La normativa
La legge n.3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), tutela i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Ciò costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996.
La dichiarazione di Stoccolma del 1996 (Primo Congresso Mondiale sul tema) definisce lo Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori come “Una violazione fondamentale dei diritti dei bambini. Comprende l’abuso sessuale da parte di un adulto e una retribuzione in natura e/o in denaro corrisposta al bambino o a terze persone. Il bambino viene trattato sia come oggetto sessuale che come oggetto commerciale. Lo Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori rappresenta una forma di schiavitù contemporanea”.
La legge n.269 introduce la punibilità in patria dei cittadini italiani che commettono crimini sessuali contro i bambini all’estero: in questo modo il processo si svolge in Italia, evitando problemi di estradizione o di legislazioni troppo permissive, che a volte nemmeno contemplano il reato di Sfruttamento Sessuale Commerciale di Minori.
L’art.2 recita: Chiunque induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni…….
L’articolo 5 della legge in oggetto ha introdotto nel codice penale l’art. 600-quinquies: “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni”.
La successiva legge del 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornograia anche a mezzo Internet) definisce meglio i reati, inasprisce le pene, istituisce il Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia sulla rete Internet e l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
In base ad essa gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ..... della legge n.... - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".