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Consulenti finanziari, le regole per l'esercizio della professione

Presentazione

Entra in vigore il 14 gennaio 2009 il Decreto con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.

La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, modificato dal Decreto n. 164/07.

Il Decreto del 24 dicembre 2008 n. 206, pubblicato nella G.U. n. del 30 dicembre 2008 con Regolamento stabilisce i predetti requisiti e detta le disposizioni transitorie.

Alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, in base al Testo Unico, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Di seguito sono riportati, in sintesi, alcuni dei criteri individuati dal Regolamento:

Requisiti di professionalità

Per l'iscrizione all'Albo e' necessario il diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata  quinquennale,  o quadriennale se integrato  dal  corso  annuale  previsto  dalla  legge (o un titolo di studio  estero  equipollente,  sulla  base  di  una  valutazione  di equivalenza a cura dell'Organismo che provvede alla tenuta dell’Albo).
Inoltre, occorre possedere un'adeguata conoscenza in   materie   giuridiche, economiche,  finanziarie  e tecniche, accertata tramite una prova valutativa  indetta  dallo stesso Organismo.

Gli agenti di cambio, i promotori finanziari  ed i quadri direttivi dei soggetti abilitati indicati dalla legge 58/98, che abbiano esercitato negli anni precedenti la loro attività secondo quanto previsto dal regolamento, sono esonerati dalla prova valutativa. 

Requisiti patrimoniali

 L'iscrizione  all'Albo  e'  consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione  e  che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro  per  ciascuna  richiesta  di  indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

Requisiti di onorabilità  e indipendenza

Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull’onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l’iscrizione all’Albo: trovarsi nella condizione di   ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;  essere  stati  condannati  con  sentenza irrevocabile per alcuni reati;  intrattenere,  direttamente,  indirettamente  o  per conto di terzi, rapporti  di  natura  patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare  l'indipendenza  di  giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

Fonte: Decreto 24 dicembre 2008, n.206

Redazione Internet - Maddalena Baldi (m.baldi@governo.it)

 

 

 

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