Presentazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, ha emanato la direttiva a cui dovranno attenersi le singole amministrazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), circa la retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa.
Ecco, in sintesi, i punti più salienti della direttiva.
I vincoli posti dal comma 593 della legge finanziaria 2007 riguardano soltanto lo Stato-amministrazione e gli apparati amministrativi ad esso riconducibili. La disposizione non si applica agli enti di autonomia territoriale, ai relativi enti strumentali, a tutti gli enti non riconducibili all'apparato dello Stato.
Per Enti pubblici dovranno intendersi sia quelli economici sia quelli non economici. L'altra categoria cui si riferisce la norma è quella dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto.
Quanto ai consulenti, il riferimento è alle consulenze caratterizzate da durata o continuità, configurate come supporto all'attività corrente dell'amministrazione, per il cui esercizio non si disponga di risorse interne. Quanto ai titolari di qualsivoglia incarico la norma deve intendersi in senso omogeneo a quanto osservato circa le consulenze. Quanto poi al concetto d'incarico, esso va distinto da quello di carica pubblica e da quello di preposizione ad organi dell'amministrazione. Non vi rientra, pertanto, la qualità di componenti di collegi quando questi costituiscono gli organi di enti o apparati destinatari della disposizione, e restano parimenti esclusi gli incarichi di consulenza conferiti per svolgere attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, o di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato.
Non sono conferibili da una stessa amministrazione pluralità di incarichi da cui possa conseguire il frazionamento artificioso del tetto di spesa sopra stabilito.
In ordine all'efficacia temporale della norma deve ritenersi che essa trovi applicazione per gli incarichi da conferire dopo la sua entrata in vigore.
Infine, altra norma introdotta dalla direttiva pone l'obbligo della trasparenza con pubblicazione sul sito e comunicazione al Governo e al Parlamento. L'obbligo di pubblicità ha carattere generale. Alla norma sulla pubblicità saranno assoggettati tutti gli incarichi, compresi quelli esclusi dall'applicazione della disposizione normativa in esame. La pubblicità e la comunicazione riguardano il nome del destinatario e l'ammontare lordo del compenso.
La pubblicità deve utilizzare il sito web dell'amministrazione, dell'ente o della società interessata.