Dividendo dell'efficienza
Il dividendo dell'efficienza consiste nel finanziare la contrattazione integrativa con i risparmi aggiuntivi realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione (comma 34 art. 2 disegno di legge finanziaria 2009).
Ciò è conseguenza della disposizione che stabilisce a partire dal 2009 che il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni debba essere corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa (comma 32, art. 2 disegno di legge finanziaria per il 2009).
Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni. Questa disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale (comma 33, art. 2 disegno di legge finanziaria per il 2009).