 16 ottobre 1934, =
n. 2047,=20
e dichiarato ente pubblico necessario, ai sensi dell'articolo 3 della =
legge 20=20
marzo 1975, n. 70, con decreto del Presidente della Repubblica 1=B0 =
aprile 1978,=20
n. 250, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto.</P>
<P>2. Con effetto dalla medesima data e con evidenza contabile separata, =

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) subentra in tutti i =

rapporti pendenti, attivi e passivi, relativi al ramo previdenziale, =
incluso il=20
Fondo dei medagliati olimpici, e l'Istituto nazionale per =
l'assicurazione contro=20
gli infortuni sul lavoro (INAIL) subentra in tutti i rapporti pendenti, =
attivi e=20
passivi, relativi al ramo assicurativo. Il personale in servizio alle =
dipendenze=20
della SPORTASS e' provvisoriamente trasferito alle dipendenze dell'INPS =
fino=20
all'emanazione dei decreti di cui al comma 3. Il direttore generale =
mantiene=20
l'attuale rapporto di lavoro per la gestione della fase transitoria e =
per un=20
periodo non superiore alla durata del contratto in essere. Il =
trasferimento del=20
personale di cui al presente articolo non comporta in ogni caso =
l'istituzione di=20
strutture dirigenziali presso l'istituto previdenziale di destinazione. =
Con=20
effetto dal 31 dicembre 2007 le convenzioni assicurative stipulate =
dall'ente=20
sono risolte di diritto. <EM>A decorrere dalla data di entrata in vigore =
della=20
legge di conversione del presente decreto, i contratti di consulenza in =
essere=20
sono risolti di diritto.</EM></P>
<P>3. Con successivi decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto, dei Ministri per le politiche =
giovanili=20
e le attivit=E0 sportive e del lavoro e della previdenza sociale, di =
concerto con=20
i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica =
amministrazione e=20
dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti destinatari, e, =
limitatamente al=20
trasferimento del personale, sentite anche le organizzazioni sindacali, =
sono=20
definite, le modalit=E0 attuative del trasferimento del personale e dei =
beni=20
mobili e immobili all'INPS e all'INAIL, nonche' ogni altro adempimento=20
conseguente alla soppressione dell'ente e alla successione da parte =
dell'INPS e=20
dell'INAIL nei rapporti pendenti, inclusi quelli con le banche =
creditrici. A=20
tale fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007, =
5,4=20
milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dal =
2009. Per=20
ridurre l'esposizione debitoria della SPORTASS sono assegnati, =
altres=EC,=20
all'Istituto per il credito sportivo 18 milioni di euro a parziale =
compensazione=20
del credito vantato dallo stesso Istituto nei confronti della SPORTASS, =
a valere=20
sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 1291, della =
legge 27=20
dicembre 2006, n. 296.</P>
<P>4. Per agevolare il credito per l'impiantistica sportiva, anche al =
fine di=20
realizzare il programma straordinario previsto dall'articolo 11 del=20
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
4 aprile 2007, n. 41, volto a favorire la redditivit=E0 della gestione=20
economico-finanziaria anche attraverso la privatizzazione degli =
impianti, e'=20
assegnato all'Istituto per il credito sportivo un contributo di 20 =
milioni di=20
euro per l'anno 2007. Il contributo concorre ad incrementare il fondo =
speciale=20
di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Con decreto =
del=20
Ministro per le politiche giovanili e le attivit=E0 sportive, di =
concerto con il=20
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri per =
la=20
concessione del credito.</P>
<P><EM>4-bis. Al fine di garantire l'attuazione della decisione della=20
Commissione europea n. C(2007)1828 del 30 aprile 2007 e il pieno =
utilizzo delle=20
risorse del programma comunitario =ABGiovent=F9 in azione=BB, la =
dotazione organica=20
del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'articolo =
5 del=20
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 23 febbraio 2007, n. 15, e' determinata in 45 unit=E0 di personale =
di ruolo,=20
di cui tre dirigenti di seconda fascia. Nell'ambito delle procedure di=20
autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo =
previsto=20
dall'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'=20
prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale =
dell'Agenzia=20
per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di =
mobilit=E0. Nelle=20
more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di =
personale=20
a tempo indeterminato, all'Agenzia per i giovani e' consentito assumere, =
nel=20
limite massimo di 15 unit=E0, personale a tempo determinato, anche in =
deroga=20
all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con =
contratti di=20
durata non superiore a due anni non rinnovabili, nonche' il ricorso al =
fuori=20
ruolo o all'assegnazione temporanea di personale secondo le modalit=E0 =
previste=20
dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</EM></P>
<P><EM>4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 0,5 milioni di =
euro=20
per gli anni 2008 e 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione =

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del =
decreto-legge=20
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 =
agosto 2006,=20
n. 248.</EM></P>
<P><EM>4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' =
autorizzato ad=20
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di =
bilancio.</EM></P>
<P><EM>4-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 282 =
dell'articolo=20
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' integrata di 12 milioni di =
euro per=20
l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 12 milioni di euro per l'anno =
2007, si=20
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, =
ai fini=20
del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit=E0 previsionale =
di base di=20
parte corrente =ABFondo speciale=BB dello stato di previsione del =
Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 29. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Contributi alla Fondazione ONAOSI </EM></P>
<P>1. Nelle more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a =
rendere=20
omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali e =
previdenziali=20
concernenti le libere professioni, al fine di ottemperare al disposto =
della=20
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale, il =
contributo=20
obbligatorio dovuto alla Fondazione ONAOSI da tutti i sanitari =
dipendenti=20
pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei =
farmacisti,=20
dei medici chirurghi e odontoiatri, dei veterinari, nel rispetto dei =
principi di=20
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e'=20
determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da =

assicurare l'equilibrio della gestione e la conformit=E0 alle finalit=E0 =
statutarie=20
dell'ente rapportandone l'entit=E0, per ciascun interessato, ad una =
percentuale=20
della retribuzione di base e all'anzianit=E0 di servizio.</P>
<P>2. Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio di =

