E’ operativo dal 1° gennaio 2007 il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti “de minimis”, tra i quali rientrano gli aiuti che lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono concedere alle imprese nel limite di determinati massimali che la Commissione considera inidonei ad avere un’incidenza distorsiva sul mercato rispetto alla concorrenza e che quindi sono esonerati da alcuni vincoli a cui sono soggetti aiuti di importo maggiore.
L’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” di cui un’impresa può beneficiare nell’arco di tre esercizi finanziari è di Euro 200.000, che pertanto sono dispensati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea.
Per il settore del trasporto su strada, è contemplata una specifica soglia di 100 000 euro.
Onde prevenire abusi, il regolamento si applica unicamente agli aiuti de minimis trasparenti.
Un aiuto si definisce trasparente qualora sia possibile determinarne in precedenza l'importo preciso, senza necessità di effettuare un'analisi del rischio.
Sono considerati trasparenti:
- gli aiuti sotto forma di prestiti il cui importo è calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto;
- gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale quando l'importo totale dell'apporto pubblico è inferiore alla soglia de minimis;
- gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio ove il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;
- gli aiuti sotto forma di garanzie di prestiti se la parte del prestito non supera 1,5 milioni di eur
- o (750 000 euro nel settore del trasporto su strada). Gli Stati membri possono tuttavia concedere garanzie per prestiti superiori a 1,5 milioni di euro dimostrando, sulla base di un metodo accettato dalla Commissione, che la parte di aiuto contenuta nella garanzia non supera i 200 000 euro.
Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti gli altri settori coprendo quindi il settore dei trasporti e, a determinate condizioni, quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
Gli Stati membri sono tenuti a garantire che l'importo totale degli aiuti concessi ad un'impresa su un periodo di tre esercizi finanziari in qualità di aiuti de minimis non superi i 200 000 euro.
Nel concedere un aiuto de minimis, gli Stati membri devono peraltro comunicare all'impresa l'importo dell'aiuto concessole precisando che si tratta di un aiuto de minimis e facendo esplicitamente riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006.