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Benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda diretta ad ottenere la prestazione una tantum deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, così come specificati nella circolare, secondo la modulistica allegata al decreto ministeriale del 19 novembre 2008 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009).
 
Deve essere presentata o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede competente per territorio dell’istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato, entro 40 giorni dalla data del decesso.

In caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, all’INAIL o all’IPSEMA per i familiari dei lavoratori occupati nel settore marittimo a aereo.

Per gli infortuni che si sono verificati tra il 1° gennaio 2007 e la data di pubblicazione del decreto (G.U. n.26 del 2 febbraio 2009), le istanze,  se non già presentate, devono essere trasmesse entro 40 giorni da tale data di pubblicazione. 

Se vi sono più beneficiari, il soggetto richiedente deve allegare all'istanza delega alla riscossione della prestazione una tantum. Nel caso di figli minori la domanda è presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela.

L’erogazione dei benefici è subordinata all’esito di una verifica volta a accertare tutti gli elementi necessari, indicati  nel dettaglio dalla circolare.

 

 

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