Detassazione utili reinvestiti
Detassazione utili reinvestiti
Dal primo luglio 2009 al 30 giugno 2010 è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti fatti in macchinari ed apparecchiature.
A questa disposizione il Parlamento ha aggiunto che "l'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti".
I soggetti titolari di attivitā industriali a rischio di incidenti sul lavoro, possono usufruire degli incentivi solo se č documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni.
Revoca degli incentivi
Secondo il testo originario del decreto 78/2009, l'incentivo fiscale veniva revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalitā estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, mentre la nuova formulazione della norma modificata dal Parlamento prevede che "l'incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo".
Inoltre, durante l'iter parlamentare sono stati aggiunte all'art. 5 altri due commi che riguardano gli aumenti societari e la moratoria per le imprese.
Aumenti di capitale societario
Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti entro sei mesi (a partire dal 5 agosto 2009) si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.