Presentazione
Entra in vigore il 14 gennaio 2009 il Decreto con cui il ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce i requisiti patrimoniali, di professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.
La professione dei consulenti finanziari è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, modificato dal Decreto n. 164/07.
Il Decreto del 24 dicembre 2008 n. 206, pubblicato nella G.U. n. del 30 dicembre 2008 con Regolamento stabilisce i predetti requisiti e detta le disposizioni transitorie.
Alla tenuta dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, in base al Testo Unico, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
Di seguito sono riportati, in sintesi, alcuni dei criteri individuati dal Regolamento:
Requisiti di professionalità
Per l'iscrizione all'Albo e' necessario il diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o quadriennale se integrato dal corso annuale previsto dalla legge (o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza a cura dell'Organismo che provvede alla tenuta dell’Albo).
Inoltre, occorre possedere un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite una prova valutativa indetta dallo stesso Organismo.
Gli agenti di cambio, i promotori finanziari ed i quadri direttivi dei soggetti abilitati indicati dalla legge 58/98, che abbiano esercitato negli anni precedenti la loro attività secondo quanto previsto dal regolamento, sono esonerati dalla prova valutativa.
Requisiti patrimoniali
L'iscrizione all'Albo e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
Requisiti di onorabilità e indipendenza
Il regolamento individua varie situazioni che, incidendo sull’onorabilità ed indipendenza dei soggetti, impediscono l’iscrizione all’Albo: trovarsi nella condizione di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; essere stati condannati con sentenza irrevocabile per alcuni reati; intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale, professionale o familiare che possano condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
Fonte: Decreto 24 dicembre 2008, n.206
Redazione Internet - Maddalena Baldi (m.baldi@governo.it)