Cosa cambia con le nuove norme
E' stato, innanzitutto, innalzato dal 12,50 al 20% l'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare. Si tratta, in particolare, dei premi periodici erogati dal fondo di partecipazione e delle somme o del valore normale dei beni distribuiti in sede di riscatto o di liquidazione.
Il Decreto legge ha, inoltre, introdotto un regime speciale - rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari - applicabile ai fondi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro.
Il regime speciale consiste nell'applicazione di un'imposta patrimoniale dell'1% del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti. Tale regime si applica ai fondi a ristretta base partecipativa e ai fondi familiari.
I fondi a ristretta base partecipativa
I fondi a ristretta base partecipativa sono quelli in cui le quote del fondo sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da investitori istituzionali, dai soggetti residenti in Stati o Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, da imprese, nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e da enti non commerciali.
I fondi familiari
I fondi familiari, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sono fondi riservati o speculativi in cui più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative a imprese commerciali.
Obblighi della società di gestione
A carico della società di gestione del risparmio vi è l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell'imposta patrimoniale dovuta dai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e da quelli familiari.
La società di gestione del risparmio deve verificare se il fondo immobiliare è quotato o se, nel relativo regolamento di gestione, sia contenuta la previsione della futura quotazione dei certificati del fondo (fondo quotando), nonché l'entità del fondo stesso ai fini dell'esclusione dall'ambito applicativo della norma dei fondi dotati di un patrimonio pari o superiore a 400 milioni di euro.
Tale limite di 400 milioni va calcolato al lordo dell'indebitamento, in quanto la norma parla di "patrimonio" e non di "patrimonio netto". Si tratta, in sostanza, dell'ammontare dell'attivo.
La verifica dei requisiti va effettuata con cadenza annuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
La società di gestione del risparmio ha l'obbligo di segnalare all'agenzia delle Entrate, i casi in cui i partecipanti abbiano omesso, in tutto o in parte, di rendere tale comunicazione, non consentendo l'applicazione dell'imposta patrimoniale. I termini e le modalità per l'effettuazione della segnalazione saranno fissati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate.
Obblighi dei possessori dei fondi
Per consentire la verifica degli altri requisiti di applicabilità dell'imposta patrimoniale, i possessori delle quote devono fornire alla società di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni necessarie e aggiornate, quali, ad esempio, il numero di quote possedute, la tipologia del fondo (se riservato o speculativo), se la quota è detenuta in qualità di imprenditore, di fondo pensione, di trust, i vincoli di parentela con gli altri partecipanti eccetera.
Sono previste sanzioni per chi omette, in tutto o in parte, la comunicazione delle informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di applicazione dell'imposta patrimoniale alla società di gestione del risparmio.
Fonte: "Fisco oggi"