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Fondo di credito per i nuovi nati

Faq - Domande frequenti

Proponiamo in questa sezione dell'approfondimento una selezione delle domande più frequenti.

Domande

 

Risposte

Che cosa è il Fondo di credito per i nuovi nati?
Un prestito garantito di 5 mila euro a tassi agevolati: lo possono chiedere tutte le famiglie che hanno un bambino nato o adottato nel 2009, nel 2010 e anche nel 2011.
L’iniziativa, lanciata con il decreto anticrisi per favorire l'accesso al credito da parte delle famiglie, è diventata operativa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo regolamento.

Il decreto stanzia risorse finanziarie per circa 85 milioni di euro per il triennio e definisce le modalità per richiedere il prestito e attivare il Fondo di garanzia.

Chi puo' accedere al finanziamento?
Sono  ammissibili  alla  garanzia  del  Fondo  le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di  bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011. Nel caso di potestà o affido condiviso è ammesso un solo prestito. 

Che durata ha?
I  finanziamenti  ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata  non superiore a cinque anni e sono di ammontare non superiore a cinquemila euro e a tasso fisso.

Quali soggetti possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo?
Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del medesimo decreto legislativo.

In quale misura è concessa la garanzia?
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento del  finanziamento ed è  incondizionata,  irrevocabile ed a prima richiesta. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso. La garanzia del Fondo opera nella misura del 50 per cento dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
Entro il limite del 20 per cento della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75 per cento, e concessa con le stesse modalità di cui al comma precedente, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a euro 15.000. 

Cosa succede in caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento?
In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al
beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al gestore.
Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione di pagamento, il finanziatore può chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'art.4, comma 3.

 

Cosa è previsto a favore  delle famiglie con portatori di malattie rare?
Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'art.
5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento.
La richiesta del contributo di cui al comma 1 va presentata al finanziatore, allegando, oltre alla documentazione prevista dall'art.5, comma 1, lettera a), il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta. .

E’ possibile verificare il possesso dei requisiti dei beneficiari?
Il Dipartimento ha la facoltà di operare verifiche a campione sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, il Dipartimento provvede, previa contestazione
dell'addebito nelle forme di legge, alla revoca delle agevolazioni medesime ed alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.
La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal
gestore al finanziatore, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di contributi agli interessi, di cui all'art. 8, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, si procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all'art. 7.

Dove affluiscono le risorse finanziarie del Fondo?
Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al gestore e dallo stesso utilizzato per le finalità di cui al presente decreto secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 1, comma 4.
Il titolare del conto corrente infruttifero è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

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