amministrazione della Fondazione ONAOSI nel procedere alla =
rideterminazione dei=20
contributi dovuti dai sanitari ivi indicati, per il periodo compreso =
<EM>dal=20
giorno successivo alla data del 20 giugno 2007</EM> di pubblicazione =
della=20
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a quella di =
entrata=20
in vigore del presente decreto.</P>
<P><EM>2-bis. La riforma di cui al comma 1 assicura la continuit=E0 =
delle=20
prestazioni in essere, l'individuazione di ulteriori prestazioni =
assistenziali a=20
favore dei contribuenti in condizioni di vulnerabilit=E0, la separazione =
tra le=20
funzioni di indirizzo, i compiti di gestione amministrativa, finanziaria =
e=20
tecnica e le funzioni di vigilanza, nonche' la democraticit=E0 della =
vita=20
associativa, prevedendo la partecipazione al voto di tutti i =
contribuenti.=20
</EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 30. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Commissariamento della Fondazione Ordine =
Mauriziano=20
</EM></P>
<P>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri =
dell'interno=20
e per i beni e le attivit=E0 culturali, dispone entro sette giorni dalla =
data di=20
entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della =
Fondazione=20
Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, =
nominando il=20
commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale =
nonche'=20
l'attivit=E0 di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori =
storico-culturali=20
e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, =
convertito, con=20
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili =
col=20
presente articolo.</P>
<P>2. L'attivit=E0 di gestione e liquidazione e' controllata da un =
comitato di=20
vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di =
presidente,=20
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri =
dell'interno e per=20
i beni e le attivit=E0 culturali, uno dalla regione Piemonte e <EM>tre =
tra i=20
creditori. La FOM preventivamente all'attivit=E0 del comitato di =
liquidazione deve=20
presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovr=E0 allegare al =
suo=20
bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza=20
complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di =
massima=20
della consistenza patrimoniale e delle passivit=E0 in atto.</EM> Il =
comitato=20
autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed =
il=20
presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori =
competente=20
ad approvare il piano di soddisfazione.</P>
<P>3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, pu=F2 essere =
iniziata o=20
proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del =
presente=20
decreto.</P>
<P>4. Il commissario predispone in via d'urgenza un <EM>piano di=20
soddisfazione</EM> dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati =
da=20
vincoli storico-culturali di cui <EM>alla Tabella A allegata al</EM> =
citato=20
decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 =
del=20
2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione =
il=20
commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate =
forme di=20
pubblicit=E0 e <EM>ferma restando l'applicazione della disciplina in =
materia di=20
prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 =
maggio=20
1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge =
14 agosto=20
1971</EM>, n. 817. Il commissario pu=F2 avvalersi di esperti, nonche' =
degli uffici=20
del Ministero dell'economia e delle finanze.</P>
<P><EM>4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del =
comitato=20
di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono =
effetti a=20
carico della finanza pubblica.</EM></P>
<P>5. <EM>Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, =
</EM>e'=20
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti =
ammessi al=20
voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' =
approvato se=20
tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il =
piano pu=F2=20
prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non =
vengano=20
soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione =
in=20
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della =
collocazione=20
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al =
valore di=20
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di=20
prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in =
possesso=20
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio =
decreto=20
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal =
comitato di=20
vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non pu=F2 avere =
l'effetto=20
di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</P>
<P>6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,=20
verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, =
l'esdebitazione=20
della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei=20
creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la=20
cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in =

qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di =
approvazione del=20
piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in=20
composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con =
ordinanza in=20
camera di consiglio. Contro tale provvedimento pu=F2 essere proposto =
soltanto=20
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimit=E0.</P>
<P>7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della =
FOM,=20
successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al =
commissario e=20
sono inefficaci. Sono altres=EC inefficaci i pagamenti eseguiti dopo =
tale data=20
dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per =
prestazioni di=20
lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle =
somme=20
eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, =
approvata dal=20
comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.</P>
<P>8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le =
norme sulla=20
liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto =
n. 267=20
del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli <EM>articoli 183 e =
184</EM>=20
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 31. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Contributi ad enti e associazioni </EM></P>
<P>1. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di <EM>36=20
milioni</EM> di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.</P>
<P>2. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 1 =
milione di=20
euro a favore dell'Unione italiana ciechi.</P>
<P>3. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di 3 =
milioni di=20
euro a favore della Fondazione EBRI <EM>(European Brain Research=20
Institute).</EM></P>
<P><EM>3-bis. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario di =
1=20
milione di euro a favore dell'Ente nazionale per la protezione e =
l'assistenza=20
dei sordi (ENS).</EM></P>
<P><EM>3-ter. Al fine di favorire l'attivit=E0 di formazione superiore=20
internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di =
universit=E0=20
estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in =
Italia ai=20
sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 =
luglio=20
2002, n. 148, e' concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 =
milioni di=20
euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione =
internazionale a=20
studenti di nazionalit=E0 italiana e di ricerca con partecipazione anche =
di=20
soggetti di alta formazione esteri. Il contributo pu=F2 essere fruito =
anche come=20
credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine =
cronologico di=20
presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio =
di=20
ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento =
delle=20
politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle =
finanze, di=20
concerto con il Ministro dell'universit=E0 e della ricerca, sono fissate =
le=20
procedure e le modalit=E0 per l'attuazione del presente comma.</EM></P>
<P><EM>3-quater. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo straordinario =
di 1=20
milione di euro a favore dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi =
civili=20
(ANMIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi =
(ENS),=20
dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell'Associazione =
nazionale=20
mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al =
relativo=20
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento =
iscritto,=20
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit=E0 =
previsionale di=20
base di parte corrente =ABFondo speciale=BB dello stato di previsione =
del Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</EM></P>
<P><EM>3-quinquies. Per l'anno 2007 e' concesso un contributo =
straordinario di 1=20
milione di euro a favore della =ABLega del filo d'oro=BB.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 32. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA =
</EM></P>
<P>1. Le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte =
delle=20
imprese beneficiarie dei contributi di cui alla legge 24 dicembre 1985, =
n. 808,=20
sono riassegnate all'ENEA per fare fronte, anche mediante appositi atti=20
transattivi, al pagamento, fino a concorrenza, degli oneri afferenti al=20
contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto prototopico =
nucleare=20
denominato PEC per le prove su elementi combustibili.</P>
<P>2. I pagamenti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione =
del=20
fabbisogno finanziario annuale dell'ENEA stabilito ai sensi =
dell'articolo 1,=20
commi 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 33. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da =
trasfusioni=20
infette </EM></P>
<P><EM>1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, =
affetti da=20
altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed =
emotrasfusi=20
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da =
somministrazione=20
di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni =
obbligatorie,=20
che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e'=20
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.</EM></P>
<P><EM>2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali =
sono=20
definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al =
comma 1=20
e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e =
coerenza=20
con i criteri transattivi gi=E0 fissati per i soggetti emofilici dal =
decreto del=20
Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta =
Ufficiale n.=20
280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal =
gruppo=20
tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo =
2002,=20
con priorit=E0, a parit=E0 di gravit=E0 dell'infermit=E0, per i soggetti =
in condizioni=20
di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della =

situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 =
marzo=20
1998, n. 109, e successive modificazioni.</EM></P>
<P>3. L'ulteriore indennizzo previsto dall'articolo 4 del decreto-legge =
5=20
dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 =
febbraio=20
2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei limiti =
dell'autorizzazione di=20
spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui =
al=20
medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare =
ai sensi=20
della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto =
dalla=20
competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o =
la=20
somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.</P>
<P>4. L'assegno <EM>una tantum</EM> aggiuntivo previsto dall'articolo 4 =
della=20
legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la met=E0 al =
soggetto=20
danneggiato e per l'altra met=E0 ai congiunti che prestano od abbiano =
prestato al=20
danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in =
cui il=20
danneggiato sia minore di et=E0 od incapace di intendere e di volere e'=20
corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al =

danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.</P>
<P>5. Ai soggetti gi=E0 deceduti alla data di entrata in vigore della =
legge n. 229=20
del 2005, e che siano gi=E0 titolari dell'indennizzo previsto ai sensi =
della legge=20
25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in =
favore=20
degli =ABaventi diritto=BB, su domanda degli interessati da prodursi =
entro 180=20
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente=20
decreto, un assegno <EM>una tantum</EM> il cui importo e' definito, con =
decreto=20
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e =
delle=20
finanze, secondo criteri di analogia all'assegno <EM>una tantum</EM> di =
cui=20
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine e' =
autorizzata=20
la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini del presente =
articolo=20
sono considerati =ABaventi diritto=BB, nell'ordine, i seguenti soggetti: =
il coniuge,=20
i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni =
inabili al=20
lavoro. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 34. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Estensione dei benefici riconosciuti in favore =
delle vittime=20
del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime =
del=20
dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della =
</EM>criminalit=E0=20
organizzata<EM>, nonche' ai loro familiari superstiti. </EM>Ulteriori=20
disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. </P>
<P><EM>1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di =
cui=20
all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, =
ed alle=20
vittime della criminalit=E0 organizzata, di cui all'articolo 1 della =
legge 20=20
ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte =
le=20
elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto =
2004, n.=20
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gi=E0 percepite. L'onere =
recato dal=20
presente comma e' valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 =
milioni=20
di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal =
2009</EM>.</P>
<P>2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di =
cui al=20
presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia =
e delle=20
finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui =

all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e =
successive=20
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, =
secondo=20
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di =
entrata in=20
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono=20
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni=20
illustrative.</P>
<P><EM>2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle =
Forze=20
dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti =
dalla=20
eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il =
Presidente=20
della Repubblica concede la onorificenza di =ABvittima del terrorismo=BB =
con la=20
consegna di una medaglia ricordo in oro.</EM></P>
<P><EM>2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle =
vittime del=20
terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il =
secondo=20
grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del =
Ministro=20
dell'interno.</EM></P>
<P><EM>2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, =
le=20
vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini =
entro il=20
secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al =
Ministero=20
dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative =
delle=20
vittime del terrorismo.</EM></P>
<P><EM>2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli =
in caso=20
di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non =
abbia=20
figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo =
grado.</EM></P>
<P><EM>2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere =
l'onorificenza=20
sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.</EM></P>
<P><EM>2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare =
entro tre=20
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del =
presente=20
decreto, sono definite:<BR>a) le caratteristiche della medaglia di cui =
al comma=20
2-bis;<BR>b) le condizioni previste per il conferimento =
dell'onorificenza;<BR>il=20
possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione, anche=20
contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma =
autenticata=20
dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal =
sindaco.</EM></P>
<P><EM>3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti=20
modificazioni:<BR>a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il =
seguente=20
periodo: =ABAi fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti =
di=20
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via=20
ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi =

pubblici o aperti al pubblico=BB;<BR>b) all'articolo 2, comma 1, le =
parole da: =ABsi=20
applica=BB fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: =
=ABla=20
retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di =
una=20
quota del 7,5 per cento=BB;<BR>c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' =
inserito il=20
seguente:<BR>=AB1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti =
spetta, a=20
titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, =
un'indennit=E0=20
calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a =
dieci=20
volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero =
professionale degli=20
ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo =
3, comma=20
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 =
per=20
cento. La predetta indennit=E0 e' determinata ed erogata in unica =
soluzione=20
nell'anno di decorrenza della pensione=BB.</EM></P>
<P><EM>3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la =
medesima delle=20
disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n.=20
206.</EM></P>
<P><EM>3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2 =
milioni di=20
euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 =
milioni di=20
euro a decorrere dall'anno 2009.</EM></P>
<P><EM>3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme =
pensionistiche=20
obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al =
pagamento dei=20
benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri =
iscritti=20
aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli =
oneri=20
finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. =
Il=20
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di =
spesa=20
previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 35. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Fondo per le zone di confine </EM></P>
<P>1. All'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, =
con=20
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 e' =
sostituito dal=20
seguente:</P>
<P>=AB7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il =
Fondo per=20
la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate=20
confinanti con le regioni a statuto speciale, con una dotazione di =
<EM>25=20
milioni di euro</EM> per l'anno 2007. Le modalit=E0 di erogazione del =
predetto=20
fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei =
Ministri, su=20
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di =

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento =
per gli=20
affari regionali provvede a finanziare, in applicazione dei criteri =
stabiliti=20
con il <EM>predetto decreto del Presidente del Consiglio e sentite le =
regioni=20
interessate, </EM>specifici progetti finalizzati allo sviluppo economico =
e=20
sociale dei territori dei comuni confinanti con le regioni a statuto =
speciale.=20
<EM>Tra i criteri di valutazione dovr=E0 avere particolare importanza la =

caratteristica sovracomunale dei progetti=BB.</EM></P>
<P><EM>1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 =
milioni di=20
euro per il 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello=20
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, =
nell'ambito=20
dell'unit=E0 previsionale di base di parte corrente =ABFondo speciale=BB =
dello stato=20
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno =
2007, allo=20
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo=20
Ministero.</EM> </P>
<P align=3Dcenter>Art. 36<EM>. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Programma di interventi connessi alle celebrazioni =
per il=20
150=B0 anniversario dell'Unit=E0 nazionale</EM> </P>
<P>1. Al fine di realizzare il programma di interventi e di iniziative,=20
<EM>dotate di particolare coerenza culturale e simbolica con gli ideali =
unitari=20
risorgimentali</EM>, funzionali alle celebrazioni per il 150=B0 =
anniversario=20
dell'Unit=E0 d'Italia, il Comitato dei Ministri denominato: =AB150 anni =
dell'Unit=E0=20
d'Italia=BB di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri =
in data 24=20
aprile 2007, pubblicato nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> n. 122 del 28 =
maggio=20
2007, in raccordo con gli enti territoriali interessati, definisce, =
entro tre=20
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le attivit=E0 =
di cui al=20
citato decreto 24 aprile 2007, ed in particolare:<BR><EM>a)</EM> la=20
realizzazione e il completamento di un programma di qualificati =
interventi ed=20
opere, anche infrastrutturali, di carattere culturale e scientifico, =
nonche' di=20
un quadro significativo di iniziative allocate su tutto il territorio =
nazionale,=20
in particolare nelle citt=E0 di preminente rilievo per il processo di =
Unit=E0 della=20
Nazione, tali da assicurare la compiuta diffusione e testimonianza del =
messaggio=20
di identit=E0 ed Unit=E0 nazionale proprio delle =
celebrazioni;<BR><EM>b)</EM> la=20
messa a punto dei piani economici degli interventi, sia attraverso =
strumenti di=20
co-finanziamento provenienti dalle realt=E0 pubbliche e private del =
territorio e,=20
in primo luogo, dai comuni e dalle regioni, che mediante il ricorso ad =
impegni=20
di spesa ed obbligazioni pluriennali.</P>
<P>2. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle =
iniziative=20
connessi alle celebrazioni per il 150=B0 anniversario dell'Unit=E0 =
d'Italia e'=20
autorizzata la spesa di <EM>140 milioni</EM> di euro per l'anno =
2007.</P>
<P>3. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie =
del=20
Comitato dei Ministri denominato =AB150 anni dell'Unit=E0 d'Italia=BB, =
il Presidente=20
del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di entrata in =
vigore del=20
presente decreto, costituisce il Comitato dei garanti, <EM>formato da=20
personalit=E0 qualificate che garantiscano un orientamento politico e =
culturale=20
pluralistico</EM>, cui e' demandato il compito di verifica e =
monitoraggio del=20
programma e delle iniziative legate alle celebrazioni dell'Unit=E0 =
nazionale,=20
anche attraverso la condivisione della relazione quadrimestrale che il=20
Presidente del Comitato dei Ministri rende al Consiglio dei Ministri =
alla=20
stregua delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato =
decreto del=20
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2007 e della =
relazione=20
annuale da presentarsi entro il 31 dicembre di ogni anno al Parlamento. =
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 37. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Investimenti degli enti previdenziali pubblici =
</EM></P>
<P>1. Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 5, della =
legge 30=20
dicembre 2004, n. 311, gli enti previdenziali pubblici possono assumere, =

