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L'uso delle ICT nel settore Giustizia

Glossario

Digital divide - Divario digitale
Con digital divide si intende il divario esistente tra chi può accedere alle nuove tecnologie (internet, personal computer) e chi no. Le cause sono ad oggi oggetto di studio, tuttavia vi è consenso nel riconoscere che le condizioni economiche, dell'istruzione e, in molti paesi, l'assenza di infrastrutture siano i principali motivi di esclusione. Il termine Digital Divide è stato utilizzato inizialmente dalla amministrazione americana Clinton-Gore per indicare la non omogenea fruizione dei servizi telematici tra la popolazione statunitense.

Gip - Giudice indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale. Decide su singole questioni che riguardano la fase delle indagini preliminari e assume prove non rinviabili al dibattimento. Non interviene di propria iniziativa, ma su richiesta delle parti. Decide sulle misure cautelari, convalida l’arresto e autorizza le intercettazioni.

Ict
La tecnologia dell'informazione e della comunicazione, in sigla Tic, più conosciuta con il sinonimo inglese information and communication technology, in sigla Ict, è l'insieme delle tecnologie che consentono di elaborare e comunicare l'informazione attraverso mezzi digitali.

Pec - Posta elettronica certificata
È un sistema di "trasporto" di documenti informatici che presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario. La Pec può essere utilizzata per la trasmissione di tutti i tipi di informazioni e documenti in formato elettronico; consente di certificare l’invio, l’integrità e l’avvenuta consegna del messaggio scambiato tra il Gestore di PEC del mittente e quello del destinatario; ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento (garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna).

Fonte: Tribunale di Massa, Procura de l'Aquila, Cnipa, Wikipedia

 

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