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Piano nazionale di edilizia abitativa

Lo sapevate che...

Alloggio sociale è un' unità immobiliare adibita ad uso residenziale, in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

La definizione è data dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 146/08, che continua: l'alloggio deve essere adeguato, salubre, sicuro; nel caso di servizio di edilizia sociale in locazione, si considera adeguato un alloggio con un numero di vani
abitabili tendenzialmente non inferiore ai componenti del nucleo familiare - e comunque non superiore a cinque - oltre ai vani accessori quali bagno e cucina.

Deve essere costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.

Rientrano nella definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

La presenza di queste caratteristiche è necessaria affinché il contributo attribuito ai soggetti che realizzano programmi pubblici di edilizia sociale non debba essere assoggettato alla procedura comunitaria di comunicazione e autorizzazione propria degli “aiuti di stato”.

Il canone di locazione, stabilito con riferimento ai valori indicati dalla legge ( L.350/03 e L. 431/98), può essere articolato in relazione alla diversa capacità economica degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.

 

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