nell'ultimo trimestre dell'anno 2007, obbligazioni giuridicamente =
perfezionate a=20
fronte di piani di impiego gi=E0 approvati dai Ministeri vigilanti, a =
condizione=20
che le stesse diano luogo a pagamenti da effettuarsi entro il 31 =
dicembre 2007.=20
</P>
<P align=3Dcenter>Art. 38. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Potenziamento ed interconnessione del Registro =
generale del=20
casellario giudiziale </EM></P>
<P>1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti=20
giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla =
realizzazione=20
della banca dati delle misure cautelari di cui all'<EM>articolo 97 delle =
norme=20
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura =
penale, di=20
cui al</EM> decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' al =
rafforzamento=20
della struttura informatica del Registro generale del casellario =
giudiziale ed=20
alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, =
prevedendo il=20
relativo sistema di certificazione.</P>
<P>2. Per le finalit=E0 di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno =
2007, la=20
spesa di 20 milioni di euro. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 39. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Disposizioni in materia di accertamento e =
riscossione=20
</EM></P>
<P>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e =
102=20
sono abrogati <EM>e, al comma 104, le parole: =ABnell'anno 2007=BB sono =
sostituite=20
dalle seguenti: =ABa decorrere dall'anno 2007=BB.</EM></P>
<P>2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: =
=ABper=20
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche=BB, sono inserite le =
seguenti: =AB,=20
per l'imposta regionale sulle attivit=E0 produttive=BB.</P>
<P>3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei =
medicinali=20
effettuata a decorrere dal 1=B0 gennaio 2008, utile al fine della =
deduzione o=20
della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle =
imposte sui=20
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre =
1986, n.=20
917, non e' pi=F9 utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale =
della=20
documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la =
natura,=20
qualit=E0 e quantit=E0 dei medicinali venduti. <EM>Delle nuove =
disposizioni viene=20
data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile =
nei locali=20
della farmacia.</EM></P>
<P>4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono =
apportate le=20
seguenti modificazioni:<BR><EM>a)</EM> al comma 56, dopo le parole: =
=ABalla=20
condivisione=BB sono inserite le seguenti: =AB, al costante =
scambio=BB;<BR><EM>b)</EM>=20
al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABIl Ministro=20
dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le =
strutture=20
dell'Amministrazione finanziaria, l'attivit=E0 di indirizzo necessaria a =
garantire=20
la razionalizzazione ed omogenee modalit=E0 di gestione del sistema =
informativo=20
della fiscalit=E0 funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione =
del sistema=20
integrato di cui al comma 56=BB.</P>
<P><EM>4-bis</EM>. <EM>All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le =
seguenti=20
modificazioni:<BR>a) al comma 3-ter:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) nel primo =
periodo,=20
le parole: =ABdi euro 0,52=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABdi 1=20
euro=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal =
seguente: =ABLa=20
misura del compenso pu=F2 essere adeguata con provvedimento del =
direttore=20
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, =
quando la=20
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al =
consumo per le=20
famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi =
terminante al=20
31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo =
indice=20
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero =
dell'anno per=20
il quale ha effetto l'ultimo adeguamento=BB;<BR>b) al comma=20
11:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) nel secondo periodo, le parole: =ABla =
misura del=20
compenso spettante e=BB sono soppresse;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) =
l'ultimo periodo=20
e' soppresso.</EM></P>
<P><EM>4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate =
e alle=20
Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione =
telematica=20
delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del =
Presidente=20
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissata in 1 euro per =
ciascuna=20
dichiarazione.</EM></P>
<P><EM>4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di =
cui=20
all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della =
Repubblica 22=20
luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli =
stessi=20
intermediari, del servizio di pagamento con modalit=E0 telematiche, in =
nome e per=20
conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento=20
unificato con compensazione, e' fissata in 1 euro per ogni delega di =
pagamento=20
modello F24 trasmessa.</EM></P>
<P><EM>4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e =
4-quater pu=F2=20
essere adeguata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle =
entrate, da=20
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale =
del valore=20
medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e =
impiegati,=20
relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 =
per=20
cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con =
riferimento allo=20
stesso periodo dell'anno 2008 ovvero dell'anno per il quale ha effetto =
l'ultimo=20
adeguamento=BB.</EM></P>
<P>5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, =
convertito,=20
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma=20
7<EM>-bis</EM> e' inserito il seguente:</P>
<P><EM>=AB7-ter</EM>. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la =
Equitalia=20
S.p.a. pu=F2 attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, =

obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari=BB.</P>
<P>6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. =
203,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le =
parole:=20
=AB31 agosto 2005=BB sono sostituite dalle seguenti:<BR>=AB30 settembre =
2007=BB e le=20
parole: =AB31 ottobre 2008=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB30 =
settembre=20
2010=BB.</P>
<P>7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera <EM>b)</EM>, e =
53, comma=20
1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei =
dati ivi=20
previsti, relativi all'attivit=E0 di riscossione dei ruoli di cui =
all'articolo 3=20
del <EM>regolamento di cui</EM> al decreto del Ministro delle finanze 3=20
settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della =
legge=20
di conversione del presente decreto, pu=F2 essere effettuata entro il 30 =
giugno=20
2008.</P>
<P>8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le =
seguenti=20
modificazioni:<BR><EM>a)</EM> all'articolo 26:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) =
al comma=20
1, le parole da: =ABprovvede=BB fino alla fine del comma sono sostituite =
dalle=20
seguenti: =AB, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, =
invia=20
apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi =
presso i=20
propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende =

riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o=20
postale=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) dopo il comma 1 e' inserito il=20
seguente:<BR><EM>=AB1-bis. L'agente della riscossione</EM> anticipa le =
somme di=20
cui al comma 1, provvedendo al pagamento:<BR><EM>a)</EM> immediatamente, =
in caso=20
di presentazione dell'avente diritto presso i propri =
sportelli;<BR><EM>b)=20
</EM>entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in =
caso di=20
scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate =
sono=20
diminuite dell'importo delle relative spese=BB;<BR><EM>b)</EM> =
all'articolo 48,=20
<EM>comma 1</EM>, le parole: =ABil termine di sessanta giorni di cui =
all'articolo=20
26, comma 1=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABi termini di cui =
all'articolo 26,=20
comma 1<EM>-bis</EM>=BB.</P>
<P>8<EM>-bis</EM>. A<EM>ll'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre =
2005,=20
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. =
248, e=20
successive modificazioni, sono apportate le seguenti =
modificazioni:<BR>a) nel=20
comma 1, lettera a), dopo le parole: =ABregolamento di cui al decreto =
del=20
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che=BB sono inserite =
le=20
seguenti: =AB, se previsto nell'incarico di trasmissione,=BB;<BR>b) il =
comma 2 e'=20
abrogato.</EM></P>
<P><EM>8-ter. Il comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio =
2006, n.=20
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, =
e'=20
sostituito dal seguente:<BR>=AB43. Per gli emolumenti arretrati per =
prestazioni di=20
lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo =
unico=20
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della =
Repubblica 22=20
dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1=B0 gennaio 2004, =
per le=20
indennit=E0 di fine rapporto, per le altre indennit=E0 e somme e per le =
indennit=E0=20
equipollenti di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a=20
decorrere dal 1=B0 gennaio 2003, nonche' per le prestazioni =
pensionistiche di cui=20
all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1=B0 =
gennaio=20
2003, non si procede all'iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui =

all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ne'=20
all'effettuazione di rimborsi, se l'imposta rispettivamente a debito o a =
credito=20
e' inferiore a 100 euro=BB.</EM></P>
<P><EM>8-quater. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'=20
sostituito dal seguente:<BR>=ABArt. 24. - 1. Nelle conservatorie =
l'orario per il=20
pubblico e' fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con=20
esclusione del sabato.</EM></P>
<P><EM>2. Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il =
pubblico e'=20
limitato fino alle ore 11=BB</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 39-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Diritti aeroportuali di imbarco </EM></P>
<P>1<EM>. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e sbarco sulle =
merci=20
trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. =
47,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e =
successive=20
modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. =
324, di=20
corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo =
8 del=20
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della =
navigazione 29=20
gennaio 1999, n. 85, nonche' in materia di addizionale comunale sui =
diritti di=20
imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, =
n. 350,=20
si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di =
natura=20
tributaria</EM>. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 39-ter</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica =
e per la=20
riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e =
autoambulanze.=20
</P>
<P><EM>1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le =
imposte=20
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e =
amministrative, di=20
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le =
seguenti=20
modificazioni:<BR>a) alla tabella A, nel punto 12:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; =
1) la=20
voce: =ABbenzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale =
della=20
benzina senza piombo=BB e' sostituita dalla seguente: =ABbenzina: euro =
359,00 per=20
1.000 litri=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) nella voce =ABgasolio=BB le =
parole: =AB40 per=20
cento aliquota normale=BB sono sostituite dalle seguenti: =ABeuro 302,00 =
per 1.000=20
litri=BB;<BR>b) alla tabella A, nel punto 13:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) =
la voce:=20
=ABbenzina: 40 per cento aliquota normale;=BB e' =
soppressa;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)=20
la voce: =ABbenzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;=BB e' =
sostituita=20
dalla seguente: =ABbenzina: 359,00 euro per 1.000 =
litri=BB;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)=20
nella voce =ABgasolio=BB le parole: =AB40 per cento aliquota normale=BB =
sono sostituite=20
dalle seguenti: =ABeuro 302,00 per 1.000 litri=BB.</EM></P>
<P><EM>2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle =
finanze=20
e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno =
2007 e di=20
euro 24.300.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento =

dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali =
delle=20
autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune =
localit=E0=20
sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio =

pubblico da banchina per il trasporto di persone. Con regolamento da =
adottare=20
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il =
Ministro=20
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della =
tutela del=20
territorio e del mare, sono stabiliti i criteri e le modalit=E0 di =
ripartizione=20
del fondo ai soggetti beneficiari.</EM></P>
<P><EM>3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle =
finanze=20
e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 100.000 per l'anno =
2007 e di=20
euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2008, finalizzato al miglioramento=20
dell'efficienza dei veicoli adibiti al servizio di trasporto degli =
ammalati e=20
dei feriti effettuato dagli enti di assistenza e di pronto soccorso di =
cui al=20
punto 13 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto =
legislativo=20
26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative attrezzature. Con regolamento =
da=20
adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di =
concerto con=20
il Ministro dei trasporti e con il Ministro della salute, sono stabiliti =
le=20
modalit=E0 ed i criteri di ripartizione del fondo ai soggetti=20
beneficiari.</EM></P>
<P><EM>4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, pari ad euro 200.000 per =
l'anno=20
2007 e ad euro 28.300.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede:<BR>a) =
per=20
l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento =
iscritto, ai=20
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit=E0 =
previsionale di=20
base di parte corrente =ABFondo speciale=BB dello stato di previsione =
del Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente=20
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;<BR>b) a =
decorrere=20
dal 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti =
dall'applicazione=20
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).</EM> </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 39-quater</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Modifiche all'articolo 1, comma 188, della legge 27 =
dicembre=20
2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni =
musicali in=20
spettacoli di intrattenimento. </P>
<P><EM>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma =
188,=20
primo periodo, le parole da: =ABin spettacoli musicali=BB fino a: =
=ABl'importo di=20
5.000 euro=BB sono sostituite dalle seguenti:<BR>=ABmusicali dal vivo in =
spettacoli=20
o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni =
popolari=20
e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti =
fino a=20
venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di et=E0 superiore a=20
sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attivit=E0 lavorativa =
per la=20
quale sono gi=E0 tenuti al versamento dei contributi ai fini della =
previdenza=20
obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello=20
spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del =
decreto=20
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, =
ratificato,=20
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive=20
modificazioni, sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua =
lorda=20
percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro=BB. =
</EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 39</EM>-quinquies. </P>
<P align=3Dcenter>Disposizioni in materia di determinazione del tasso di =
cambio ai=20
fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia </P>
<P><EM>1. Il comma 28 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, =
n. 262,=20
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e'=20
abrogato. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 40. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e=20
disposizioni fiscali </EM></P>
<P>1. Al fine di garantire la continuit=E0 di esercizio del gioco =
Enalotto e del=20
suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici =

connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, =
avviata con il=20
bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, =
della=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sar=E0 operativa nel corso dell'anno =
2008, la=20
gestione del gioco continuer=E0 ad essere assicurata <EM>dall'attuale=20
concessionario</EM> fino a piena operativit=E0 della nuova concessione e =
comunque=20
non oltre il 30 settembre 2008.</P>
<P>2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione =
autonoma=20
dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1=B0 marzo 2008, =
senza oneri=20
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla =
quale sono=20
trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che =
vengono=20
esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna =
dell'Agenzia=20
stessa.</P>
<P>3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle =
finanze=20
stabilisce, <EM>sentite le organizzazioni rappresentative dei dipendenti =

dell'Amministrazione e le associazioni di categoria dei soggetti =
titolari di=20
concessione alla rivendita di generi di monopolio</EM>, con decreto i =
servizi da=20
trasferire alla competenza dell'Agenzia.</P>
<P>4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore =
del=20
presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo=20
dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle =
finanze=20
approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo=20
funzionamento dell'Agenzia.</P>
<P>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a =
decorrere=20
dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei =
Monopoli di=20
Stato secondo <EM>l'ordinamento vigente</EM> sono esercitate =
dall'Agenzia. Da=20
tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione =
autonoma=20
dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal =
comma=20
15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, =
con=20
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni =
gi=E0=20
esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono =
essere=20
assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie =

fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche =
all'organizzazione=20
del Dipartimento per le politiche fiscali.</P>
<P><EM>5-bis. I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze =
previsti ai=20
commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le competenti Commissioni =
parlamentari. Il=20
Ministro invia periodicamente una relazione al Parlamento sul processo =
di=20
trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di =
Stato.</EM></P>
<P>6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo =
30=20
luglio 1999, n. 300.</P>
<P><EM>6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri =
decreti,=20
definisce, relativamente al gioco a distanza:<BR>a) per i giochi, =
concorsi e=20
scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione a pi=F9 =
concessionari, i=20
requisiti minimi richiesti ai soggetti affidatari di concessioni per =
l'esercizio=20
dei giochi e per la raccolta dei giochi stessi;<BR>b) per i giochi, =
concorsi e=20
scommesse il cui esercizio e' affidato in concessione a un solo =
concessionario,=20
i requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati alla loro =
raccolta;<BR>c) le=20
modalit=E0 per la partecipazione al gioco da parte dei =
consumatori.</EM></P>
<P><EM>6-ter. I provvedimenti di cui al comma 6-bis sono definiti in =
conformit=E0=20
ai seguenti principi e criteri:<BR>a) tutela del consumatore;<BR>b) =
tutela della=20
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 49 del Trattato istitutivo =
della=20
Comunit=E0 europea, nel rispetto della tutela del consumatore e della =
difesa=20
dell'ordine e della sicurezza pubblica, perseguite in ossequio ai =
principi di=20
necessit=E0, di proporzionalit=E0 e di non discriminazione tra soggetti =
italiani ed=20
esteri;<BR>c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di giochi, =

concorsi e scommesse determinati dalle concessioni in essere;<BR>d) =
esplicita=20
abrogazione delle disposizioni, concernenti la regolazione dei requisiti =
minimi=20
per l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza nonche' delle =
relative=20
modalit=E0 di partecipazione, in contrasto con quelle definite dai =
provvedimenti=20
di cui al comma 6-bis;<BR>e) pluralit=E0 dei soggetti raccoglitori del =
gioco,=20
anche relativamente ai giochi il cui esercizio e' affidato in =
concessione ad un=20
unico soggetto;<BR>f) obbligo della nominativit=E0 del gioco a =
distanza;<BR>g)=20
esercizio della promozione e della pubblicit=E0 dei prodotti di gioco, =
nel=20
rispetto dei principi di tutela dei minori, dell'ordine pubblico e del =
gioco=20
responsabile.</EM></P>
<P><EM>6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari unici =
affidatari=20
dell'esercizio dei giochi, concorsi e scommesse sono definiti dalle =
specifiche=20
convenzioni di concessione.</EM></P>
<P><EM>6-quinquies. La regolazione dei singoli giochi esercitati a =
distanza e'=20
definita con specifici decreti direttoriali.</EM></P>
<P><EM>6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i), della legge 30 =
dicembre=20
2004, n. 311, ed all'articolo 38, comma 4, lettera i), del decreto-legge =
4=20
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto =
2006,=20
n. 248, le parole: =AB, previo versamento di un corrispettivo non =
inferiore a euro=20
duecentomila=BB sono soppresse. Il Ministero dell'economia e delle =
finanze -=20
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato definisce, in =
conformit=E0 con i=20
principi di tutela della concorrenza e di non discriminazione dei =
soggetti=20
titolari delle concessioni in essere, l'importo del corrispettivo a =
carico dei=20
soggetti che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai =
sensi=20
dell'articolo 9, comma 2, della convenzione per l'affidamento in =
concessione dei=20
giochi pubblici, di cui al decreto del direttore generale =
dell'Amministrazione=20
autonoma dei Monopoli di Stato in data 28 agosto 2006, adottata ai sensi =

dell'articolo 38, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge.</EM></P>
<P>7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, =
l'ultimo=20
periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente:<BR>=ABAi fini della =
determinazione=20
dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di =
cui al=20
comma 3<EM>-bis</EM> sono assunte nella misura vigente nell'anno =
precedente,=20
salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 =
dicembre=20
precedente l'anno di riferimento=BB.</P>
<P>8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre =
1997, n.=20
446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABLe regioni possono =
deliberare=20
che la maggiorazione, se pi=F9 favorevole per il contribuente rispetto a =
quella=20
vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce=20
l'addizionale=BB. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 41. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Incremento del patrimonio immobiliare destinato =
alla=20
locazione di edilizia abitativa </EM></P>
<P>1. Ai fini dell'incremento del patrimonio immobiliare destinato alla=20
locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a =
canone=20
sostenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta =
tensione=20
abitativa, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i =

