VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l’articolo 29;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l’articolo 1, commi 6 e 19;
VISTA la legge 23 dicembre 1997, n. 451;
VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 284;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 16 aprile 2007;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2007;
SULLA PROPOSTA dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per l’attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E M A N A
il seguente regolamento:
Articolo 1
Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
1. E’ confermato e continua ad operare l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.