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Benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Presentazione

Il ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali ha fornito, con la circolare n.5 del 27 febbraio 2009,  indicazioni sulle modalità con cui i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro possono accedere ai benefici previsti dalla normativa.

La legge 296/2006 ha istituto il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,   conferendo ad esso la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; le tipologie dei benefici sono state definite con il decreto ministeriale 19 novembre 2008.  

Il decreto prevede, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007, due distinte tipologie di benefici:

  • una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma una tantum;
  • un'anticipazione della rendita ai superstiti di cui al Testo Unico sulle “Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.P.R. n. 1124/65).

La prestazione una tantum viene erogata dall’INAIL (IPSEMA per gli infortuni del settore marittimo e aereo) e spetta ai superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro, anche se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria.
Non è soggetta a tassazione ed è cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro. Inoltre, la prestazione erogata dal Fondo non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

L’anticipazione della rendita spetta esclusivamente ai superstiti di soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del Testo Unico, nonché di soggetti che svolgevano in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, anch’essi assicurati.

L'importo una tantum è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto, ed e' annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.
Per gli eventi verificati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008, l'importo è determinato secondo quattro tipologie, in base al numero dei superstiti:

  • 1.500 euro (un familiare)
  • 1.900 euro (due)
  • 2.200 euro (tre)
  • 2.500 euro (più di tre)

Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

Redazione Internet - Maddalena Baldi (m.baldi@governo.it)

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