Ministri delle infrastrutture e della solidariet=E0 sociale, =
costituisce, tramite=20
l'Agenzia del demanio, una apposita societ=E0 di scopo per promuovere la =

formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale=20
partecipazione pubblica, per l'acquisizione, il recupero, la =
ristrutturazione,=20
la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l'utilizzo, =
d'intesa con=20
le regioni e gli enti locali, di beni di propriet=E0 dello Stato o di =
altri=20
soggetti pubblici. Per le finalit=E0 di cui al presente articolo e' =
autorizzata,=20
per l'anno 2007, la spesa massima di <EM>100 milioni</EM> di euro. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 42. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Rafforzamento controlli nel settore agricolo =
attuazione OCM=20
ortofrutta e fondo solidariet=E0 nazionale</EM>. Disposizioni =
concernenti il=20
risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine =
agricole.=20
</P>
<P>1. All'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =
le=20
parole: =AB23 milioni=BB sono sostituite dalle seguenti: =AB48 =
milioni=BB. Al relativo=20
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione =
di=20
spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1090, della =
medesima legge=20
n. 296 del 2006.</P>
<P>2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad =
attivare, ai=20
sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, =
n. 165,=20
le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune =
di=20
mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro =
per l'anno=20
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione=20
dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'articolo 1, =
comma 289,=20
della medesima legge n. 296 del 2006. <EM>Entro trenta giorni dalla data =
di=20
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il =
Ministro=20
delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto =
emanato=20
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le =
regioni e=20
le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il =

riparto, tra le regioni interessate, delle risorse di cui al presente=20
comma.</EM></P>
<P>2<EM>-bis</EM>. <EM>La dotazione del Fondo di solidariet=E0 nazionale =
-=20
incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto =
legislativo=20
29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata, per l'anno 2007, della somma di =
euro 30=20
milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo =
delle=20
disponibilit=E0 del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui =
all'articolo=20
1, comma 1072, della citata legge n. 296 del 2006</EM>.</P>
<P>2<EM>-ter</EM>. <EM>La disciplina del risarcimento diretto, prevista =
dal=20
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio =
2006, n.=20
254, non si applica ai sinistri che coinvolgono le macchine agricole, =
come=20
definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. =
285, e=20
successive modificazioni. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 42-bis</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Fabbricati rurali </P>
<P><EM>1. In attuazione delle disposizioni recate dal comma 339, lettera =
b),=20
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del =

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono =
apportate le=20
seguenti modifiche:<BR>a) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalle=20
seguenti:<BR>=ABa) il fabbricato deve essere utilizzato quale=20
abitazione:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) dal soggetto titolare del diritto =
di=20
propriet=E0 o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse=20
all'attivit=E0 agricola svolta;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) =
dall'affittuario del=20
terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il =
terreno a=20
cui l'immobile e' asservito;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) dai familiari =
conviventi a=20
carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle =
certificazioni=20
anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini=20
previdenziali;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4) da soggetti titolari di =
trattamenti=20
pensionistici corrisposti a seguito di attivit=E0 svolta in=20
agricoltura;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5) da uno dei soci o amministratori =
delle=20
societ=E0 agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 =
marzo 2004, n.=20
99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo =
professionale;<BR>a-bis) i=20
soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente =
comma devono=20
rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel =
registro=20
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. =
580=BB;<BR>b)=20
al comma 3, la lettera b) e' abrogata;<BR>c) il comma 3-bis e' =
sostituito dai=20
seguenti:</EM></P>
<P><EM>=AB3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di =
ruralit=E0 alle=20
costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivit=E0 =
agricola di=20
cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare =
destinate:<BR>a) alla=20
protezione delle piante;<BR>b) alla conservazione dei prodotti =
agricoli;<BR>c)=20
alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte =
occorrenti=20
per la coltivazione e l'allevamento;<BR>d) all'allevamento e al ricovero =
degli=20
animali;<BR>e) all'agriturismo;<BR>f) ad abitazione dei dipendenti =
esercenti=20
attivit=E0 agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo =
determinato per=20
un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in =
conformit=E0=20
alla normativa vigente in materia di collocamento;<BR>g) alle persone =
addette=20
all'attivit=E0 di alpeggio in zona di montagna;<BR>h) ad uso di ufficio=20
dell'azienda agricola;<BR>i) alla manipolazione, trasformazione, =
conservazione,=20
valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se =
effettuate=20
da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del =
decreto=20
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;<BR>l) all'esercizio dell'attivit=E0 =
agricola=20
in maso chiuso.</EM></P>
<P><EM>3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate =
ad=20
abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle =
categorie del=20
gruppo A=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 42-ter</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Modifica dell'articolo 1193 del codice della =
navigazione </P>
<P><EM>1. All'articolo 1193 del codice della navigazione, dopo il primo =
comma e'=20
inserito il seguente:<BR>=ABLa sanzione di cui al primo comma e' ridotta =
a 100=20
euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca =
all'autorit=E0=20
che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti =
ed=20
aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di =
cui al=20
primo comma=BB</EM>. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 43.</P>
<P align=3Dcenter><EM>Lavori socialmente utili </EM></P>
<P>1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivit=E0 socialmente =
utili=20
disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere <EM>f)</EM> e =
<EM>f-bis)</EM>,=20
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in =

soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni =
con meno=20
di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 =
del=20
2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono=20
procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento =
della=20
relativa temporanea eccedenza. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 44.</P>
<P align=3Dcenter><EM>Misura fiscale di sostegno a favore dei =
contribuenti a basso=20
reddito </EM></P>
<P>1. I<EM>n attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle =
misure=20
fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'imposta negativa in =
favore=20
dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi</EM> dell'imposta =
sul=20
reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno =
2006=20
risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, <EM>una detrazione=20
fiscale</EM> pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle =
maggiori=20
entrate tributarie affluite all'erario. <EM>Fermo quanto previsto al =
comma 2, la=20
misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, =
nell'anno=20
2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.</EM></P>
<P>2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita =
<EM>un'ulteriore=20
detrazione fiscale</EM> pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. =
Qualora=20
il familiare sia a carico di pi=F9 soggetti <EM>la detrazione =
fiscale</EM> e'=20
ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione =
per=20
carichi familiari.</P>
<P>3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle =
finanze e'=20
istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 =
milioni di=20
euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.</P>
<P><EM>4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le =
categorie dei=20
soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da =
lavoro e da=20
pensione, le modalit=E0 di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 =
nonche' le=20
altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo =
sono=20
stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 =
novembre=20
2007</EM>.</P>
<P><EM>4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai =
soggetti=20
il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 =

euro.</EM></P>
<P><EM>4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, =
di cui=20
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al =
comma=20
1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: =ABLa detrazione =
e' ammessa=20
a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto =

