Sanzionato l'assenteismo
Sono previsti vari tipi di sanzioni per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici:
- per il dipendente, licenziamento disciplinare e obbligo
del risarcimento del danno;
- specifica fattispecie di
reato per il dipendente stesso e per gli eventuali “complici”,
compreso il medico;
- per il medico, radiazione dall’albo
professionale e, se dipendente o convenzionato con
il Servizio Sanitario Nazionale, licenziamento o decadenza
dalla convenzione.
Confermate le misure relative al controllo delle assenze:
- obbligo di certificazione da parte di un medico del
SSN;
- nvio telematico della certificazione dal medico all’INPS;
- controlli a domicilio anche per un solo giorno di
assenza.
Definizione di ulteriori infrazioni che comportano il licenziamento:
- protrazione o ripetizione di assenze ingiustificate;
- ingiustificato rifiuto di trasferimento;
- falsità documentali o dichiarative per l’assunzione
o per la progressione in carriera;
- reiterazione di condotte aggressive, moleste o offensive;
- condanna per reati contro la p.a. o per altri reati
gravi;
- prolungato insufficiente rendimento.
Ipotesi di responsabilità nei confronti
dell’amministrazione:
- il dipendente è assoggettato
a sanzione disciplinare se determina la condanna della
p.a. al risarcimento del danno;
- il dipendente è collocato
in disponibilità se cagiona grave danno all’ufficio
di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
- il dirigente o il funzionario che determina per
colpa la decadenza dell’azione disciplinare è assoggettato
a sanzione disciplinare.
Limitazione della responsabilità per
l’esercizio dell’azione disciplinare:
- in
relazione all’esercizio dell’azione disciplinare,
la responsabilità civile del dirigente è limitata
ai casi di dolo o colpa grave.
Fonte: Ministro per la PA e l'innovazione