Presentazione
Con la Circolare n. 27 del 10 novembre 2008, il ministero del lavoro, della salute e della solidarietà sociale ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'art.23 del decreto legge n.112/2008 convertito dalla legge 133/2008.
In particolare, la circolare interviene su:
- Durata del contratto
- Trasformazione anticipata del rapporto
- Formazione esclusivamente aziendale
- Formazione e responsabilità del datore di lavoro
- Sottoinquadramento e profili retributivi
- Cumulabilità dei rapporti di apprendistato
Al fine di semplificare le procedure burocratiche, il decreto legge 112/2008 abroga esplicitamente:
- La comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art.1 DM 7 ottobre 1999)
- le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all'ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt.21 e 24 DPR 1668/1956)
- la visita sanitaria prima dell'assunzione come apprendista (art.4 legge 25/1955).
Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato introdotto con il decreto legislativo 276/2003 in attuazione della legge 30/2003. La normativa prevede che possano essere assunti, in tutti i settori di attivitą, i giovani di etą compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante, permette il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Redazione Internet - Rosella Rega (
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