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Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Presentazione

Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e 3 astensioni il Senato ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto n. 137, in materia di istruzione ed università.

Per quanto riguarda le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado, la legge si propone

  • di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali,
  • di disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica,
  • di reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti,
  • di adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria,
  • di prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati,
  • di ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

In particolare:

  • a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009 sono attivate azioni di formazione del personale, finalizzate ad acquisire - nel primo e nel secondo ciclo di istruzione - conoscenze e competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione»;
  • nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi;
  • la valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo;
  • nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale è espressa in decimi (nella scuola primaria illustrata anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno);
  • sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
  • nella scuola primaria, gradualmente, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 - le classi (funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali) sono affidate ad un unico insegnante;
  • circa le adozioni dei libri di testo (da effettuare con cadenza quinquennale), devono essere scelti solo quelli in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel corso del successivo quinquennio (a parte eventuali appendici di aggiornamento da rendere tuttavia disponibili separatamente);
  • l'esame di laurea in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Per ciò che riguarda l’università, infine, la legge semplifica le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica.

Fonte: Istruzione, Università e Ricerca

Redazione internet - Ivana Madonna ( i.madonna@governo.it )

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