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Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Cosa prevede il disegno di legge

Tutte le persone possano segnalare al Garante, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114 ovvero attraverso eventuali altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale, violazioni dei diritti dei minori o situazioni a rischio per i minori.

Anche sulla base di queste segnalazioni , il Garante ha il potere di denunciare situazioni di disagio o di rischio di violazioni dei diritti dei minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti volti alla protezione del minore. Le segnalazioni possono essere indirizzate anche alla Procura della Repubblica competente nei casi di abusi che abbiano rilevanza penale o, in altri casi, in cui comunque l'autorità giudiziaria possa adottare iniziative.

Nello svolgimento della propria attività, il Garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni nonché a qualsiasi soggetto pubblico informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori e, nelle forme e con le modalità concordate, di accedere alle strutture pubbliche ove siano presenti minori. Al Garante è riconosciuta la possibilità di effettuare visite agli istituti di pena per i minorenni, previa autorizzazione al magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede e può essere autorizzato dal Garante della privacy ad avere accesso a banche dati o archivi.

Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori.

In particolare, tra i compiti di proposta si segnala la possibilità di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.

Tra i compiti consultivi si segnalano: il parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia; il parere facoltativo sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di infanzia e di adolescenza; il parere facoltativo sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo.

Tra i compiti di informazione si evidenziano le iniziative di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la relazione annuale che il Garante deve presentare al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno.

Infine, tra i compiti di ascolto è previsto che il Garante assicuri forme idonee di consultazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, compresi i minori, le associazioni familiari, con particolare riferimento a quelle nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché tutte le organizzazioni non governative operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti dei minori.

Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Il Garante ha sede a Roma e si avvale delle strutture del Dipartimento delle pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

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