possessore a titolo di propriet=E0 o altro diritto reale dell'unit=E0 =
immobiliare=20
avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi =
all'inizio=20
dei lavori di costruzione=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 45. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Integrazione dei finanziamenti dei servizi =
socio-educativi=20
per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali </EM></P>
<P>1. Per le finalit=E0 di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge =
27 dicembre=20
2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del =
sistema=20
territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il =
finanziamento=20
ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.</P>
<P>2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della =
<EM>legge=20
8 novembre 2000, n. 328</EM>, come determinata dalla tabella C allegata =
alla=20
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata, per l'anno 2007, di 25 =
milioni di=20
euro. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 46. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Procedure di autorizzazione per la costruzione e =
l'esercizio=20
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. </EM></P>
<P>1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di=20
rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori =
di siti=20
industriali, e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 =
novembre=20
2000, n. 340, a seguito di <EM>valutazione dell'impatto ambientale ai =
sensi del=20
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</EM>. Nei casi in cui gli =
impianti=20
siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso =
anche in=20
assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui=20
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve =
essere=20
espresso nell'ambito della conferenza di servizi di cui al citato =
articolo 8=20
della legge n. 340 del 2000. In tali casi, l'autorizzazione e' =
rilasciata con=20
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il =
Ministro delle=20
infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del =
territorio e=20
del mare, d'intesa con la regione interessata. L'autorizzazione =
costituisce=20
variante anche del piano regolatore portuale. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 46-bis. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Disposizioni in materia di concorrenza e qualit=E0 dei =
servizi=20
essenziali nel settore della distribuzione del gas </P>
<P><EM>1. Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas =
naturale=20
maggiore concorrenza e livelli minimi di qualit=E0 dei servizi =
essenziali, i=20
Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le =
autonomie=20
locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorit=E0 per =
l'energia=20
elettrica e il gas, individuano entro tre mesi dalla data di entrata in =
vigore=20
della legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di=20
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione =
di gas=20
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio =
2000, n.=20
164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni =
economiche=20
offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli =
standard=20
qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di =
sviluppo=20
delle reti e degli impianti.</EM></P>
<P><EM>2. I Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali =
e le=20
autonomie locali, su proposta dell'Autorit=E0 per l'energia elettrica e =
il gas e=20
sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali =
minimi per=20
lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di =
distribuzione del=20
gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini =
ottimali=20
di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e =
determinano=20
misure per l'incentivazione delle relative operazioni di =
aggregazione.</EM></P>
<P><EM>3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al =
comma=20
2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti =
dall'articolo=20
23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con =

modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di =
due=20
anni.</EM></P>
<P><EM>4. A decorrere dal 1=B0 gennaio 2008, i comuni interessati dalle =
nuove=20
scadenze di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle =
concessioni di=20
distribuzione, solo ove minore e limitatamente al periodo di proroga, =
fino al 10=20
per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera=20
dell'Autorit=E0 per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre =
2000,=20
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 =
gennaio=20
2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse =

aggiuntive all'attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei =
consumi=20
di gas da parte delle fasce deboli di utenti.</EM> </P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 46-ter. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Sostegno all'imprenditoria femminile </P>
<P><EM>1. Al comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. =
296, e'=20
aggiunto, in fine, il seguente periodo: =ABNel caso in cui si adottino =
misure per=20
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento =
aziendale=20
di piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di=20
intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto =
con il=20
Ministro per i diritti e le pari opportunita=BB. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 46-quater. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Pesca e vittime del mare </P>
<P><EM>1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30=20
settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 =
novembre=20
1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con =
decisione della=20
Commissione europea del 28 luglio 1999, nonche' di quelli erogati ai =
sensi del=20
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla =
legge=20
31 maggio 1995, n. 206, nonche' ai sensi del decreto-legge 31 dicembre =
1996, n.=20
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, =

dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE =
della=20
Commissione, del 25 novembre 1999, e' fissato in quattordici rate =
annuali, fino=20
alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente =
percepite=20
e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al =
recupero degli=20
aiuti suddetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore =
della legge=20
di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri =
provvedimenti le=20
modalit=E0 attuative per la restituzione delle somme.</EM></P>
<P><EM>2. A carico del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del=20
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, =
dalla legge=20
11 marzo 2006, n. 81, si provvede a liquidare le richieste di indennizzo =

relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente =
alle=20
istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della =
legge di=20
conversione del presente decreto, nei limiti della somma di 500.000 =
euro. Al=20
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno =
2008,=20
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del=20
decreto-legge 1=B0 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, =
dalla=20
legge 30 novembre 2005, n. 244. </EM></P>
<P align=3Dcenter><EM>Art. 46-quinquies. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Disposizioni per favorire la produzione di energia =
elettrica da=20
fonti rinnovabili </P>
<P><EM>1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica =
proveniente da=20
fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa =
essere=20
effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di propriet=E0 di un =
produttore,=20
quest'ultimo e' tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le =
sue=20
infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente =

corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo=20
dell'infrastruttura medesima. </EM></P>
<P align=3Dcenter>Art. 47. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Copertura finanziaria </EM></P>
<P>1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in =
<EM>8.407=20
milioni di euro per l'anno 2007, 9,02 milioni di euro per l'anno 2008 e =
16,9=20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009</EM>, si =
provvede:<BR><EM>a)</EM> per=20
l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di =
cui=20
all'articolo 1, <EM>quanto a 1.320 milioni </EM>di euro mediante =
utilizzo della=20
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del =
decreto-legge 9=20
gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa =
<EM>per=20
1.300 milioni</EM> nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo =
comma,=20
della legge 5 agosto 1978, n. 468, <EM>quanto</EM> a 1.100 milioni di =
euro=20
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui=20
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, <EM>e =
quanto a 5=20
milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento =
iscritto,=20
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit=E0 =
previsionale di=20
base di parte corrente =ABFondo speciale=BB dello stato di previsione =
del Ministero=20
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando =
quanto=20
ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e =
delle=20
finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al =
Ministero degli=20
affari esteri;</EM><BR><EM>b)</EM> per gli anni 2008 e 2009 mediante=20
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui =
all'articolo 61,=20
comma 1, della legge n. 289 del 2002;</P>
<P><EM>b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,62 milioni =
per=20
l'anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante=20
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del =
bilancio=20
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit=E0 previsionale di base di =
parte=20
corrente =ABFondo speciale=BB dello stato di previsione del Ministero =
dell'economia=20
e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per =
l'anno=20
2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle =
finanze, per=20
l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'universit=E0 e =
della=20
ricerca e per l'anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l'accantonamento =
relativo=20
al Ministero dell'universit=E0 e della ricerca e, quanto a euro 2 =
milioni,=20
l'accantonamento relativo al Ministero della solidariet=E0 =
sociale;</EM></P>
<P><EM>b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l'anno 2007, mediante=20
corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, =
di cui=20
all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.</EM></P>
<P>2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad =
apportare, con=20
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. </P>
<P align=3Dcenter>Art. 48. </P>
<P align=3Dcenter><EM>Entrata in vigore </EM></P>
<P>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello =
della=20
sua pubblicazione nella <EM>Gazzetta Ufficiale</EM> della Repubblica =
italiana e=20
sar=E0 presentato alle Camere per la conversione in legge. </P><A=20
href=3D"http://www.parlamento.it/leggi/07222l.htm#indice">
<P><IMG alt=3D"Ritorno all'indice" =
src=3D"http://www.parlamento.it/img/indice.gif"=20
border=3D0></A></P></FONT></BODY></HTML>

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