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Dalla delega all'attuazione: la riforma Brunetta della pubblica amministrazione

Sanzionato l'assenteismo

Sono previsti vari tipi di sanzioni per i casi di false attestazioni di presenze o di falsi certificati medici:

  • per il dipendente, licenziamento disciplinare e obbligo del risarcimento del danno;
  • specifica fattispecie di reato per il dipendente stesso e per gli eventuali “complici”, compreso il medico;
  • per il medico, radiazione dall’albo professionale e, se dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, licenziamento o decadenza dalla convenzione.

Confermate le misure relative al controllo delle assenze:

  • obbligo di certificazione da parte di un medico del SSN;
  • nvio telematico della certificazione dal medico all’INPS;
  • controlli a domicilio anche per un solo giorno di assenza.

Definizione di ulteriori infrazioni che comportano il licenziamento:

  • protrazione o ripetizione di assenze ingiustificate;
  • ingiustificato rifiuto di trasferimento;
  • falsità documentali o dichiarative per l’assunzione o per la progressione in carriera;
  • reiterazione di condotte aggressive, moleste o offensive;
  • condanna per reati contro la p.a. o per altri reati gravi;
  • prolungato insufficiente rendimento.

Ipotesi di responsabilità nei confronti dell’amministrazione:

  • il dipendente è assoggettato a sanzione disciplinare se determina la condanna della p.a. al risarcimento del danno;
  • il dipendente è collocato in disponibilità se cagiona grave danno all’ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;
  • il dirigente o il funzionario che determina per colpa la decadenza dell’azione disciplinare è assoggettato a sanzione disciplinare.

Limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare:

  • in relazione all’esercizio dell’azione disciplinare, la responsabilità civile del dirigente è limitata ai casi di dolo o colpa grave.
Fonte: Ministro per la PA e l'innovazione

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